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"Il Consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di Cassazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
04/02/2016 -
Nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione sono presenti alcune sentenze che
hanno ad oggetto il ruolo e le responsabilità del consulente esterno in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
Senza
pretese di esaustività, se ne illustrano di seguito
alcune che sono state selezionate in quanto rappresentative dei
principali - ma anche in questo caso
non
esclusivi - ambiti di potenziale responsabilità in cui può incorrere il consulente
esterno in caso di infortunio o malattia professionale.
Il consulente
esterno e la valutazione dei rischi
Cassazione Penale,
Sez. IV, 14 agosto 2012 n. 32748 rigetta il ricorso del PM avverso una
sentenza del Tribunale di Asti che aveva assolto una datrice di lavoro di una
s.n.c. e un
consulente
esterno dal reato di lesioni personali colpose gravi per una malattia
professionale (nella specie sinovite ipertrofica stenosante dei tendini
flessori di alcune dita della mano destra) contratta da una lavoratrice.
In
particolare,
“il Tribunale rileva che,
segnatamente al consulente, si è contestato
di avere, su incarico del datore di lavoro, eseguito una erronea
valutazione del rischio
da sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori nelle postazioni,
- tra l’altro a causa dell’errata valutazione dei tempi di recupero, e
dell’omessa valutazione delle operazioni di pulizia, operazioni sicuramente ad
elevato rischio - e perciò di
avere
omesso di suggerire al datore di lavoro le misure di prevenzione da
adottare, affermando tra l’altro la non necessità di interventi migliorativi di
riprogettazione del posto di lavoro.
Le valutazioni del
consulente, che si assume abbiano sottostimato il rischio cui era esposta la
lavoratrice, sono espresse in una prima relazione del 2004 cui è seguita
altra….”.
Ma
il consulente è stato assolto in
quanto
“lo stesso consulente del P.M. ha
riconosciuto che
nel 2004, all’epoca
in cui venne effettuata dall’imputato la prima valutazione del rischio
aziendale,
il metodo ufficiale OCRA, di
cui si avvalse il consulente, non prescriveva ancora di valutare nella stima
del rischio anche i lavori di pulizia, cioè quelli cui era stata adibita la
[lavoratrice]”.
Il PM ricorre solo avverso l’assoluzione della datrice di lavoro.
La Corte dichiara inammissibile
tale ricorso in quanto conteneva una contestazione aggiuntiva ed in quanto la
datrice di lavoro,
“rivolgendosi ad un
consulente esterno, non ha fatto altro che affidarsi alla valutazione dei
rischi, effettuata da quest’ultimo, apparsa in un primo tempo erronea per
l’omessa valutazione delle attività lavorative cui era adibita la dipendente,
ma poi assolutamente corretta alla luce del contenuto riportato dalle tabelle
OCRA dell’epoca, vale a dire del 2004, anche se da tale omessa valutazione sono
derivate le lesioni alla [lavoratrice] riscontrate all’inizio del 2006 con
aggravamento tra luglio e settembre dello stesso anno.”
Il consulente
esterno e le analisi preliminari e propedeutiche alla valutazione dei rischi
In
Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, 26 giugno 2009 n.15050 la Corte si è pronunciata sulle
responsabilità di un consulente aziendale per la sicurezza sul lavoro
incaricato - da parte della società datrice di lavoro di un lavoratore poi
infortunatosi - di redigere una analisi (e quindi una relazione) preliminare
sullo stato dei macchinari esistenti in azienda, propedeutica alla valutazione
dei rischi che sarebbe stata poi elaborata dalla committente stessa.
In
particolare la società di consulenza aveva preso in esame, tra i vari
macchinari e le varie attrezzature presenti nell’azienda committente, anche la
(sicurezza della) cesoia utilizzata dal lavoratore al momento dell’infortunio,
“senza rilevare nulla in merito all’esigenza
di una protezione laterale, rilievi invece mossi, nella relazione presentata
alla committente, per altri macchinari, per i quali aveva fatto cenno
all’importanza di approntare opere di adeguamento”.
Nel
ricorrere in Cassazione, la società di consulenza faceva presente che ad essa
“era stato affidato solo l’incarico di
redigere una relazione preliminare, e il semplice perfezionamento del contratto
non era sufficiente per affermare la sua responsabilità” e che è “il datore di
lavoro [colui che] è, in base alla normativa sulla sicurezza, tenuto a compiere
la valutazione dei rischi”.
La
Corte rigetta il ricorso in quanto
“la critica che svolge la ricorrente in ordine
alla definizione dell’oggetto dell’accordo, se cioè l’incarico fosse limitato
ad una “analisi preliminare” sullo stato dei macchinari esistenti in azienda
sotto il profilo della sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero dovesse
comprendere anche la consulenza per la redazione del “documento sulla
sicurezza” che fa carico all’azienda a termini della denunciata normativa del
1994 [ora D.Lgs.81/08, n.d.r.], non ha rilevanza”.
Questo
perché - prosegue la Cassazione -
“l’indagine
svolta dalla società era estesa […] a tutti i macchinari, compresa la cesoia
cui era addetto l’infortunato, senza che per tale attrezzatura la [Società di consulenza] avesse mosso
alcun appunto circa l’esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto
cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti,
come del resto la stessa ricorrente ammette nel presente ricorso”.
Pertanto, conclude
la sentenza,
“nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società
ricorrente per l’inadempimento dell’obbligazione a suo carico, consistente
nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non
conformi
alla normativa di
sicurezza,
la circostanza che non era
stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico
all’azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che
detti ulteriori
adempimenti previsti dal denunciato
d.lgs. n. 626 del 1994 [ora D.Lgs.81/08, n.d.r.]
presuppongono l’analisi
della sicurezza dei macchinari e dell’ambiente di lavoro.”
Quando il
consulente esterno è qualificabile dirigente di fatto
Con
la sentenza
Cassazione Penale, Sez. IV,
1° giugno 2007 n. 21585, l’imputato è stato condannato per
“omicidio colposo, per avere -
nella qualità di consulente esterno,
nominato per coordinare
e dirigere le opere necessarie alla costruzione e messa in funzione di
un nuovo impianto di forgia di laminati di acciaio all’interno della s.p.a. …,
come tale
dotato di
poteri autonomi di gestione
delle attività connesse all’incarico
affidatogli, ivi compreso quello di impartire direttamente ordini anche al
personale della s.p.a., senza l’intermediazione dei dirigenti o dei capireparto
di detta società, per colpa e in violazione delle norme antinfortunistiche,
impartito l’ordine di rimuovere una parte delle gabbie di protezione della
scala verticale, utilizzata da I.C., dipendente della s.p.a, per accedere alla
cabina di comando installata sulla gru ove operava, ed omesso di adottare
provvedimenti per vietarne l’accesso, in tal modo dando causa alla caduta
dall’alto ed al decesso di detto dipendente.”
L’imputato
ricorre in Cassazione adducendo, tra le varie argomentazioni, anche quella
secondo cui egli “rivestiva soltanto il ruolo di consulente tecnico esterno
all’organigramma della società, come da contratto stipulato […], all’interno
del cui ruolo, quindi, non potevano riconnettersi poteri di ingerenza, né
tantomeno di sovraordinazione, nell’organizzazione del lavoro e nella sicurezza
del relativo ambiente, queste essendo rimesse ai dirigenti ed ai capi della
società predetta.”
Il
ricorso viene giudicato inammissibile dalla Corte, la quale ribadisce che
“l’ingerenza
di fatto nell’organizzazione del lavoro della società ponevano il predetto, in
forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di
fatto,
sia pure nell’ambito
dell’intervento straordinario connesso alla realizzazione e messa in attività
del nuovo impianto, come tale destinatario delle norme antinfortunistiche.”
La
sentenza richiama così il
“principio
giuridico secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
chiunque, in qualsiasi modo, abbia
assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter
loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve
essere considerato automaticamente tenuto […] ad attuare le prescritte misure
di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando
che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per
un diverso e autonomo titolo.”
La delega di
funzioni conferita a un consulente esterno
In
Cassazione
Penale, Sez. IV, 27 febbraio 2008 n. 8620, è stata confermata la
condanna (per il reato di lesioni personali colpose) di un
“consulente esterno delegato
all’applicazione della normativa
antinfortunistica”, il quale
“veniva
ritenuto responsabile di non avere dotato di efficace protezione la macchina
calandra alla quale era addetto il lavoratore.”
Va
subito chiarito che l’imputato è stato condannato in qualità di delegato del
datore di lavoro; infatti
“al S.,
consulente esterno, era stata conferita dalla società procura affinché
provvedesse a predisporre un piano di sicurezza aziendale, controllasse il
rispetto della normativa ambientale ed antinfortunistica e verificasse
“l’efficienza dei dispositivi di sicurezza installati”.”
Infatti
il ricorrente
“avrebbe dovuto ispezionare
con regolarità i macchinari […], ma su quella macchina, installata nell’aprile
2000, S. non aveva effettuato ispezione alcuna”. Al contrario,
“l’imputato aveva, anzi, riferito di
essersi limitato a sporadici accessi sul luogo di lavoro e di non essere stato
neppure a conoscenza della presenza di quella macchina.”
Nel
caso di specie, peraltro,
“erano stati
delegati anche compiti
indelegabili, il che tuttavia “non travolgeva la validità e l’efficacia
dell’atto institorio”, ma la “limitava agli obblighi delegabili”, tra i quali
era ben individuato quello di “controllare, esigere e verificare l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza installati”, obbligo che implicava la necessità di
attivarsi per ispezionare regolarmente i macchinari in uso”.
Allorché
si trova ad effettuare una valutazione in ordine alla validità della delega, la
Corte ricorda che
“sotto il profilo soggettivo, l’imputato era persona “qualificata” che
svolgeva da anni l’attività di consulente della società per la prevenzione
incendi e per le emissioni atmosferiche.”
E’
di grande interesse il passaggio finale della sentenza, in cui la Cassazione
sottolinea che il fatto
“che il datore di lavoro possa
legittimamente ricorrere alla delega conferendola a soggetti esterni
all’impresa
è
principio comunemente
affermato
anche in giurisprudenza
(v. ad esempio Cass. 3, 8 febbraio 1991, Bortolozzi).”
Anna
Guardavilla
Dottore
in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali
relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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