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"Sulla responsabilità per un incidente ad un estraneo in una azienda"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
16/11/2015 -
Per un incidente accaduto non ad un lavoratore ma ad una persona
estranea ad una azienda che all’interno di un deposito della stessa di
materiali per l’edilizia è deceduta nell’atto di sfilare dei tondini di ferro
dalla balla nella quale erano inseriti venendo investito mortalmente da essa, il
Tribunale ha individuata la responsabilità del titolare dell’azienda
proprietaria del deposito con una decisione la quale è stata poi ribaltata
dalla Corte di Appello che ha addebitato invece l’accaduto al comportamento
imprudente dell’infortunato. La Corte di Cassazione, alla quale è stata fatto
ricorso non si è trovato d’accordo con le decisioni della Corte territoriale
annullando la sua sentenza e rinviando gli atti ad essa per un nuovo esame in
diversa composizione.
E’ importante il principio sulla base del quale la Corte di
Cassazione ha presa la sua decisione sostenendo che la responsabilità civile
per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo
giuridico di impedire un evento dannoso ma anche dalla violazione di regole di
comune prudenza che impongano la tutela di un diritto altrui. Tale principio, ha sostenuto
ancora la Sez. III trova applicazione sia quando si tratti di valutare se
sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire
se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno.
Con riferimento poi alla
sostenuta imprevedibilità
del comportamento del soggetto rimasto vittima dell’accaduto la suprema
Corte non ha condivisa questa circostanza essendo stato accertato che
l’infortunato si era recato in azienda e si era trattenuto nel deposito per
lungo tempo proprio alla ricerca dei tondini per cui era del tutto prevedibile
che lo stesso, avendo visto esposta la merce da luì originariamente richiesta,
si fosse prodigato per prenderla.
Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Convenuto in giudizio davanti
al Tribunale, perché ritenuto responsabile in via esclusiva per un incidente avvenuto
in un deposito di materiali per l’edilizia di sua proprietà all’interno del
quale è deceduta una persona intenta a sfilare dei tondini di ferro da una
balla che l’ha poi investita, il titolare di una azienda è stato condannato in
solido con l’ente assicuratore al pagamento della somma di € 25.882,84 a titolo
di risarcimento dei danni patrimoniali e di € 37.764,27 per quelli non
patrimoniali, oltre che delle spese.
Su ricorso dei condannati la
Corte di Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ritenendo che
l'evento dannoso si fosse verificato per esclusiva responsabilità
dell’infortunato il quale aveva contravvenuto alla specifica autorizzazione del
titolare dell’azienda di sciogliere la balla e di prelevare i tondini, ha
rigettato tutte le richieste fatte dagli attori i quali si sono quindi rivolti
alla Cassazione adducendo diverse motivazioni. Gli stessi nel loro ricorso hanno
sostenuto in particolare che la causa dell'evento dannoso fosse da ricollegare
alla condotta omissiva della società convenuta in quanto, se in ottemperanza
agli obblighi derivanti dalla legge ed alle regole di buon senso e prudenza si
fosse impedito l'accesso dell’infortunato all'area dove erano depositate le
balle di tondini o, per lo meno, non si fosse consentito allo stesso di
prelevare il materiale che gli necessitava, autorizzandolo di fatto a
manomettere la balla o, ancora, di vietarne i comportamenti che hanno causato
una situazione di pericolo, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato per
cui era da individuare un chiaro rapporto di causalità tra la condotta omissiva
del titolare e l'evento dannoso.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto
il ricorso riferito alla individuazione della responsabilità del titolare
dell’azienda. “
La responsabilità civile
per omissione”, ha sostenuto in merito la suprema Corte, “
può scaturire non solo dalla violazione di
un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla
violazione di regole di comune prudenza le quali impongano il compimento di una
determinata attività a tutela di un diritto altrui.
Tale
principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la
colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista
un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227
comma I, cc.”.
La sentenza impugnata, ha
fatto notare altresì la Sez. III, si è limitata ad esaminare esclusivamente la condotta imprudente
dell’infortunato e non ha esaminato invece la condotta del titolare
dell’azienda che ha consentito l'accesso ad un luogo che doveva essere vietato
ai non addetti ai lavori e quindi di prelevare i tondini posti nella balla ed ha
omesso infine di sorvegliarlo, allontanandosi dal luogo dove quest'ultima era
collocata. “
Le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro”, ha aggiunto ancora la Sez. III
, “devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche
delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro ed
in secondo luogo, non è logico ritenere che, nella specie, l'azione della
vittima fosse imprevedibile da parte del titolare”. “
Quanto a quest'ultimo profilo”, ha concluso la suprema Corte, “
va posto in evidenza che il giudice ha
accertato che la vittima s'era recato in azienda proprio alla ricerca di
tondini grandi e s'è trattenuto nel deposito per lungo tempo, sicché era
prevedibile che egli, avendo visto esposta la merce da luì originariamente
richiesta, si fosse prodigato per prenderla”.
La Corte di Cassazione ha in
definitiva cassata la sentenza della Corte di Appello in relazione ai motivi
accolti ed ha rinviato gli atti alla stessa perché, in diversa composizione,
riesamini il caso attenendosi ai principi sopra indicati.
Gerardo Porreca
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