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"Il POS per la mera fornitura di calcestruzzo"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
02/03/2016 -
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 con la
quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo
di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri
temporanei o mobili, quali definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
81/2008.
Il documento precisa che nell’ipotesi
di fornitura di materiali e/o attrezzature è necessario che l’ispettore
verifichi precisamente se si tratta di una
“mera”
fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera in quanto
in quest’ultimo caso il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in
cantiere.
Nel primo caso quindi, non si
potrà esigere il POS o il DUVRI, ma
si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato
dall’art. 26 comma 2 del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Nel caso invece della
fornitura e posa in opera, l’ispettore
dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel
PSC o nel DUVRI.
Sull’argomento ricordiamo la
lettera circolare del 10 febbraio 2011 della Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro ( Procedure
per la fornitura di calcestruzzo in cantiere) che forniva indicazioni
operative riguardo alle attività di coordinamento tra imprese esecutrice e
fornitrice.
Il documento ricorda che nel
momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo
preconfezionato “il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo
scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei
mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna
avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese”.
A tal fine il fornitore di
calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice un documento (che è
presentato in allegato a queste linee guida) che contiene tipologia e
caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, numero di operatori presenti e
mansione svolta, rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno
eseguite in cantiere.
Un secondo allegato riporta
invece le informazioni che “l’impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al
fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i”.
In particolare l’impresa
esecutrice “può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai
POS” redatti ai sensi della normativa vigente.
E nel caso di utilizzo di trasportatori
terzi per la consegna del calcestruzzo
in cantiere “l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi
trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le
informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato
1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul
cantiere (allegato 2)”.
Di seguito vengono descritte le
procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice di calcestruzzo
preconfezionato e dell’impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase
di lavoro, dal momento dell’accesso in cantiere al momento dell’uscita dal
medesimo.
Il tema è stato inoltre affrontato
anche nell’articolo “ I
quesiti sul decreto 81: obblighi dell’impresa affidataria fornitrice” con
il caso di un’impresa edile alla quale viene appaltata una fornitura e posa in
opera dei materiali necessari per la costruzione di un fabbricato.
RFG
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