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"Imparare dagli errori: noleggio e malfunzionamenti delle PLE"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

14/04/2016 - Il  D.Lgs. 81/2008, all’articolo 111, indica chiaramente che il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.
E spesso tra le attrezzature più sicure per i lavori in quota - se scelte, utilizzate e manotenute in modo adeguato – ci sono le  piattaforme di lavoro mobile elevabile (PLE).
 
Tuttavia, come abbiamo visto anche nella scorsa puntata di “ Imparare dagli errori” (rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi) sui rischi delle PLE, anche queste macchine hanno specifici fattori di rischio di cui tener conto.
Ad esempio possono essere soggette, come vedremo nel caso di infortunio che presentiamo oggi, ad  anomalie e malfunzionamenti che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori.
 
La dinamica infortunistica che presentiamo è tratta dall’archivio di  INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al dal  sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il caso
Una persona (che chiameremo sig. X) deve sostituire delle gronde del fronte principale dell'abitazione perché precedentemente cadute. E si reca presso una ditta per noleggiare una piattaforma mobile per eseguire i lavori di sostituzione della gronda.
Al ritiro della piattaforma mobile presso il noleggiatore provvede un artigiano edile, che in precedenza aveva già effettuato altri lavori per conto della prima persona, e che nel nostro caso è incaricato di svolgere i lavori predetti.
Al momento della consegna del mezzo viene spiegato all’artigiano edile il funzionamento del mezzo e della piattaforma facendo varie prove, senza che nel momento si riscontrassero anomalie.
 
Giunti all'indirizzo dove è sita l'abitazione oggetto dell'intervento, il mezzo viene posizionato una prima volta per procedere ad una prova di utilizzo in relazione ai lavori da eseguire.
Nel posizionamento di prova l’artigiano edile ha dei problemi nello sbloccare il cestello e nello stabilizzare il mezzo (messa in bolla). Risolti con successo tali problemi suddetti (anche dopo alcune chiamate alla ditta che ha fornito la piattaforma) gli operatori procedono nelle lavorazioni.
 
Il mezzo viene piazzato sul lato sinistro del fronte principale della casa e l’artigiano edile inizia il posizionamento delle gronde. I lavori iniziano verso le ore 9.30-10.00 e nel corso delle lavorazioni il braccio della piattaforma non riesce a ruotare. Viene allora di nuovo contattata la ditta che ritenendo i problemi derivanti da un cattivo funzionamento del fine corsa consiglia di intervenire tramite piccoli impulsi di movimento del braccio dati tramite comandi a terra.
Seguendo il consiglio dato dalla ditta, il problema viene risolto.
Tale problematica viene tuttavia riscontrata un paio di volte nel corso delle lavorazioni.
 
Verso le ore 12.00 il mezzo viene posizionato centralmente al fronte principale della casa davanti al portone d'ingresso. È la 3° volta che il mezzo viene spostato e riposizionato.
L’artigiano edile si trova sulla piattaforma mentre il sig. X si trova all'interno dell'abitazione e procede a passare le gronde dalle finestre poste all'ultimo piano della casa.
Poco dopo le ore 12.00 il sig. X è pronto a porgere la gronda nuova da posizionare ed avverte l’artigiano che risponde: " ...aspetta, c'è qualcosa che non va..." ed a quel punto l’artigiano cade a terra a causa del rovesciamento del cestello.
 
Obblighi e responsabilità
Oggi abbiamo presentato un solo caso di Infor.mo. che fa riferimento in particolare al malfunzionamento di una macchina presa a noleggio.
Per questo motivo, rimandando ai prossimi articoli di “Imparare dagli errori” un approfondimento sulle buone prassi e sulle misure di prevenzione nell’utilizzo delle PLE, diamo qualche informazione su un aspetto solo apparentemente secondario, i doveri e le responsabilità in caso di nolo delle PLE.
E lo facciamo riprendendo il contenuto della pubblicazione, realizzata da  Inail Direzione regionale per le Marche, con la collaborazione di IPAF ( International Powered Access Federation), dal titolo “ Inail: un manuale per l’uso in sicurezza delle piattaforme mobili”.
 
Innanzitutto bisogna fare alcune distinzioni:  
- “ mera fornitura” di attrezzature: su tale questione è intervenuto in passato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 4/2007. Il documento Inail ricorda che “tipica attività di mera fornitura di attrezzature è la messa a disposizione dell’utilizzatore di una betoniera o di un escavatore senza operatore”, invece tipica attività non catalogabile nella mera fornitura di attrezzature è quella della “messa a disposizione di autogrù con operatore per la posa in opera di manufatti in c.a.p. nella costruzione di un capannone industriale”.
- “ nolo a freddo”: “quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro”. Il nolo a freddo, “quando non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura”;
- “ nolo a caldo”: “quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto”. Il nolo a caldo “non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio”.
 
Riguardo ai contratti d’appalto, “nella mera fornitura di attrezzature (per esempio, di una piattaforma di lavoro elevabile), è pacifico che il noleggiante non partecipa in maniera diretta all’esecuzione dei lavori. Pertanto non potrà mai identificarsi il contratto di nolo a freddo con quello di subappalto”. Nel caso di nolo a caldo, invece, “è necessario analizzare più approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo ovvero è da considerarsi di subappalto”.
 
Riguardo al rapporto tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” il datore di lavoro noleggiante di PLE deve “garantire la conformità della macchina:
- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della ‘direttiva macchine’. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;
- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs.  81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante”.
 
Inoltre il datore di lavoro deve:
- attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);
- acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro noleggiatore che riporti l’indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i dell’uso dell’attrezzatura di lavoro, che deve risultare formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III Capo I del D.Lgs.
 81/2008 e s. m. e i. e in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.). Nello specifico il lavoratore incaricato deve avere conoscenze tali da determinare capacità di analisi e valutazione sia dei rischi specifici propri che dei rischi interferenti, nonché competenze tali da determinare capacità di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro”.
Il datore di lavoro noleggiatore ha invece indirettamente “l’onere di provare che il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro non sia un operatore improvvisato ma abbia formazione (e addestramento) conforme alle disposizioni legislative e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge”.
 
Concludiamo ricordando che nel caso di nolo a caldo di un’attrezzatura in cantiere che non configuri una situazione di subappalto, il noleggiatore (l’impresa esecutrice) deve attuare le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. In concreto, “non essendo assimilabile il ‘nolo a caldo’ alla tipologia di ‘mera fornitura’ di attrezzature, l’impresa esecutrice è tenuta ad adempiere principalmente l’obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti), per eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza con l’ambiente, l’organizzazione del cantiere e con le altre attività lavorative ed effettuare un’azione di coordinamento direttamente in cantiere, efficace sotto il profilo prevenzionale”.
 
Nel caso invece in cui il nolo a caldo “trasfonde in un vero e proprio contratto di subappalto”, il noleggiante è “equiparato ad impresa esecutrice e soggiace, pertanto, a tutti gli obblighi disposti dal TUS (D.Lgs. 81/2008, ndr) a carico delle imprese esecutrici.
E per stabilire chi è titolare delle posizioni di garanzia nei confronti dell’operatore impiegato nel nolo a caldo, “è necessario inquadrare nel corretto modo il contratto che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore” (“non è tanto l’oggetto formale del contratto che rileva, ma l’effettiva prestazione concordata tra le parti”).
 
 
 
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato la scheda numero 1978 (archivio incidenti 2002/2010).
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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