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"Piscine e locali interrati possono non rispettare le distanze "
fonte www.edilportale.com / Sentenze
24/09/2015 - Nella realizzazione di piscine che non superano il livello del terreno
non è necessario il rispetto delle distanze dai confini e dalla strada.
Lo stesso vale per i locali interrati, ma non per le pergole, anche se
sono poste a servizio di un’abitazione preesistente.
I chiarimenti sono arrivati dal Tar Campania con la sentenza 3520/2015.
Nel caso esaminato, il proprietario di un terreno aveva avviato i lavori per la realizzazione di una piscina, di una serie di locali posti a servizio della piscina e di un pergolato. Successivamente aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria. Che era stato concesso dal Comune solo per la piscina e i locali interrati.
Il proprietario confinante si era però opposto e aveva impugnato il titolo abilitativo sostenendo che le opere non rispettavano la distanza di 15 metri dai confini e di 30 metri dalla strada pubblica, come previsto dal PRG.
I Giudici hanno dato torto al ricorrente spiegando che le piscine di modeste dimensioni possono essere considerate un impianto tecnologico al servizio dell’abitazione. Il Tar ha aggiunto che se la piscina e i locali al suo servizio non superano il livello del suolo e non hanno un’altezza maggiore di 2,50 metri, non devono essere considerati ai fini volumetrici.
Oltre a questo era stato accertato che i manufatti non avrebbero pregiudicato la salubrità dell’ambiente tra gli edifici confinanti.
Il Tar ha spiegato inoltre che deve essere considerata come una costruzione qualsiasi opera non completamente interrata con i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso al corpo di fabbrica.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno convalidato la sanatoria della piscina e dei locali interrati e il diniego del Comune nei confronti del pergolato.
I chiarimenti sono arrivati dal Tar Campania con la sentenza 3520/2015.
Nel caso esaminato, il proprietario di un terreno aveva avviato i lavori per la realizzazione di una piscina, di una serie di locali posti a servizio della piscina e di un pergolato. Successivamente aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria. Che era stato concesso dal Comune solo per la piscina e i locali interrati.
Il proprietario confinante si era però opposto e aveva impugnato il titolo abilitativo sostenendo che le opere non rispettavano la distanza di 15 metri dai confini e di 30 metri dalla strada pubblica, come previsto dal PRG.
I Giudici hanno dato torto al ricorrente spiegando che le piscine di modeste dimensioni possono essere considerate un impianto tecnologico al servizio dell’abitazione. Il Tar ha aggiunto che se la piscina e i locali al suo servizio non superano il livello del suolo e non hanno un’altezza maggiore di 2,50 metri, non devono essere considerati ai fini volumetrici.
Oltre a questo era stato accertato che i manufatti non avrebbero pregiudicato la salubrità dell’ambiente tra gli edifici confinanti.
Il Tar ha spiegato inoltre che deve essere considerata come una costruzione qualsiasi opera non completamente interrata con i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso al corpo di fabbrica.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno convalidato la sanatoria della piscina e dei locali interrati e il diniego del Comune nei confronti del pergolato.
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