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"Appalti, il subappaltatore va individuato subito"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

09/10/2015 - Se si partecipa ad una gara d’appalto senza le qualificazioni richieste per tutte le lavorazioni previste, bisogna indicare fin dalla presentazione dell’offerta l’impresa a cui si intendono subappaltare i lavori.
 
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 4315/2015. I giudici hanno spiegato che in mancanza dell’indicazione del subappaltatore, l’offerta non può essere presa in considerazione e non può essere applicato il principio del soccorso istruttorio.

Questo significa che l’Amministrazione non può invitare il concorrente a integrare la documentazione. Il soccorso istruttorio, ha spiegato il CdS, può essere utilizzato solo per fornire chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni presentate e non per sanare dichiarazioni mancanti, prive di elementi essenziali.
 
Secondo i giudici, riconoscendo la possibilità di indicare in un secondo momento il subappaltatore, si violerebbe la par condicio tra i concorrenti. L’indicazione dell’impresa subappaltatrice è infatti un requisito di partecipazione che deve sussistere in sede di presentazione dell’offerta.
 
Nel caso preso in esame, un’impresa aveva presentato domanda di partecipazione ad una gara per il risanamento strutturale di una galleria stradale. L’impresa non aveva le qualificazioni necessarie, ma in sede di offerta non aveva indicato un’altra impresa cui subappaltare le lavorazioni specifiche per le quali non era abilitata.
 
La Stazione Appaltante aveva permesso che l’impresa sanasse la sua posizione indicando successivamente l’impresa subappaltatrice. L’aggiudicazione era stata quindi impugnata da una delle imprese escluse. Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno dato ragione al ricorrente e annullato l’aggiudicazione per la mancanza di un requisito indispensabile alla partecipazione.

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