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"Requisiti degli organismi paritetici: una nota ministeriale e una sentenza"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
28/08/2015 - Sul tema delle attività in materia di salute e sicurezza e della titolarità degli
organismi paritetici,
il Ministero del Lavoro è intervenuto in questi anni più volte con note
e circolari. Note e circolari che sono servite a fornire chiarimenti e a
ridurre il fenomeno di enti bilaterali e organismi paritetici sorti in
alcuni casi, come sottolineato ai nostri microfoni da Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro), anche per esigenze di “business”.
Dopo una recente Nota del 8 giugno 2015, che
rispondeva
ad alcuni quesiti in merito al rapporto delle aziende con
gli organismi
paritetici, la
Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha emanato il 29 luglio, per i propri uffici periferici, una nuova nota che si
sofferma nuovamente sui
requisiti degli
organismi paritetici confermando quanto già affermato nella Circolare n. 13 del 5 giugno
2012 con cui il Ministero forniva chiarimenti in materia di formazione dei
lavoratori nel settore edile e sui soggetti paritetici legittimati all’attività
formativa.
La nuova
Nota n. 12319 del 29 luglio 2015 in
particolare sottolinea e riporta la
Sentenza
del TAR del Lazio - Sez. Terza Bis - n. R.P.C. 8765/2015 relativa al ricorso
n. 8533/2012 proposto da UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e CONFSAL
(Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) nei confronti
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annullamento della circolare
n. 13/2012.
Con tale
sentenza il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di UNCI e CONFSAL ribadendo la
legittimità della circolare 13/2012 con cui il Ministero precisava che possono
definirsi ‘organismi paritetici’ - costituiti da una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale (lett. ee, art. 2, D.Lgs. 81/2008) - ‘
solo
gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della
maggiore rappresentatività
in
termini comparativi’. Circolare che
riportava anche “l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali che, ‘
al
momento’, risultavano comparativamente più rappresentative nel settore di
riferimento”.
Nel
ricorso i ricorrenti indicavano che a loro parere la Circolare impugnata
presentava ‘
una portata immediatamente
lesiva’, che il D.Lgs. 81/2008 non opera alcun rimando a circolari
ministeriali e che la determinazione del Ministero si presentava ‘
in chiave del tutto autoritativa e in
contrasto con la precedente Circolare Ministeriale n. 20 del 29 luglio 2011
nella quale si chiariva che ove sorgesse un dubbio sulla pariteticità della
Organizzazione sindacale o datoriale esso doveva essere risolto con un
confronto con la Direzione Generale’. Secondo i ricorrenti la Circolare avrebbe
violato ‘
pure l'Accordo Stato Regioni del
2011 e le Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e lavoratori e
Datore di Lavoro del 25 luglio 2012, ove, ai fini della individuazione di
organismo paritetico, si è ritenuto di applicare il criterio presuntivo della
c.d. rappresentatività comparata’. E ‘
l'assegnazione
a priori e stabilmente del crisma della maggiore rappresentatività comparata
nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella
Circolare’ sarebbe apparsa ‘
lesiva
dei principi generali di libertà e pluralismo’.
La sentenza,
che si aggiunge ad un'altra analoga sentenza sul tema (
Sentenza TAR Lazio n. 8865 del 7 agosto 2014), chiarisce e
sottolinea invece la “
non immediata
lesività” della n. 13/2012, “in quanto basata su dati numerici in continuo
aggiornamento, e riferita ad elementi periodicamente riveduti e trasmessi dalle
stesse OO.SS.”.
In
particolare in relazione ai
parametri di
individuazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi, il
Giudice amministrativo del TAR del Lazio ha ritenuto che nella circolare
impugnata, “l'individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla
formazione in materia di sicurezza ‘
non è
stata determinata in maniera autoritativa [...] posto che lo stesso art. 2
citato [----] fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli enti bilaterali
e gli organismi
paritetici abilitati alla formazione’ e pertanto ‘
il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente
determinati per l'individuazione in termini comparativi della maggiore
rappresentatività si è servito degli
indici
tradizionalmente individuati [...]
in
virtù dei tradizionali parametri’ (numero delle imprese associate, dei
lavoratori occupati, diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle
relazioni industriali”, ...). Criteri tra l’altro confermati da altre sentenze.
Viene
rigettata anche la presunta contraddittorietà della Circolare del 5 giugno 2012
con la circ.
n. 20/2011 o con l'Accordo Stato regioni del 2011,
posto che quest’ultimo
nulla dice in
ordine alla qualificazione e definizione di ‘organo paritetico’,
laddove anche le Linee Guida
del 25 luglio 2012
proprio nelle premesse del paragrafo dedicato alla ‘collaborazione
degli organismi paritetici di formazione’ richiamano testualmente la
definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett ee) del d.lgs. n. 81/2008 sancendo
che gli stessi debbano essere costituiti nell'ambito di ‘Associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale’.
Dunque –
continua il Giudice – ‘
la Circolare
impugnata si pone come un
chiarimento
per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della
formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al
coinvolgimento nell'attività formativa degli ‘
organismi paritetici’ di cui all'art. 2,
comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 81/2008’.
E
in definitiva
“nessun difetto di motivazione appare predicabile, nel momento in cui,
sulla base dei dati di cui è in possesso il Ministero, quest'ultimo ha offerto
agli ispettori l'indicazione dei soggetti da identificare ‘al momento’ quali
organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio
nazionale in termini comparativi e nella cui nozione dunque ‘
non - rientrano - tutti gli organismi
genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile’”.
In definitiva
e in considerazione di quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita le
Direzioni Territoriali del Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener
conto delle indicazioni già fornite con la Circolare
n. 13 del 5 giugno 2012, “la cui validità è stata
ulteriormente confermata”.
Tiziano Menduto
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