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"Cambiamenti aziendali e aggiornamento DVR"
fonte www.insic.it / QUESITI
09/10/2015 -
Il Quesito
Se un Ente ed alcuni Reparti dipendenti cambiano solo denominazione, è necessario aggiornare il DVR? L'aggiornamento può avvenire con la sola integrazione delle nuove denominazioni?
Oppure può essere sufficiente un Atto Ufficiale del Datore di Lavoro con cui quest'ultimo comunica a tutti i lavoratori che la valutazione dei rischi riportata nel DVR per le vecchie denominazioni è ancora valida ed applicabile allo stesso modo per l'Ente/Reparti che sono stati ridenominati?
Secondo l'Esperto
L'art. 17 del D.Lgs. 81/08, stabilisce tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro (DDL), quello della valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.
Ne sussegue che, qualora a seguito della riorganizzazione illustrata sia, per qualsivoglia motivo, cambiata la figura del DDL, è inevitabile che si debba procedere a valutare nuovamente i rischi e ad elaborare il relativo DVR.
Anche nella diversa ipotesi in cui il DDL non sia mutato e tenuto conto di quello che è il contenuto normativamente previsto per il DVR, sarà inevitabile procedere quantomeno all'aggiornamento o, se del caso, ad una nuova redazione dello stesso e questo anche se, nella sostanza, i rischi dovessero rimanere invariati.
Di quanto sopra, naturalmente, i lavoratori dovranno essere resi edotti nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e 37 del TUS.
Se un Ente ed alcuni Reparti dipendenti cambiano solo denominazione, è necessario aggiornare il DVR? L'aggiornamento può avvenire con la sola integrazione delle nuove denominazioni?
Oppure può essere sufficiente un Atto Ufficiale del Datore di Lavoro con cui quest'ultimo comunica a tutti i lavoratori che la valutazione dei rischi riportata nel DVR per le vecchie denominazioni è ancora valida ed applicabile allo stesso modo per l'Ente/Reparti che sono stati ridenominati?
Secondo l'Esperto
L'art. 17 del D.Lgs. 81/08, stabilisce tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro (DDL), quello della valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.
Ne sussegue che, qualora a seguito della riorganizzazione illustrata sia, per qualsivoglia motivo, cambiata la figura del DDL, è inevitabile che si debba procedere a valutare nuovamente i rischi e ad elaborare il relativo DVR.
Anche nella diversa ipotesi in cui il DDL non sia mutato e tenuto conto di quello che è il contenuto normativamente previsto per il DVR, sarà inevitabile procedere quantomeno all'aggiornamento o, se del caso, ad una nuova redazione dello stesso e questo anche se, nella sostanza, i rischi dovessero rimanere invariati.
Di quanto sopra, naturalmente, i lavoratori dovranno essere resi edotti nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e 37 del TUS.
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