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"Edilizia: l’importanza e l’utilità del fascicolo dell’opera"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
28/09/2015 - Il
Fascicolo dell’Opera (F.O.), di cui si fa
riferimento all’articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione) del D.Lgs. 81/2008, può essere considerata una delle
massime espressioni della collaborazione fra tutti gli attori della
sicurezza: è un documento che analizza, valuta e prevede l'andamento
della sicurezza dell’opera fin dalla realizzazione. Il problema è che
spesso gli organi di controllo si trovano ad avere a che fare con
fascicoli dell’opera elaborati perfettamente, ma non rispondenti alla
realtà di quella specifica opera...
Questi alcuni temi sollevati in
un contributo al seminario “
Il fascicolo
dell'opera: obbligo od opportunità?” che si è tenuto il 23 luglio scorso a
Pasian di Prato (Udine), organizzato da diversi ordini e collegi regionali e
provinciali e dal Comitato
Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC). Un
convegno reso necessario dalle novità e dall’evoluzione normativa in merito al Fascicolo
dell'Opera, ai suoi contenuti, alla sua redazione e gestione, anche con
riferimento al modello
semplificato del Fascicolo dell'Opera, come previsto dal Decreto Interministeriale 9
settembre 2014. Un incontro che permette di sottolineare come la valutazione
dei rischi, che il fascicolo comporta, presuppone l'attenta presa in esame e
analisi di molteplici aspetti che non sempre sono sufficientemente ponderati.
Nel contributo, che riprende
alcune esperienze degli
organi di
controllo e a cura dell’App. sc. CC Giovanni Pittalis, si ricorda che
il Fascicolo dell’opera viene “predisposto
dal coordinatore
per la progettazione (ovvero dal soggetto designato dal committente dei
lavori ai fini della progettazione della sicurezza dell'opera, sia durante la
sua esecuzione che nei successivi interventi di manutenzione) durante la
progettazione dell’opera ai sensi dell’art.91,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08
e s.m.i.”. E la eventuale mancata predisposizione “viene sanzionata a carico
del
coordinatore per la progettazione
con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi” o con l’ammenda da 2.740,00 a
7.014,40 euro. Non è prevista invece “una sanzione specifica per il
committente, cui appartengono gli obblighi dell'articolo 90 comma 2, che però
può vedersi sospesa la validità del titolo abilitativo qualora il fascicolo non
sia presente, in fase di esecuzione dell'opera, in occasione di sopralluogo”.
Inoltre è compito del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori “adeguare (non redigere ex novo) il
fascicolo a seguito di modifiche intervenute. Solo nel caso in cui il coordinatore per la
progettazione non sia previsto e successivamente si rientri nell'obbligo di
nomina del CSP, ai sensi dell’art 92, comma 2, il PSC e il ‘fascicolo’
dell’opera devono essere redatti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Il contributo ricorda l’
obiettivo del Fascicolo
dell’opera.
L’obiettivo è quello di “definire
tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della
sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio
dell’opera, dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per
la futura gestione (ispezioni, controlli periodici e manutenzione compresa)
dell'opera eseguita”.
E dunque il documento deve
contenere le “informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui
saranno esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera e accompagna la stessa per tutta la sua
durata di vita”. Presuppone quindi “l'individuazione delle future attività, dei
possibili rischi cui saranno esposti i lavoratori e, di conseguenza,
l'effettuazione della ‘
valutazione dei
rischi potenziali futuri’ delle attività. Valutazione che va fatta a
partire dalla tipologia, configurazione ecc. dell'opera, quindi di concerto con
il committente e con il progettista. Per tale motivo, oltre alla descrizione
sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, il fascicolo deve
contenere l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi
previsti o prevedibili sull’opera”.
Deve inoltre contenere i
riferimenti alla documentazione di supporto esistente: “schemi, relazioni,
calcoli, specifiche tecniche materiali utilizzati; tutte le caratteristiche
dell’opera; elaborati grafici devono essere impostati e raccolti per poter servire
come una ‘cartella clinica’ del fabbricato al fine di evitare che negli anni a
seguire si vada ad intervenire per manutenzione o demolizione là dove non è
possibile”.
E lo schema di come deve essere
elaborato il “fascicolo” è riportato nell’allegato XVI e, come ricordato
nell’introduzione al seminario, il decreto del 9 settembre 2014 ha individuato
un modello
semplificato del Fascicolo dell’opera (Art. 4:
ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al
Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il
fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV
al presente decreto).
Riprendiamo brevemente
l’introduzione contenuta nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008:
ALLEGATO XVI
FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE DELL’OPERA
I. INTRODUZIONE
Il fascicolo predisposto la
prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è
aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in
un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già
dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori,
l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la
progettazione.
Per le opere di cui al D.lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto
del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo
40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna l’opera
per tutta la sua durata di vita.
(...) |
Il contributo di Giovanni
Pittalis ricorda poi che il Fascicolo
dell’opera (F.O.), ad ultimazione lavori, “deve essere consegnato
all'amministratore del fabbricato o al proprietario dello stesso e che è
necessario che gli stessi vengano resi esplicitamente edotti delle motivazioni
della stesura del documento e delle modalità e tempi di utilizzo e gestione
dello stesso”.
E conclude che è necessaria la massima
attenzione e il massimo sforzo per l’elaborazione “
in sostanza” dei documenti relativi alla sicurezza. Infatti i documenti
della sicurezza “
non vanno interpretati
come adempimenti burocratici da espletare al solo fine di non incorrere
nella sanzioni previste dalla norma per la mancata elaborazione”. È invece
necessario che tutti collaborino affinché i “documenti siano elaborati con il
massimo livello qualitativo”.
Gli
atti del seminario del 23 luglio 2015:
- “ Relazione introduttiva del seminario” (formato PDF, 1.54
MB);
- “ Comunicato app. sc. Pittalis” (formato PDF, 132 kB);
- “ Relazione ing. Simoni” (formato PDF, 4.75 MB);
- “ Relazione Ing. Della Vedova” (formato PDF, 4.04 MB).
RTM
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