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"I materiali derivanti dalla demolizione di edifici non possono essere riutilizzati"
fonte www.edilportale.com / RIFIUTI
18/09/2015 - I materiali derivanti dalla demolizione degli edifici non possono essere
considerati sottoprodotti, ma rifiuti. Lo ha spiegato la Cassazione con
la sentenza 33028/2015.
I giudici hanno sottolineato che in base al testo unico ambientale ( D.lgs. 152/2006), può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto.
La demolizione di un edificio, al contrario, è effettuata per eliminare un manufatto, non per produrre qualcosa.
La Cassazione ha spiegato infine che è irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio. Il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.
Ricordiamo che la differenza tra rifiuto e sottoprodotto è importante per capire se un materiale deve essere conferito in discarica o può invece essere reimpiegato in un nuovo processo produttivo.
I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che ha regolato l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.
I giudici hanno sottolineato che in base al testo unico ambientale ( D.lgs. 152/2006), può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto.
La demolizione di un edificio, al contrario, è effettuata per eliminare un manufatto, non per produrre qualcosa.
La Cassazione ha spiegato infine che è irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio. Il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.
Ricordiamo che la differenza tra rifiuto e sottoprodotto è importante per capire se un materiale deve essere conferito in discarica o può invece essere reimpiegato in un nuovo processo produttivo.
I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che ha regolato l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.
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