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"L’ordine professionale può imporre l'aggiornamento obbligatorio?"
fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti
27/01/2016 -
Solo di recente è
stato portata a conoscenza, poco per la verità, una sentenza della Corte di
Giustizia Europea relativa alla causa C-1/12 che si pronunciata in merito
a un ricorso proposto in Portogallo dall’Ordine degli esperti contabili
(OTOC) contro l’Autorità della concorrenza di quel Paese.
ll diritto
dell’Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri
membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la
concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei
suoi concorrenti con una distorsione della concorrenza sul mercato della
formazione.
Su questo tema,
con le medesime determinazioni della Corte Europea, si era già espresso
l’Antitrust portoghese in quanto l’OTOC prevede - al pari degli Ordini in
Italia - modalità di formazione di assoluta dominanza che sono in contrasto con
il diritto europeo. L’OTOC aveva fatto ricorso contro l’Antitrust al Tribunale
di Lisbona e, questi, investito della controversia si è rivolto alla Corte di
Giustizia Europea.
Nella sua sentenza,
la Corte europea dichiara, innanzi tutto, che un regolamento adottato da
un Ordine professionale quale l’Otoc deve essere considerato come una
decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione
in materia di concorrenza. D’altra parte, la circostanza che un Ordine
professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione
obbligatoria destinato ai suoi membri non sottrae all’ambito di applicazione
del diritto europeo in materia di concorrenza le norme da esso promulgate e a
esso esclusivamente imputabili. Inoltre, il fatto che tali norme non
abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’Ordine
professionale non incide sull’applicabilità del diritto dell’Unione in materia
di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel
quale l’ordine esercita un’attività economica.
In secondo luogo,
la Corte dichiara che un regolamento adottato da un Ordine professionale che
pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili,
al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione
della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la
concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di
tale Ordine professionale, e impone, per l’altra parte di detto mercato,
condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’Ordine.
Alla luce di questa sentenza
appare abbastanza evidente come la situazione italiana sia molto simile. Ordini
e collegi professionali, in relazione all’aggiornamento professionale dei
propri iscritti, hanno iniziato a proporre una serie di corsi cui i propri
iscritti sono obbligati a partecipare al fine di raggiungere un punteggio
minimo che garantisce la loro permanenza nel relativo ordine.
A dire il vero, in Italia, alcuni
Ordini hanno ben pensato di aggirare l’ostacolo prevedendo che i corsi possono
essere anche svolti da enti accreditati presso il medesimo ordine. Il gatto che
si morde la coda in quanto è lo stesso Ordine, e non un organismo indipendente,
che decide per l’accreditamento. Da notare che non tutti gli Ordini hanno
adottato questa prassi. Non entriamo nel merito di queste tipologie di
accreditamento che sono la peggiore summa delle diverse norme regionali.
Le norme e le procedure devono
essere semplici ed allo stesso tempo serie. Allorquando un ente di formazione è
già autorizzato o abilitato allo svolgimento dei corsi perché deve passare un
ulteriore esame di un Ordine che possa a sua volta dichiarare idoneo o non
idoneo l’ente allo svolgimento della formazione? E vero che gli esami non
finiscono mai. Qui però siamo in evidente difesa dell’indifendibile e della
creazione cartacea di una formazione formale burocratica che nulla a che vedere
con la sostanzialità delle formazione stessa.
Certo che servono le regole che
sono le medesime per tutti. Programma del corso, copia dell’attestato, firma
dei registri di presenza, verifica finale. Del resto sono i medesimi documenti
che vengono richiesti da leggi e norme, soprattutto, nel settore della salute e
sicurezza sul lavoro.
E’ sempre molto difficile in
questo paese togliere privilegi e corporazioni che, nulla controllano e nulla
sviluppano, se non la propria conservazione ponendosi da ostacolo allo sviluppo
ed alla crescita.
Rocco Vitale
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