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"D.Lgs. 151/2015: cosa cambia nella Commissione Consultiva?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
27/10/2015 - Per tutti coloro che da anni seguono le vicissitudini dell’applicazione
della normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, è evidente l’importanza che in questi anni ha avuto la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un organo con
funzioni consultive che, ad esempio, ha il compito di esaminare i
problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza formulando
proposte per il suo sviluppo e perfezionamento. Che svolge attività di
promozione, di validazione di buone prassi, di redazione di relazioni,
di valutazione ed elaborazione di documenti.
Uno dei
decreti legislativi correlati all’attuazione delle deleghe
contenute nel “ Jobs
Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha
modificato il dettato normativo che istituisce (articolo 6 del D.Lgs. 81/2008)
la Commissione.
Stiamo parlando del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151 “
Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
che interviene in particola modo sulla composizione della Commissione
Consultiva Permanente...
Una modifica che potrebbe
apparire irrilevante, ma che – al di là delle critiche che sono sorte da alcune
parti sociali - rischia di rallentare, di bloccare i lavori di questo
importante organo consultivo.
È infatti
Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale CISL per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro), da noi intervistata ad Ambiente Lavoro di Bologna, che in
un intervista che pubblicheremo nei prossimi giorni, ricorda come le modifiche
non vengono a incidere solo sulla “
riduzione
dei numeri complessivi”, ma anche sul cosiddetto “
tripartitismo perfetto, come indicato anche da una direttiva europea.
Nella riduzione non ci sono più le tre compagini datoriali, sindacali e
ministeri e istituzioni con le Regioni, ma si è inserito un quarto polo
composto da esperti tecnici”. E inoltre in una recente riunione della
Commissione si è posto il problema di come proseguire i lavori, “
perché non è così immediata
l’interpretazione di questa modifica”. Infatti il decreto 151/2015 “
è andato a modificare l’articolato, ma al
contempo non parla di abrogazione”. E la Commissione
Consultiva – prima che si vari il nuovo decreto previsto, come vedremo, dal
D.Lgs. 151/2015 – potrà continuare le sue attività?
Vediamo innanzitutto quanto
indicato dal nuovo
D.Lgs. 151/2015
al punto c) del comma 1 dell’articolo 20...
Art. 20 - Modificazioni al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del
Ministero della salute;
c) un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del
Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del
Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la
convocazione;
g) sei rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro,
igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell'ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole
«con particolare riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle
differenze di genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, è aggiunto il
seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuati le modalità
e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di
cui al comma
1, lettere g), h), i) e l)»;
4) al comma 6, le parole
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), è
inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al
monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di
un'eventuale rielaborazione delle medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere
in ordine ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3 alla lettera m), è
inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione monitora ed
eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi
dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i
modelli
semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie
imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) è
aggiunto infine il seguente periodo: «La Commissione monitora l'applicazione delle
suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia
individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». |
Al punto 3) è dunque indicato che
servirà un
decreto entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del D.Lgs.
151/2015 (è entrato in vigore lo scorso 24 settembre) per individuare le “modalità
e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti”.
A titolo di confronto – riguardo
alla composizione della Commissione - riportiamo invece il comma dell’articolo
6 del Testo Unico, precedente alle modifiche intervenute con il D.Lgs.
151/2015:
Articolo 6 - Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è
composta da:
a) un rappresentante del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;
c) un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del
Ministero dell’interno;
e) un rappresentante del
Ministero della difesa;
f) un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del
Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del
Ministero della solidarietà sociale;
l) un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. |
Infine citiamo anche le
motivazioni del legislatore che sono
alla base di questa modifica dell’articolo 6 del Testo Unico che disciplina la
composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i
compiti della Commissione Consultiva Permanente. Secondo il legislatore sin dal
suo insediamento il predetto organismo avrebbe “dimostrato di non riuscire, a
causa della sua composizione pletorica, ad assicurare il raggiungimento delle
finalità” per le quali la Commissione è stata costituita. Pertanto con le
modifiche “è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova
procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa
istituzionalmente attribuite”.
Segnaliamo che sulla composizione
della Commissione Consultiva è stato recentemente approvato, da parte delle parti sociali più rappresentative in
Italia (Cgil, Cisl, Uil e Confindustria) un “ Avviso
Comune riferito al Provvedimento attuativo della Legge 10.12.2014 n.183
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11.06.2015”.
Non possiamo commentare, in conclusione,
che se invero le modifiche sulle funzioni sono relativamente poche, è alta
invece la preoccupazione che la Commissione in questa fase di cambiamento non
possa continuare ad espletare i suoi utili compiti. In quanto tempo sarà pronto
il nuovo decreto? Saranno rispettati i tempi indicati? Questa fase di
cambiamento della Commissione sarà affrontata cercando di far prevalere, se
possibile, gli aspetti sostanziali (la continuazione dei lavori in materia di
sicurezza e salute) su quelli formali?
Ricordiamo
infine alcuni articoli già pubblicati da PuntoSicuro sui decreti attuativi del
Jobs Act:
Tiziano Menduto
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