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"Imparare dagli errori: noleggio e malfunzionamenti delle PLE"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
14/04/2016 - Il D.Lgs. 81/2008,
all’articolo 111, indica chiaramente che il datore di lavoro, nei casi
in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, deve
scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure.
E spesso tra le attrezzature più sicure per i lavori in quota - se
scelte, utilizzate e manotenute in modo adeguato – ci sono le
piattaforme di lavoro mobile elevabile (PLE).
Tuttavia, come abbiamo visto anche nella scorsa puntata di “ Imparare dagli errori”
(rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi)
sui rischi delle PLE, anche queste macchine hanno specifici fattori di
rischio di cui tener conto.
Ad esempio possono essere soggette, come vedremo nel caso di infortunio che presentiamo oggi, ad
anomalie e malfunzionamenti che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori.
La dinamica infortunistica che presentiamo è tratta dall’archivio di
INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Il caso
Una persona (che chiameremo sig.
X) deve sostituire delle
gronde del
fronte principale dell'abitazione perché precedentemente cadute. E si reca presso
una ditta per noleggiare una piattaforma mobile per eseguire i lavori di
sostituzione della gronda.
Al ritiro della piattaforma
mobile presso il noleggiatore provvede un artigiano edile, che in
precedenza aveva già effettuato altri lavori per conto della prima persona, e
che nel nostro caso è incaricato di svolgere i lavori predetti.
Al momento della consegna del
mezzo viene spiegato all’artigiano edile il funzionamento del mezzo e della
piattaforma facendo varie prove, senza che nel momento si riscontrassero
anomalie.
Giunti all'indirizzo dove è sita
l'abitazione oggetto dell'intervento, il mezzo viene posizionato una prima
volta per procedere ad una prova di utilizzo in relazione ai lavori da
eseguire.
Nel posizionamento di prova l’artigiano
edile ha dei problemi nello sbloccare il cestello e nello stabilizzare il mezzo
(messa in bolla). Risolti con successo tali problemi suddetti (anche dopo
alcune chiamate alla ditta che ha fornito la piattaforma) gli operatori
procedono nelle lavorazioni.
Il mezzo viene piazzato sul lato
sinistro del fronte principale della casa e l’artigiano edile inizia il
posizionamento delle gronde. I lavori iniziano verso le ore 9.30-10.00 e nel
corso delle lavorazioni il braccio della piattaforma non riesce a ruotare.
Viene allora di nuovo contattata la ditta che ritenendo i problemi derivanti da
un cattivo funzionamento del fine corsa consiglia di intervenire tramite
piccoli impulsi di movimento del braccio dati tramite comandi a terra.
Seguendo il consiglio dato dalla
ditta, il problema viene risolto.
Tale problematica viene tuttavia riscontrata
un paio di volte nel corso delle lavorazioni.
Verso le ore 12.00 il mezzo viene
posizionato centralmente al fronte principale della casa davanti al portone
d'ingresso. È la 3° volta che il mezzo viene spostato e riposizionato.
L’artigiano edile si trova sulla
piattaforma mentre il sig. X si trova all'interno dell'abitazione e procede a
passare le gronde dalle finestre poste all'ultimo piano della casa.
Poco dopo le ore 12.00 il sig. X è
pronto a porgere la gronda nuova da posizionare ed avverte l’artigiano che
risponde: "
...aspetta, c'è qualcosa
che non va..." ed a quel punto l’artigiano cade a terra a causa del rovesciamento
del cestello.
Obblighi e responsabilità
Oggi abbiamo presentato un solo
caso di Infor.mo. che fa riferimento in particolare al malfunzionamento di una
macchina presa a noleggio.
Per questo motivo, rimandando ai
prossimi articoli di “Imparare dagli errori” un approfondimento sulle buone
prassi e sulle misure di prevenzione nell’utilizzo delle PLE, diamo qualche
informazione su un aspetto solo apparentemente secondario, i
doveri e le responsabilità in caso di nolo
delle PLE.
E lo facciamo riprendendo il
contenuto della pubblicazione, realizzata da Inail Direzione regionale per le Marche, con la
collaborazione di IPAF ( International
Powered Access Federation), dal titolo “ Inail:
un manuale per l’uso in sicurezza delle piattaforme mobili”.
Innanzitutto bisogna fare alcune
distinzioni:
- “
mera fornitura” di attrezzature: su tale questione è intervenuto in
passato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare
n. 4/2007. Il documento Inail ricorda che “tipica attività di mera
fornitura di attrezzature è la messa a disposizione dell’utilizzatore di una
betoniera o di un escavatore senza operatore”, invece tipica attività non
catalogabile nella mera fornitura di attrezzature è quella della “messa a
disposizione di autogrù con operatore per la posa in opera di manufatti in
c.a.p. nella costruzione di un capannone industriale”.
- “
nolo a freddo”: “quando il noleggiante mette a disposizione
dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro”. Il nolo a freddo, “quando
non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di
un’attrezzatura”;
- “
nolo a caldo”: “quando il noleggiante mette a disposizione
dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con
specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera
lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto”. Il nolo a caldo “non
coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende
anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro
utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico
fisso con montaggio e smontaggio”.
Riguardo ai
contratti d’appalto, “nella mera fornitura di attrezzature (per
esempio, di una piattaforma
di lavoro elevabile), è pacifico che il noleggiante non partecipa in
maniera diretta all’esecuzione dei lavori. Pertanto non potrà mai identificarsi
il contratto di nolo a freddo con quello di subappalto”. Nel caso di nolo a
caldo, invece, “è necessario analizzare più approfonditamente la prestazione
del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine
di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo ovvero è da
considerarsi di subappalto”.
Riguardo al
rapporto tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” il
datore di lavoro noleggiante di PLE deve “garantire la
conformità della macchina:
- alle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento della ‘direttiva macchine’. La conformità è
documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il
libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;
- ovvero, nel caso di macchine
costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai
requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di
conformità del noleggiante”.
Inoltre il
datore di lavoro deve:
- attestare il buono stato di
conservazione, manutenzione
ed efficienza ai fini di sicurezza. L’attestazione deve essere supportata
dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.Lgs.
81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le
periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (le PLE
devono essere sottoposte a verifica annuale);
- acquisire e conservare agli
atti una dichiarazione del datore di lavoro noleggiatore che riporti
l’indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i dell’uso dell’attrezzatura di
lavoro, che deve risultare formato (e addestrato) conformemente alle
disposizioni stabilite dal titolo III Capo I del D.Lgs.
81/2008 e s. m. e i. e in possesso di
specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.Lgs.
81/2008 e s. m. e i.). Nello specifico il lavoratore incaricato deve avere
conoscenze tali da determinare capacità di analisi e valutazione sia dei rischi
specifici propri che dei rischi interferenti, nonché competenze tali da
determinare capacità di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro”.
Il datore di lavoro noleggiatore
ha invece indirettamente “l’onere di provare che il lavoratore incaricato
dell’uso dell’attrezzatura di lavoro non sia un operatore improvvisato ma abbia
formazione (e addestramento) conforme alle disposizioni legislative e sia in
possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge”.
Concludiamo ricordando che nel
caso di
nolo a caldo di
un’attrezzatura in cantiere che non configuri una situazione di subappalto, il
noleggiatore (l’impresa esecutrice) deve attuare le disposizioni di cui all’articolo
26 del D.Lgs. 81/2008. In concreto, “non essendo assimilabile il ‘nolo a caldo’
alla tipologia di ‘mera fornitura’ di attrezzature, l’impresa esecutrice è
tenuta ad adempiere principalmente l’obbligo della redazione del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi interferenti), per eliminare o ridurre al
minimo i rischi d’interferenza con l’ambiente, l’organizzazione del cantiere e
con le altre attività lavorative ed effettuare un’azione di coordinamento
direttamente in cantiere, efficace sotto il profilo prevenzionale”.
Nel caso invece in cui il nolo a
caldo “trasfonde in un vero e proprio contratto di subappalto”, il noleggiante
è “equiparato ad impresa esecutrice e soggiace, pertanto, a tutti gli obblighi
disposti dal TUS (D.Lgs. 81/2008, ndr) a carico delle imprese esecutrici.
E per stabilire chi è titolare
delle posizioni di garanzia nei confronti dell’operatore impiegato nel nolo a
caldo, “è necessario inquadrare nel corretto modo il contratto che intercorre
tra il noleggiante e il noleggiatore” (“non è tanto l’oggetto formale del
contratto che rileva, ma l’effettiva prestazione concordata tra le parti”).
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato la
scheda numero
1978 (archivio
incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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