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"Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella Giurisprudenza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/04/2016 -
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è
stata oggetto negli anni di numerose sentenze di merito e di
legittimità che hanno contribuito a tratteggiarne il ruolo ed a
specificarne nel dettaglio il contenuto dei diritti e delle
attribuzioni.
Senza pretese di esaustività, esaminiamone alcune.
Conoscenza dei rischi lavorativi da parte dell’RLS e comportamento
abnorme
Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 settembre 2012 n. 16474: conferma
la condanna dell’azienda V. a versare all’INAIL le somme da quest’ultimo
erogate a seguito dell’infortunio mortale occorso al lavoratore C.V. che
ricopriva anche il ruolo di RLS.
L’aspetto interessante della
sentenza è quello legato al collegamento tra:
1) il ruolo di RLS che la vittima
ricopriva;
2) il tema della conoscenza o
meno da parte di un lavoratore-RLS dei rischi legati all’attività ordinaria e
dei rischi “esterni” rispetto al contesto ordinario;
3) il concetto di imprevedibilità
del comportamento.
La questione su cui si pronuncia
questa sentenza, in particolare, è la seguente: fino anche punto il datore di
lavoro può presumere la conoscenza dei rischi lavorativi da parte dell’RLS –
quale soggetto consultato sulla valutazione dei rischi - allorché questi operi in contesti
esterni/estranei, anche in relazione all’obbligo del datore di lavoro stesso di
informare i lavoratori sui rischi specifici?
Analizziamo anzitutto l’accaduto.
La Cassazione precisa che il
datore di lavoro stesso
“si era rivolto
alla vittima chiedendo di organizzare il lavoro di pulitura delle canaline ed
il fatto che, in un primo momento, si fosse incaricato di salire sul tetto
altro dipendente (che già in passato aveva svolto analoga operazione), non
escludeva che il C. potesse ed anzi dovesse recarsi sul luogo ove
presumibilmente si era verificata la causa dell’infiltrazione.”
Motivo per il quale la Corte ha
ritenuto che
“era da escludersi la
sussistenza di una condotta
imprevedibile, abnorme e addirittura insensata” da parte del lavoratore
infortunato
.
E’ interessante a questo punto
esaminare cosa la Cassazione replica alla società ricorrente,
la quale ultima sosteneva
“l’avvenuta violazione da parte di C.V. dei
doveri di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 [ora art. 20 D.Lgs.81/08:
obblighi dei lavoratori, n.d.r.]” a partire da varie circostanze tra cui
anche
“l’essere l’infortunato - il quale
sin dal 1995 era rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed
aveva collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi - ben a
conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche ed in particolare a conoscenza
dei camminamenti in cemento che consentivano di evitare il plexiglass…”.
Secondo la Corte, oltre a non
esservi stato da parte della vittima
“alcun
atto volontario ed arbitrario”, allo stesso modo è
“
irrilevante, rispetto all’affidamento
dei suddetti compiti esorbitanti, la circostanza, ampiamente valorizzata
dall’odierna ricorrente,
che il C. fosse
sin dal 1995 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per aver
collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi.”
Questo perché
“
tale
circostanza, infatti, evidentemente riferita alla ordinaria attività svolta dal
C. (addetto al magazzino)
e più in
generale dall’azienda (esercente attività di commercializzazione di
vernici),
non è significativa della
specifica conoscenza di rischi presenti in contesti esterni ed estranei a
quello di espletamento dei compiti ordinari.
Il che vale a dire che
il ruolo
del C. nell’ambito dell’attività propria della V. non esonerava l’amministratore
di quest’ultima dall’informare puntualmente detto lavoratore dei rischi
specifici ricollegabili alla disposta ed assolutamente
contingente attività di pulizia della canaline e così dei rischi di
caduta dal tetto, della fragilità dei lucernari nonché dell’obbligo di utilizzo
di strumenti di sicurezza”.
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La consegna materiale del DVR all’RLS (dopo le modifiche del D.Lgs. 106/09)
e la possibilità di scegliere tra la ricezione dello stesso in forma cartacea o
informatica. Il diritto dell’RLS di consultare il DVR “per tutto il tempo
necessario” in relazione alla complessità del documento.
In
Trib. Milano, Sez. Lav., 29 gennaio 2010,
la società datrice di lavoro si oppone al decreto ingiuntivo con
cui le era stato ordinato
“di consegnare
immediatamente a D., nella sua qualità di RLS il documento di valutazione
dei rischi relativo al punto vendita di Milano in via ...”.
Secondo la società,
“per effetto della intervenuta modifica dell’art.
18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui
dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda - non sarebbe tenuta a
consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.”
Tale società
“consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato
su supporto informatico, ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer
messo a disposizione a questo scopo.”
L’RLS, nel chiedere la conferma
del decreto ingiuntivo, lamentava l’impossibilità di esercitare adeguatamente i
suoi compiti
“in assenza della
disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine)
dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a
disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso.”
Sosteneva inoltre
“che l’apportata modifica legislativa
costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale
sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul
rispetto delle regole della sicurezza.”
Il Tribunale premette che
“non è più certamente controvertibile l’obbligo
del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.”
E che
“è evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di
avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore
di lavoro implica la
materiale
disponibilità del documento stesso da parte del RLS,
con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire
sia in forma cartacea che informatica
[secondo quanto previsto dall’art. 18
lett. o) (“anche su supporto informatico”) nonché dall’art. 53 comma 5) (“su
unico supporto cartaceo o informatico”)].”
Ma - precisa il Giudice –
“a tale proposito, proprio in quanto si
tratta di una
possibilità alternativa,
questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto
di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.”
Tutto ciò - prosegue il Tribunale
–
“in quanto l’obbligo di consegna si
attua mediante la ricezione di una res [cosa, n.d.r.] e non può essere
obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un
documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle
importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al
RLS (art. 50 d.lvo. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita
conoscenza del documento in parola. Non si dimentichi infatti, che
spesso i documenti di valutazione rischi
come è quello di specie,
constano di
centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente
esaminati senza averne la materiale disponibilità.”
Nel confermare dunque il diritto
dell’RLS e quindi il decreto ingiuntivo, il Giudice conclude:
“tutto ciò ricordato, preme evidenziare che
l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009
dell’art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le
prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo
sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi
aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità
del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in
qualche modo incisa.”
E
“ad ogni modo, poiché il ruolo del
RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della
salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla
salute dei lavoratori ne deriva che
il
datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il
tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del
documento stesso.”
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Il diritto all’accesso da parte dei lavoratori alla valutazione del
rischio amianto ed il ruolo istituzionale dell’RLS
Con la sentenza
T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, 12 luglio
2012 n. 467, il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso di un
lavoratore di un Istituto pubblico, il quale aveva impugnato il diniego da
parte dell’Istituto rispetto alla
“richiesta
di accesso su tutta la documentazione inerente il procedimento di verifica
della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro”.
La sentenza precisa che
“il diniego risulta motivato […] dalla nota
in data 29.2.12 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con
cui quest’ultimo rammenta che ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) e comma
4 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., solo il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, nell’espletamento della sua specifica funzione, sarebbe
abilitato a “...ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente
la valutazione dei rischi”.”
Il Tribunale riconosce il diritto
di accesso del lavoratore a tale informazione, in quanto
“la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi riveste una
portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni
speciali”.
Infatti
“in seguito alla nuova accezione di trasparenza introdotta dall’art. 11
del D.Lgs. n. 150 del 2009, quest’ultima è ormai da intendere come
“accessibilità totale” di ogni informazione
concernente l’organizzazione amministrativa (ivi comprese dunque le notizie
sulla salubrità e l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, anche in vista dell’ottimale
rendimento del lavoratore, in diretta relazione al buon andamento dell’amministrazione).”
E prosegue:
“tra l’altro è opportuno puntualizzare che
la
funzione del
rappresentante dei lavoratori va ben oltre la cognizione (più o meno
riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto
dell’art. 2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché - ai sensi del D.Lgs. n. 626
del 1994 [ora D.Lgs.81/08] - tale organo rappresentativo deve essere sempre
previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con
autonomi poteri propositivi mirati, più in
generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo
decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro.”
In conclusione sul punto,
“vuole dirsi pertanto che la L. n. 241 del
1990 incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non
deroga al
ruolo istituzionale del RLS
quale organo di rappresentanza
dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata
interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità
mirate a garantire la sicurezza.”
Per quanto riguarda poi l’ambito
privato, il Tribunale amministrativo osserva che
“per ciò che concerne
il dato
relativo alla eventuale contaminazione e/o concentrazione nell’aria della
polvere di amianto, […] una lettura costituzionalmente orientata delle
normative poste a base del diniego impugnato non avrebbe affatto imposto,
per i lavoratori alle dipendenze di enti
privati, un accesso canalizzato in capo al solo RLS; un conto è infatti il
documento di valutazione dei rischi (DVR) complessivamente inteso, altro conto
sono eventuali dati e notizie in esso contenuti che danno obiettiva contezza di
insalubrità ambientali o di rischi di contaminazione; questi ultimi possono e
devono essere, ove del caso, estrapolati dal documento e resi noti ai
lavoratori (anche alle dipendenze di enti privati) che ne facciano richiesta”.
Infine il TAR ricorda che
“la richiesta […] azionata dal ricorrente si
colloca per di più all’interno dell’informazione ambientale disciplinata dal
D.Lgs. n. 195 del 2005 (destinata ex art. 3 comma 1, ad essere resa “a chiunque
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”).”
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Qualche altra sentenza sull’RLS
Sulla figura dell’RLS nel caso
Thyssenkrupp, si veda
Corte di Assise d’Appello
di Torino, 27 maggio 2013 n. 6,
punto 6, “Il ruolo dei sindacati e dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori”.
Sulle attribuzioni dell’RLS (che
contemplano “poteri di segnalazione e non di diretto intervento”) si veda
Trib. Modena, Sez. Lav., 26 gennaio 2010.
Sul diritto di critica dell’RLS,
si veda anche
Trib. Roma, Sez. III Lav., 16 dicembre 2009 n.16203 (Licenziamento
di un RLS dichiarato licenziamento illegittimo).
Sul ruolo dell’RLS in relazione
alle rappresentanze sindacali si vedano anche: quale sentenza civile
Trib. Firenze, Sez. Lav., 23 agosto 2013 n.
2795 e quale sentenza amministrativa
T.A.R.
Lazio - Roma, Sez. III bis, 11 luglio 2012 n. 6299.
Si può consultare infine Cass.
Pen., Sez. IV, 16 marzo 2015 n. 11135,
che conferma la condanna, oltre che del datore di lavoro di una impresa
edile, anche di un capocantiere che ricopriva anche il ruolo di RLS (ma che -
non ci si confonda su questo - è condannato in virtù del suo ruolo
di capocantiere).
La sentenza ricorda che questi
era
“il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e responsabile del cantiere” (e solo per questo - per
completezza - richiamiamo qui anche questa pronuncia), ma, si badi bene, la
Cassazione condanna quest’ultimo soggetto specificatamente in qualità di
capocantiere, per aver omesso di
“vigilare
sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle
misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle
mansioni in concreto svolte dal predetto imputato.”
Anna
Guardavilla
Dottore
in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali
relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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