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"I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento formativo"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
03/02/2016 -
Quesito
La Conferenza
Stato-Regioni del 22/02/2012 ha previsto un aggiornamento quinquennale della formazione
specifica per la guida/utilizzo di alcune macchine/attrezzature. Alla scadenza
del quinquennio, il lavoratore non può più manovrare la macchina/attrezzatura in
attesa del corso di aggiornamento oppure esiste un tempo di transizione per cui
può condurre a " patentino"
scaduto? E se è così cosa far fare al patentato in attesa di completare
l’aggiornamento?
Risposta
Sembra un po’ presto per cominciare a preoccuparsi su quanto accadrà
alla scadenza del quinquennio per l’aggiornamento dei lavoratori adibiti alla
conduzione di una delle particolari attrezzature di lavoro
di cui all’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel seguito più
semplicemente Accordo), Accordo pubblicato sulla G.U. del 12/3/2012 ed entrato
in vigore il 12/3/2013, considerato che il quinquennio per coloro che si sono abilitati
dopo l’entrata in vigore dell’Accordo stesso scadrà non prima del 12/3/2018 e
che anche per coloro per i quali è stata riconosciuta una formazione pregressa
di cui al punto 9 dell’Accordo, e cioè una formazione impartita fra la data pubblicazione
dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua data di entrata in vigore, il
quinquennio non scadrà in ogni caso prima del 12/3/2017. Il lettore chiede
comunque se per quei lavoratori che non si sono aggiornati entro il quinquennio
di riferimento è previsto un periodo di transizione a “patentino scaduto”
durante il quale lo stesso possa continuare ad operare sull’attrezzatura stessa
in attesa di regolarizzare la propria posizione.
(...)
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