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"Segnaletica orizzontale: come realizzarla? "
fonte www.insic.it / Sicurezza
19/10/2015 -
Il Quesito
All'interno di capannoni industriali di proprietà privata, la segnaletica orizzontale che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della strada o può essere a discrezione del Datore di Lavoro? Si può in altre parole adottare uno standard comune ad altri stabilimenti europei così come richiesto da una casa madre o esiste una specifica norma italiana che ne definisce le modalità di realizzazione? Nello specifico anziché prevedere gli attraversamenti pedonali zebrati si vogliono realizzare gli stessi più larghi e di colore pieno giallo con delle strisce intermittenti verdi.
Secondo l'Esperto
Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V " Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro".
L'Art. 161 - Campo di applicazione riporta:
1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Si evince quindi che il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione. Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale. Nel caso della segnaletica aziendale invece i lavoratori operano su spazi definiti e il significato della segnaletica può essere chiarito e illustrato per esempio nel corso di incontri informativi o formativi aziendali.
L'Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro evidenzia:
...
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .
Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.
Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:
1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.
L'Allegato citato, dal titolo "Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione" riporta:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate
Queste le indicazioni contenute nell'Allegato, che come si può notare sono abbastanza sintetiche e poco prescrittive e meritano quindi di essere sviluppate con ulteriori miglioramenti.
La soluzione proposta dal lettore di utilizzare un unico "codice" in tutte le sedi aziendali, anche estere, può rivelarsi valida per garantire che i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui si trovino, condividano la comprensione del segnale.
In conclusione si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.
All'interno di capannoni industriali di proprietà privata, la segnaletica orizzontale che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della strada o può essere a discrezione del Datore di Lavoro? Si può in altre parole adottare uno standard comune ad altri stabilimenti europei così come richiesto da una casa madre o esiste una specifica norma italiana che ne definisce le modalità di realizzazione? Nello specifico anziché prevedere gli attraversamenti pedonali zebrati si vogliono realizzare gli stessi più larghi e di colore pieno giallo con delle strisce intermittenti verdi.
Secondo l'Esperto
Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V " Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro".
L'Art. 161 - Campo di applicazione riporta:
1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Si evince quindi che il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione. Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale. Nel caso della segnaletica aziendale invece i lavoratori operano su spazi definiti e il significato della segnaletica può essere chiarito e illustrato per esempio nel corso di incontri informativi o formativi aziendali.
L'Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro evidenzia:
...
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .
Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.
Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:
1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.
L'Allegato citato, dal titolo "Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione" riporta:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate
Queste le indicazioni contenute nell'Allegato, che come si può notare sono abbastanza sintetiche e poco prescrittive e meritano quindi di essere sviluppate con ulteriori miglioramenti.
La soluzione proposta dal lettore di utilizzare un unico "codice" in tutte le sedi aziendali, anche estere, può rivelarsi valida per garantire che i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui si trovino, condividano la comprensione del segnale.
In conclusione si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.
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