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"Le responsabilità del committente nell’uso delle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
11/09/2015 - Il
committente, inteso come “il soggetto per conto
del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione”, ha precise
responsabilità relative all’
utilizzo delle attrezzature durante l’esecuzione dei lavori.
Per affrontare il tema delle attrezzature di lavoro (
qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro) e delle responsabilità dei committenti, riprendiamo la presentazione degli atti del convegno “ Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.
In “
Le responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in
riferimento all’utilizzo delle attrezzature”, a cura dell’Ing. Angelo
Romanelli (INAIL - Settore Ricerca Certificazione e Verifica) si ricorda che
l’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 “prescrive che tutte le attrezzature messe a
disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle norme di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto”.
In particolare per le attrezzature
in pressione “il decreto di recepimento della direttiva europea di prodotto
(Pressure equipment directive o PED 97/23/CE) è il D.Lgs. 93/2000”. Ad esso è
collegato il regolamento di attuazione, cioè il D.M. 329/04.
Per le attrezzature di
sollevamento il riferimento è il D.Lgs. 17/2010, recepimento della nuova
Direttiva Macchine 2006/42/CE. Mentre per gli ascensori “è la direttiva
ascensori 95/16/CE recepita con DPR 162/99”. Questa direttiva non riguarda gli
ascensori da cantiere.
L’intervento ricorda anche che le
attrezzature di lavoro “sono oggetto
di degrado, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla
prima messa in servizio. Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o
eccessivo uso dei componenti. L’invecchiamento e l’eccessivo utilizzo
dell’attrezzatura, incidono sensibilmente sull’uso sicuro dei dispositivi per
la regolazione, il controllo e la sicurezza”. E dunque l’attenzione è rivolta
“a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza,
quindi l’attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo le norme di sicurezza
(81/08) elencano le periodicità delle attività di controllo da parte degli
enti preposti, INAIL e ASL (o ARPA) con la valutazione delle condizioni di
sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di
manutenzione adottate dal datore di lavoro”. Il documento ricorda anche che le attrezzature
da lavoro sono “commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la
loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti” che le hanno
prodotte. E la costruzione delle attrezzature da lavoro “è eseguita dopo
precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva
applicazione dei requisiti
sicurezza (RES)”. In particolare con le indicazioni riportati nel
manuale d’uso e manutenzione “le
attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non
pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone. L’utilizzo deve essere conforme alle
previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi
ragionevolmente prevedibili”.
Veniamo agli
obblighi del datore di lavoro, come riportati nell’articolo 71 del
D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro, “al fine di
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato
VI” del decreto..
Prende le “misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione
al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso
e libretto di manutenzione.
Inoltre il datore di lavoro
provvede affinché:
- “le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad
un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località
di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento;
- le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte” a “ controlli
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi” E il datore di lavoro sottopone
le attrezzature riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata
dall‘INAIL e le successive dalle ASL (D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.
Presentiamo poi brevemente un
secondo intervento sullo stesso tema “
Le
responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento
all’utilizzo delle attrezzature”, a cura del p.i. Antonino Sicignano (INAIL
- Settore Ricerca Certificazione e Verifica); un intervento che fa particolare
riferimento a montacarichi da cantiere, ascensori da cantiere e piattaforme di
lavoro autosollevanti su colonne.
L’intervento ricorda che, con la
legge 122/2010 (che ha soppresso Ispesl e Ipsema), l’INAIL (il settore
Ricerca, Certificazione e Verifica) “svolge tutta una serie di funzioni
che erano
proprie di ISPESL. E si occupa, ad esempio anche di certificazione (di
macchine
e impianti secondo quanto previsto dalle varie normative vigenti sul
tema) e
verifica (di macchine, attrezzature e
impianti nei settori di competenza: apparecchi di sollevamento, impianti
di
terra, impianti di riscaldamento, apparecchi a pressione, ...).
L’intervento ricorda cosa si intende per
verifica periodica.
È l’accertamento:
- “della conformità dell’attrezzatura in esame alle modalità di
installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
- dello stato di manutenzione e conservazione,
- del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal
fabbricante,
- dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo”.
Concludiamo con un breve riferimento ad attrezzature
specifiche e alle norme corrispondenti:
-
ascensori da cantiere (UNI EN 12159:2009, sostituita da UNI EN
12159:2013): “ ascensori
da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente. Non
esiste una norma armonizzata per ascensori da cantiere con supporto del carico
quale piattaforma”;
-
montacarichi da cantiere (UNI EN 12158:2010): “montacarichi da
cantiere per materiali. Parte 1 - Montacarichi con piattaforma accessibile. Parte
2 -Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili.
L’intervento, che riporta alcune
tabelle con la periodicità delle verifiche, ricorda inoltre che riguardo all’
ascensore da cantiere con piattaforma di
carico:
- “i comandi per il movimento normale della piattaforma
devono essere installati solo a bordo della piattaforma;
- la manovra della piattaforma deve essere ad azione
mantenuta e può essere eseguita solo da personale addestrato;
- la velocità di movimento della piattaforma” deve essere minore
o uguale a 0,2 m/s.
“ Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”,
convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
Tiziano Menduto
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