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"Prevenzione incendi: approccio ingegneristico e normativa"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
15/09/2015 - Se la
prevenzione incendi costituisce un
importante servizio di interesse pubblico per il conseguimento di
obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente, è evidente che ogni novità, non solo in
materia strettamente normativa, ma anche di orientamento “strategico”,
può assumere una grande rilevanza. E come abbiamo visto nei mesi scorsi,
pur ancora in attesa del testo definitivo sulle nuove regole tecniche relative alla sicurezza antincendio, tra i principi
ispiratori
del futuro Testo Unico Prevenzione Incendi - come confermato anche a PuntoSicuro dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano – c’è sicuramente un
nuovo approccio alla prevenzione incendi. Un ’
approccio ingegneristico (
Fire Safety Engineering, FSE), di tipo prestazionale che si differenzia notevolmente dall’approccio ordinario, di tipo prescrittivo.
Ricordiamo che la
Fire Safety Engineering è una
strategia di prevenzione incendi che si basa innanzitutto sulla
previsione, mediante modelli di calcolo, della dinamica di un incendio.
Con questo nuovo approccio si possono realizzare valutazioni
quantitative che permettono di valutare l'efficacia delle misure
antincendio adottate e della gestione programmata dell'emergenza.
Per parlare dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio con riferimento alla normativa esistente, possiamo
presentare un documento tratto dal materiale didattico (a.a. 2014/2015)
correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell' Università di Pisa.
Il documento, dal titolo “
Misure di prevenzione incendi propriamente
dette per ridurre la probabilità dell’insorgenza dell’incendio. Misure di
protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle conseguenze
dell’incendio. DM 10 marzo 1998. DPR 1 agosto 2011 N. 151. Decreto 7 agosto
2012” e a cura dell’Ing. Ilario Mammone, sottolinea innanzitutto che per “prevenzione
incendi” si intende “la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito
vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli
organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze”.
Ci soffermiamo oggi su quanto
contenuto in particolare nel
Decreto 7
agosto 2012 contenente le ‘
Disposizioni
relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti
di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151’. E lo facciamo con riferimento anche al decreto del Ministro dell'interno
9 maggio 2007 (‘Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio’) e a specialmente a quanto riportato nel decreto del 7
agosto 2012 in merito al nuovo approccio prestazionale...
Di approccio ingegneristico si
parla già al
primo articolo,
relativo alle
definizioni.
Alla lettera d) si indica che l’ approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio è l’applicazione di principi
ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione
scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del
comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione
dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei
relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione
ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze
dell'incendio, ai sensi del decreto del ministero dell'interno 9 maggio 2007.
Se nell’art. 2 (
finalità e ambito di applicazione) si
ricorda che il decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R.
1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive), delle istanze previste e la
relativa documentazione da allegare, nell’
articolo
3 si entra nel dettaglio delle
istanze
di valutazione dei progetti.
Si ricorda, ad esempio, che per
le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti
(art. 3, decreto 151/2011) deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o
società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali
attivita' soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del
progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attivita' principale e sulle eventuali
attivita' secondarie soggette a controllo di prevenzione”
incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
E all'istanza sono allegati (comma
2):
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a
quanto previsto dall'allegato i al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della tesoreria
provinciale dello stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.
E nel caso di utilizzo dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio, “la documentazione tecnica di cui al
comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme
a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata
con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio
2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del
SGSA” ( Sistema
di gestione della sicurezza antincendio).
Riguardo poi alla
segnalazione certificata di inizio attività
(art. 4), nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 deve essere integrata da una
dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, sempre in merito
all'attuazione del Sistema di gestione della sicurezza antincendio.
Veniamo infine all’
istanza di deroga (art. 6), cioè all’istanza
di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi
vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
In caso di utilizzo
dell'approccio ingegneristico, la “documentazione tecnica di cui al comma 2,
lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a
quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una
valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle
normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione
delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo,
determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per
l'attuazione del SGSA”.
“ Misure di prevenzione incendi propriamente dette per ridurre la
probabilita’ dell’insorgenza dell’incendio. Misure di protezione incendi attiva
e passiva per la limitazione delle conseguenze dell’incendio. DM 10 marzo 1998.
DPR 1 agosto 2011 N. 151. Decreto 7 agosto 2012” a cura dell’Ing. Ilario
Mammone, documento correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione
incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di
Pisa (formato PDF, 1.47 MB).
RTM
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