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"Gli accertamenti tecnici per la sicurezza delle macchine"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
18/03/2016 - La
sorveglianza del mercato, come più volte raccontato dai nostri articoli,
è considerabile come l’insieme delle attività svolte e dei
provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le
macchine siano conformi ai requisiti stabiliti dalle procedure di valutazione di conformità previste
e non pregiudichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute e, nel caso di prodotti completi, che siano sicuri.
Ricordiamo che è proprio la stessa
Direttiva macchine, la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che indica (articolo 4) che gli Stati membri devono assicurare che le disposizioni relative alle macchine e alle quasi-macchine siano applicate correttamente e che le macchine immesse sul mercato e messe in servizio siano sicure.
Per sottolineare l’importanza della sorveglianza del mercato per la
sicurezza delle nostre attrezzature di lavoro, torniamo a parlarne
prendendo spunto da uno degli interventi che si è tenuto in un convegno
INAIL “ La sicurezza delle macchine in edilizia”,
un convegno che si è tenuto a Bologna qualche anno fa, il 6 ottobre
2011, ma che ha affrontato diverse tematiche ancora oggi attuali sulla
sicurezza delle macchine.
L’intervento “
Dati sugli accertamenti tecnici per la
sorveglianza del mercato delle macchine impiegate in edilizia”, a cura del Dr.
Ing. Luciano Di Donato, ricorda la normativa relativa alla sorveglianza del
mercato e il ruolo dei vari attori negli accertamenti .
Non solo il Ministero dello
Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali (MLSPS), che si avvalgono poi del supporto tecnico operativo dell’Inail
e delle Regioni, ma anche i vari gruppi correlati alla sorveglianza e
all’accertamento tecnico.
Segnaliamo poi che a livello gestionale
il nuovo modello organizzativo dell’INAIL ha portato alla costituzione di una
struttura dedicata agli accertamenti
tecnici relativi alla Sorveglianza del Mercato: la Sezione tecnico
scientifica “Accertamenti tecnici” che coordina le attività di valutazione
della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di
sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative applicabili ed in
particolare di quelli ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/2010
(ex DPR 459/96).
Partendo, come spunto da questo
intervento, riportiamo alcune utili
indicazioni
normative relative alla sorveglianza
del mercato.
Ad esempio in riferimento a
quanto richiesto dalla “nuova” direttiva macchine,
Direttiva 2006/42/CE:
Articolo 4 Sorveglianza del
mercato
1. Gli Stati membri adottano
tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul
mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti
disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute
delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando
sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente
prevedibili.
2. Gli Stati membri adottano
tutti i provvedimenti utili affinché le quasi-macchine possano essere immesse
sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le
riguardano.
3. Gli Stati membri
istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della
conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri definiscono
le finalità, l'organizzazione e i poteri delle autorità competenti di cui al
paragrafo 3 e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, comunicando
loro anche qualsiasi ulteriore modifica.
Ricordiamo poi l’importante riferimento alla sorveglianza contenuto nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, anche con riferimento alle modifiche operate dal D.Lgs. 124/2012:
Ricordiamo poi l’importante riferimento alla sorveglianza contenuto nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, anche con riferimento alle modifiche operate dal D.Lgs. 124/2012:
ART. 6 (Sorveglianza del
mercato)
1. Riguardo alle macchine e
alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di
sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente
decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i
propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di
evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al
comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità
alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
(ISPESL).
3. Qualora gli organi di
vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle
loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino
che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non
rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Qualora sia constatato che
una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione
CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in
condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o
la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei
beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo
economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina
dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o
ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri
relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla
loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel
corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina,
accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato,
non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il
Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei
mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è
possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai
commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero
dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle
consultazioni di cui all'articolo 7, comma 2, avvia la procedura di cui
all'articolo 5.
7. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta
non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di
vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai
competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale
di settore costituito nell'ambito di attività della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo
economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con
le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.
Questo breve excursus relativo
alla normativa correlata alla sorveglianza del mercato, non poteva dimenticare che
questo tema è affrontato anche nel Decreto
legislativo 81/2008, nell’art. 9 (a proposito delle competenze degli enti
pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
e, specialmente, nell’art. 70, comma 4:
Articolo 70 - Requisiti di
sicurezza
(...)
4. Qualora gli organi di
vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro,
messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o
messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento
delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio
riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma
1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del
mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste
dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che
ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del
datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante
apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine
alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia
stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza
territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante
ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla
conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per
la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad
uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
L’intervento al convegno
bolognese, che ci è servito come spunto per sottolineare l’esistenza di questo rilevante
lavoro di
accertamento tecnico, si
sofferma poi su indicazioni e risultanze degli accertamenti su varie
attrezzature – come macchine per cantiere e costruzione, gru, utensili a mano
non elettrici, piattaforme elevabili, sollevatori telescopici, macchine per il
legno, ... – con riferimento al Sesto Rapporto in materia di Sorveglianza del
Mercato.
Ricordiamo in chiusura che
indicazioni aggiornate sul tema della sorveglianza di mercato e specialmente
sui risultati degli accertamenti sono presenti nel “ 8°
rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010
per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine”
realizzato dal Dipartimento Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’Inail e pubblicato nel mese di novembre
2015.
“ Dati sugli accertamenti tecnici
per la sorveglianza del mercato delle macchine impiegate in edilizia”, a cura
del Dr. Ing. Luciano Di Donato - intervento al convegno “La sicurezza delle
macchine in edilizia” (formato PDF, 480 kB).
8° Rapporto sull’attività di
Sorveglianza del Mercato - Direttiva macchine (formato PDF - 14,9 MB)
RTM
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