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"Spazi confinati: qualificazione e sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Ambienti Confinati
03/02/2016 - Per evitare che continuino a ripetersi in Italia, malgrado l’entrata in vigore del D.P.R. 177/2011, infortuni gravi e mortali negli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
è importante definire e perfezionare idonei strumenti concettuali e
operativi per garantire la salute e sicurezza degli operatori addetti a
questi spazi. Infatti se da un lato è evidente che la verifica della
qualità dell’aria interna e la garanzia di un’adeguata ventilazione sono
basilari, è necessario anche applicare specifiche metodiche di analisi e
valutazione delle singole fasi operative correlate anche alla
conformazione strutturale degli ambienti e alla presenza di rischi
specifici.
Per affrontare queste tematiche si è tenuto a Modena, lo scorso 18
novembre, il quinto convegno nazionale sulle attività negli spazi
confinati, dal titolo “
Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica”
dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione
dei Rischi C.R.I.S. in collaborazione con l'Associazione organismo di
ricerca European Interdisciplinaery Applied Research Center for Safety di Parma.
Durante l’evento è stato possibile anche fare il punto
sull’applicazione del D.P.R. 177/2011 e proporre nuovi protocolli
operativi.
È ad esempio il caso
dell’intervento del Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta, dal titolo “
Confined Spaces: dall'adempimento formale all'efficacia
operativa e proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria per gli addetti”,
che riporta alcune indicazioni e problematiche non risolte del Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma
dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81”.
L’intervento riporta, ad esempio,
un approfondimento dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPR 177/2011:
Art. 2
Qualificazione nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività
lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in
ragione del possesso dei seguenti requisiti:
(...)
c) presenza di personale, in
percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza
almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in
possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
(...)
Il decreto tuttavia “non precisa
che il personale che accederà allo spazio
confinato sia quello con l'
esperienza
triennale, basta solo che uno dei tre (e in particolar modo il preposto)
possa vantare tale requisito. Quindi si direbbe che, una volta verificato il
soddisfacimento del requisito formale dell'esperienza triennale (tra l'altro
maturata in quanti anni o quanto tempo prima) da parte di almeno uno dei tre
lavoratori che costituiscono la squadra di cui all'esempio, uno qualsiasi degli
altri due operatori dichiarato idoneo alla mansione e che abbia seguito i corsi
di formazione di cui all'art. 2 C.1 lettere d), e), f), potrà entrare e operare
in ambienti confinati? Inoltre, quale tipologia di contratto deve avere il
restante 70 percento del personale, visto che nel testo non è precisato che
tutto il personale dev'essere a tempo indeterminato, ma è sufficiente che lo
sia almeno il trenta percento? Questo non è definito. Quindi è da prevedersi la
certificazione del contratto di lavoro per il restante settanta percento del
personale in caso questo non sia assunto a tempo indeterminato? Questo non è
definito”.
Sappiamo solo – continua la
relazione - che tale esperienza “deve essere necessariamente in possesso dei
lavoratori che svolgono le funzioni di preposto per il quale, tuttavia nulla è
precisato in merito alla tipologia di contratto in essere”.
L’intervento si sofferma poi su
altre
criticità:
-
certificazione: il “problema della certificazione dei
subappalti/appalti é ancora irrisolto. Di là dal discutere sulla effettiva
valenza e necessità della certificazione é evidente una sostanziale differenza
di applicazione del disposto normativo a seconda del territorio. Ci sono DTL
che sanzionano la mancata certificazione non solo del subappalto, ma anche
dell'appalto principale sulla base di una propria interpretazione di quanto
indicato all'art. 2 C.1 lettera c)”. E a nulla é servita una specifica nota del
MLPS e “ci sono anche situazioni particolari quali i Consorzi, le ATI e
l'avvalimento”;
-
formazione preliminare: il Decreto prevede “che tutti i lavoratori
impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove
impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente
sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i
rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti
utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza
adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente
periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo
completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore
ad un giorno. A fronte della difficoltà relativa alla effettiva applicabilità
del requisito temporale ad alcune specifiche attività, viene in soccorso l' interpello
23/2014, ma non basta”;
-
rappresentante del datore di lavoro Committente: “figura per la
quale devono essere ancora delineati funzione e ruolo (vedi interpello
23/2014)”.
L’intervento si sofferma poi sui
requisiti individuali degli addetti e sulla idoneità alla mansione specifica
con riferimento anche al documento “
La
sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività in ‘ambienti
sospetti di inquinamento’ o confinati” pubblicato sul “Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro ed Ergonomia” (GIMLE).
A questo proposito si indica che
per operare negli spazi
confinati “è necessario che il lavoratore possieda
attitudini e abilità appropriate, un adeguato addestramento e
soddisfacenti capacità fisiche (es. forza, agilità e coordinazione), ovvero che
sia in buona salute, non presenti disabilità tali da comprometterne la
sicurezza durante il lavoro e possieda un'adeguata forma fisica che permetta di
affrontare gli sforzi e le sollecitazioni che derivano da questo tipo di
attività”.
E i lavoratori che operano in
"ambienti sospetti di inquinamento" o confinati devono in particolare
“essere sottoposti a controlli d'idoneità periodici. In particolare, l'esame
d'idoneità deve porre enfasi sulle capacità generali del lavoratore di poter
portare a termine le sue mansioni riguardo a malattie e anomalie che possano
compromettere la sua operatività nell'ambito dei luoghi in cui é chiamato a
operare”.
Nelle slide dell’intervento, che
vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportati vari criteri e requisiti
fisici proposti per l’idoneità al lavoro negli spazi confinati, ad esempio con
riferimento alla presenza di disturbi particolari (asma, dolori articolari,
epilessia, difetti visivi e uditivi, malattie mentali, ...) o in relazione a
particolari attività (salire su scale verticali, ingressi con corda e
imbragatura, utilizzo di DPI
per le vie respiratorie, ...).
L’intervento si conclude
sottolineando che all'origine degli incidenti nelle attività negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati “si evidenzia quasi sempre una
strutturale grave mancanza delle più
elementari regole di sicurezza e consapevolezza dei rischi”. Ed é quindi “indispensabile
garantire un'adeguata attività d'informazione/formazione - addestramento di
tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro se direttamente impegnato,
mirata alla conoscenza degli specifici fattori di rischio (tale attività dovrà
essere oggetto di verifica di apprendimento e dovrà prevedere un aggiornamento
periodico)”.
Senza dimenticare che anche “il
possesso di idonei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e
attrezzature di lavoro adeguati alla prevenzione dei rischi propri delle
attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati e il necessario addestramento al loro
uso corretto, rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la
sicurezza dei lavoratori”.
Ciò detto – continua Adriano
Paolo Bacchetta - é però “fondamentale poter definire strumenti concettuali e
operativi adeguati per effettuare un'approfondita e corretta valutazione dei
rischi, identificare un percorso di training efficace, prevedere l'impiego di
attrezzature idonee e svolgere una corretta programmazione di tutte le fasi
operative codificando le operazioni da porre in essere”.
E infine, ma non meno importante,
è importante “effettuare la pianificazione degli scenari di emergenza tenuto
conto che nel caso di alcuni casi tragici (depuratore Mineo, Truck Center,
ecc.) la successione degli interventi ha spesso portato l'incidente iniziale a
concatenare, attraverso improvvisati tentativi di soccorso attuati dai colleghi
di lavoro non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze
a riguardo, impossibili azioni si soccorso che, di fatto, si sono purtroppo
tradotte solamente in un incremento del numero delle vittime”.
“ Confined Spaces:
dall'adempimento formale all'efficacia operativa e proposta di protocollo di
sorveglianza sanitaria per gli addetti”, a cura del Dott. Ing. Adriano Paolo
Bacchetta, intervento al quinto convegno nazionale sulle attività negli spazi
confinati “Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety” (formato
PDF, 5.24 MB).
RTM
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