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" Decreto palchi: considerazioni conclusive"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
27/08/2015 -
Per favorire la corretta applicazione pratica del Decreto
interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis
del D. Lgs. n. 81/2008, concludiamo oggi la pubblicazione dei “
Chiarimenti sul decreto interministeriale
22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e
Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il
contributo tecnico dell’ ASL Milano.
Nei precedenti articoli di presentazione del documento si è parlato di gestione dei rischi derivati dalle interferenze, di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e della figura del “committente”. In questa ultima parte vengono presentate le considerazioni conclusive degli autori, con riferimento all’applicazione del decreto e ad una idonea prevenzione degli incidenti e tutela dei lavoratori.
Nei precedenti articoli di presentazione del documento si è parlato di gestione dei rischi derivati dalle interferenze, di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e della figura del “committente”. In questa ultima parte vengono presentate le considerazioni conclusive degli autori, con riferimento all’applicazione del decreto e ad una idonea prevenzione degli incidenti e tutela dei lavoratori.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
[…]
Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce
un elenco dei contenuti minimi del DUVRI, come invece avviene con l’allegato XV
del d.lgs. n. 81/2008 per il PSC ed il POS. È quindi facoltà di ogni datore di
lavoro committente redigere tale documento secondo criteri liberamente scelti
ma che garantiscano semplicità, brevità e comprensibilità, completezza e
idoneità. Tale scelta del legislatore è assolutamente condivisibile, in quanto
la redazione del
DUVRI rappresenta la conclusione del processo di valutazione dei rischi e
attesta il formale adempimento agli obblighi di legge. Sostanzialmente, al fine
di evitare eventi infortunistici o patologie professionali è necessario che il processo
di valutazione sia stato condotto secondo i principi fondamentati dettati dal
d.lgs. n. 81/2008 e che le misure di prevenzione e protezioni necessarie siano
effettivamente attuate e dinamicamente verificate nel tempo.
Ciò detto, non si procederà
pertanto a fornire un modello standard di DUVRI, ma si indicheranno qui alcuni elementi
fondamentali che dovranno essere analizzati dai datori di lavori secondo
criteri di competenza, diligenza e prudenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
Quello che segue è un elenco,
esemplificativo ma non esaustivo, di alcuni fondamentali criteri utilizzati per
valutare i rischi:
1) descrizione
dei luoghi dove i lavori devono essere realizzati (all. I)
a) dimensioni del luogo di
installazione dell’opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in
sicurezza degli elementi costituenti l’opera temporanea medesima e le relative
attrezzature;
b) portanza del terreno o della
pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle
sollecitazioni indotte dall’opera temporanea;
c) portata di eventuali strutture già
esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di
americane o altre attrezzature;
d) presenza di alberi, manufatti
interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di
servizi, viabilità;
e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra;
2) descrizione
delle attività svolte dagli appaltatori
a) cronoprogramma delle attività
riportante:
1. le attività oggetto dell’appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali
saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per
rischio;
4. gli esecutori delle attività
omogenee;
5. la calendarizzazione e la durata
delle singole lavorazioni;
b) individuazione dei rischi e delle
sovrapposizioni spaziotemporali;
c) valutazione dei rischi
interferenziali nelle aree di lavoro;
d) organizzazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare;
e) individuazione dei soggetti con
specifici compiti di coordinamento e relative modalità gestionali;
f) modalità di verifica e controllo ed
eventuali azioni correttive;
g) stima dei costi della sicurezza.
In altre parole,
il dato normativo e
formale determinante l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina appare
secondario rispetto all’imprescindibile necessità che gli strumenti utilizzati
[1]
siano predisposti e realizzati perseguendo unicamente l’obiettivo
della tutela dei
lavoratori
[2].
In conclusione, è doveroso affrontare,
pur brevemente, un aspetto fondamentale per la corretta e sicura esecuzione
delle operatività qui trattate: la progettazione delle opere e delle attività
riferite al loro montaggio
e smontaggio. La normativa prevede che la
progettazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature impiegate e delle opere temporanee
(o permanenti), sia effettuata in coerenza con i principi generali di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. In tale contesto, sono previsti
specifici obblighi in capo ai progettisti di attrezzature, impianti e luoghi di
lavoro, e ai relativi fabbricanti, fornitori ed installatori. Tali obblighi
fondamentali trovano sempre applicazione, qualunque sia la normativa specifica
applicabile. Nel caso poi di realizzazione di opere temporanee (o permanenti) rientranti
nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e, nello specifico,
del “decreto palchi”, anche il committente deve garantire che le proprie scelte
scenografico-architettoniche, tecniche e organizzative non pregiudichino in
alcun modo la salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno in seguito
impiegati nel montaggio e nel successivo smontaggio delle opere.
Assomusica, “ Chiarimenti
sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014”, documento realizzato con il contributo tecnico di ASL
Milano (formato PDF, 9.55 MB).
RPS
[1] Si
pensi, per tutti, al DUVRI – documento previsto in caso di applicazione del
Titolo I – o al PSC – documento previsto in caso di applicazione del Titolo IV.
[2]
Tale necessità è tanto più importante ove si consideri quanto la più recente
giurisprudenza in materia di salute e sicurezza insista sulla circostanza che i
soggetti obbligati debbano dimostrare il rispetto non formale ma
necessariamente sostanziale delle disposizioni a tutela della salute e
sicurezza degli operatori.
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