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"Società di ingegneria, per lavorare con i privati dovranno iscriversi all'Albo"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
14/09/2015 - Per operare nel mercato privato le società di ingegneria devono
possedere i requisiti prescritti alle società tra professionisti. I
contratti stipulati con committenti privati saranno quindi salvi a
condizione che la società si iscriva entro sei mesi all’Albo
professionale.
Le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato un emendamento all’articolo 31 del ddl Concorrenza mettendo fine al botta e risposta divampato prima della pausa estiva.
Professionisti e società di ingegneria, norme confuse
Nella versione iniziale, l’articolo 31 ammetteva nel mercato della progettazione per i committenti privati anche le società di ingegneria di capitali o cooperative. A fine luglio, però, la Commissione Giustizia aveva chiesto la soppressione della disposizione.
La norma è stata ideata per porre fine al panorama di incertezza sui confini tra le competenze dei liberi professionisti e delle società di ingegneria.
Inizialmente, l’articolo 2 La necessità di intervenire su questo tema è dovuta allo stratificarsi di leggi sulle competenze professionali. L’articolo 2 della Legge 1815 del 23 novembre 1939 (una legge approvata dal Senato e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) consentiva l’attività professionale solo nella forma di studio tecnico.
Nel 1994 la Legge Merloni (poi sostituita dal Codice Appalti) ha introdotto la forma della ‘ società di ingegneria’ per le attività di progettazione nel mercato pubblico. Cinque anni dopo, l’articolo 24, comma 1, della legge 266/1997 ha abrogato l’articolo 2 della legge 1815/1939, eliminando il vincolo dello studio tecnico ma lasciando nel limbo le attività delle società di ingegneria nei confronti dei committenti privati.
Leggi tutti i dettagli
La protesta delle società di ingegneria
“Il Governo e il Parlamento penalizzano l’ingegneria organizzata e chi vi lavora”. La notizia dell’approvazione dell’emendamento è stata commentata così dall’ Oice. Per il Presidente dell’Associazione, Patrizia Lotti, il testo dell’emendamento Senaldi configura "un vero e proprio scempio giuridico che si pone in totale controtendenza rispetto alle discipline degli altri paesi europei che non prevedono per le società di ingegneria l’iscrizione ad alcun albo professionale. In questo modo si introducono vincoli che rischiano di fare fuggire dal nostro paese le grandi società di ingegneria e di scongiurare ogni possibile forma di investimento dall'estero, relegando negli stretti confini domestici un settore che da venti anni è invece riuscito - grazie alle norme vigenti - a crescere, a creare occupazione per tanti professionisti e ad affrontare la concorrenza internazionale”.
L’opinione del liberi professionisti
Ricordiamo che, durante l’esame del ddl Concorrenza, il Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ( Cnappc) e la Rete delle Professioni Tecniche ( RPT) avevano spiegato che il disaccordo non riguardava la forma societaria, ma la necessità di operare secondo regole comuni. A loro avviso, le società di ingegneria non hanno un codice etico, mentre gli architetti e le Società tra professionisti (STP) operano nel rispetto del codice deontologico, della riforma delle professioni e delle direttive comunitarie.
Le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato un emendamento all’articolo 31 del ddl Concorrenza mettendo fine al botta e risposta divampato prima della pausa estiva.
Professionisti e società di ingegneria, norme confuse
Nella versione iniziale, l’articolo 31 ammetteva nel mercato della progettazione per i committenti privati anche le società di ingegneria di capitali o cooperative. A fine luglio, però, la Commissione Giustizia aveva chiesto la soppressione della disposizione.
La norma è stata ideata per porre fine al panorama di incertezza sui confini tra le competenze dei liberi professionisti e delle società di ingegneria.
Inizialmente, l’articolo 2 La necessità di intervenire su questo tema è dovuta allo stratificarsi di leggi sulle competenze professionali. L’articolo 2 della Legge 1815 del 23 novembre 1939 (una legge approvata dal Senato e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) consentiva l’attività professionale solo nella forma di studio tecnico.
Nel 1994 la Legge Merloni (poi sostituita dal Codice Appalti) ha introdotto la forma della ‘ società di ingegneria’ per le attività di progettazione nel mercato pubblico. Cinque anni dopo, l’articolo 24, comma 1, della legge 266/1997 ha abrogato l’articolo 2 della legge 1815/1939, eliminando il vincolo dello studio tecnico ma lasciando nel limbo le attività delle società di ingegneria nei confronti dei committenti privati.
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La protesta delle società di ingegneria
“Il Governo e il Parlamento penalizzano l’ingegneria organizzata e chi vi lavora”. La notizia dell’approvazione dell’emendamento è stata commentata così dall’ Oice. Per il Presidente dell’Associazione, Patrizia Lotti, il testo dell’emendamento Senaldi configura "un vero e proprio scempio giuridico che si pone in totale controtendenza rispetto alle discipline degli altri paesi europei che non prevedono per le società di ingegneria l’iscrizione ad alcun albo professionale. In questo modo si introducono vincoli che rischiano di fare fuggire dal nostro paese le grandi società di ingegneria e di scongiurare ogni possibile forma di investimento dall'estero, relegando negli stretti confini domestici un settore che da venti anni è invece riuscito - grazie alle norme vigenti - a crescere, a creare occupazione per tanti professionisti e ad affrontare la concorrenza internazionale”.
L’opinione del liberi professionisti
Ricordiamo che, durante l’esame del ddl Concorrenza, il Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ( Cnappc) e la Rete delle Professioni Tecniche ( RPT) avevano spiegato che il disaccordo non riguardava la forma societaria, ma la necessità di operare secondo regole comuni. A loro avviso, le società di ingegneria non hanno un codice etico, mentre gli architetti e le Società tra professionisti (STP) operano nel rispetto del codice deontologico, della riforma delle professioni e delle direttive comunitarie.
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