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"Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella Giurisprudenza"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

21/04/2016 -
La figura del  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stata oggetto negli anni di numerose sentenze di merito e di legittimità che hanno contribuito a tratteggiarne il ruolo ed a specificarne nel dettaglio il contenuto dei diritti e delle attribuzioni.
Senza pretese di esaustività, esaminiamone alcune.

Conoscenza dei rischi lavorativi da parte dell’RLS e comportamento abnorme
 
Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 settembre 2012 n. 16474: conferma la condanna dell’azienda V. a versare all’INAIL le somme da quest’ultimo erogate a seguito dell’infortunio mortale occorso al lavoratore C.V. che ricopriva anche il ruolo di RLS.
 
L’aspetto interessante della sentenza è quello legato al collegamento tra:
1) il ruolo di RLS che la vittima ricopriva;
2) il tema della conoscenza o meno da parte di un lavoratore-RLS dei rischi legati all’attività ordinaria e dei rischi “esterni” rispetto al contesto ordinario;
3) il concetto di imprevedibilità del comportamento.
 
La questione su cui si pronuncia questa sentenza, in particolare, è la seguente: fino anche punto il datore di lavoro può presumere la conoscenza dei rischi lavorativi da parte dell’RLS – quale soggetto consultato sulla valutazione dei rischi -  allorché questi operi in contesti esterni/estranei, anche in relazione all’obbligo del datore di lavoro stesso di informare i lavoratori sui rischi specifici?
 
Analizziamo anzitutto l’accaduto.
La Cassazione precisa che il datore di lavoro stesso “si era rivolto alla vittima chiedendo di organizzare il lavoro di pulitura delle canaline ed il fatto che, in un primo momento, si fosse incaricato di salire sul tetto altro dipendente (che già in passato aveva svolto analoga operazione), non escludeva che il C. potesse ed anzi dovesse recarsi sul luogo ove presumibilmente si era verificata la causa dell’infiltrazione.”
Motivo per il quale la Corte ha ritenuto che “era da escludersi la sussistenza di una condotta imprevedibile, abnorme e addirittura insensata” da parte del lavoratore infortunato .
 
E’ interessante a questo punto esaminare cosa la Cassazione replica alla società ricorrente, la quale ultima sosteneva “l’avvenuta violazione da parte di C.V. dei doveri di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 [ora art. 20 D.Lgs.81/08: obblighi dei lavoratori, n.d.r.]” a partire da varie circostanze tra cui anche “l’essere l’infortunato - il quale sin dal 1995 era rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed aveva collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi - ben a conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche ed in particolare a conoscenza dei camminamenti in cemento che consentivano di evitare il plexiglass…”.
 
Secondo la Corte, oltre a non esservi stato da parte della vittima “alcun atto volontario ed arbitrario”, allo stesso modo è irrilevante, rispetto all’affidamento dei suddetti compiti esorbitanti, la circostanza, ampiamente valorizzata dall’odierna ricorrente, che il C. fosse sin dal 1995 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per aver collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi.”
Questo perché tale circostanza, infatti, evidentemente riferita alla ordinaria attività svolta dal C. (addetto al magazzino) e più in generale dall’azienda (esercente attività di commercializzazione di vernici), non è significativa della specifica conoscenza di rischi presenti in contesti esterni ed estranei a quello di espletamento dei compiti ordinari.
Il che vale a dire che il ruolo del C. nell’ambito dell’attività propria della V. non esonerava l’amministratore di quest’ultima dall’informare puntualmente detto lavoratore dei rischi specifici ricollegabili alla disposta ed assolutamente contingente attività di pulizia della canaline e così dei rischi di caduta dal tetto, della fragilità dei lucernari nonché dell’obbligo di utilizzo di strumenti di sicurezza”.
 
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La consegna materiale del DVR all’RLS (dopo le modifiche del D.Lgs. 106/09) e la possibilità di scegliere tra la ricezione dello stesso in forma cartacea o informatica. Il diritto dell’RLS di consultare il DVR “per tutto il tempo necessario” in relazione alla complessità del documento.
 
In Trib. Milano, Sez. Lav., 29 gennaio 2010, la società datrice di lavoro si oppone al decreto ingiuntivo con cui le era stato ordinato “di consegnare immediatamente a D., nella sua qualità di RLS il documento di valutazione dei rischi relativo al punto vendita di Milano in via ...”.
Secondo la società, “per effetto della intervenuta modifica dell’art. 18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda - non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.”
Tale società “consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo.”
 
L’RLS, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, lamentava l’impossibilità di esercitare adeguatamente i suoi compiti “in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso.”
Sosteneva inoltre “che l’apportata modifica legislativa costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza.”
 
Il Tribunale premette che “non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.”
E che “è evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall’art. 18 lett. o) (“anche su supporto informatico”) nonché dall’art. 53 comma 5) (“su unico supporto cartaceo o informatico”)].”
 
Ma - precisa il Giudice – “a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.”
Tutto ciò - prosegue il Tribunale – “in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res [cosa, n.d.r.] e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art. 50 d.lvo. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola. Non si dimentichi infatti, che spesso i documenti di valutazione rischi come è quello di specie, constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità.”
 
Nel confermare dunque il diritto dell’RLS e quindi il decreto ingiuntivo, il Giudice conclude: “tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 dell’art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in qualche modo incisa.”
 
E “ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.”
 
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Il diritto all’accesso da parte dei lavoratori alla valutazione del rischio amianto ed il ruolo istituzionale dell’RLS
 
Con la sentenza T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, 12 luglio 2012 n. 467, il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso di un lavoratore di un Istituto pubblico, il quale aveva impugnato il diniego da parte dell’Istituto rispetto alla “richiesta di accesso su tutta la documentazione inerente il procedimento di verifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro”.
La sentenza precisa che “il diniego risulta motivato […] dalla nota in data 29.2.12 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cui quest’ultimo rammenta che ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., solo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nell’espletamento della sua specifica funzione, sarebbe abilitato a “...ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi”.”
 
Il Tribunale riconosce il diritto di accesso del lavoratore a tale informazione, in quanto “la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali”.
Infatti “in seguito alla nuova accezione di trasparenza introdotta dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009, quest’ultima è ormai da intendere come “accessibilità totale” di ogni informazione concernente l’organizzazione amministrativa (ivi comprese dunque le notizie sulla salubrità e l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, anche in vista dell’ottimale rendimento del lavoratore, in diretta relazione al buon andamento dell’amministrazione).”
 
E prosegue: “tra l’altro è opportuno puntualizzare che la funzione del rappresentante dei lavoratori va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell’art. 2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché - ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora D.Lgs.81/08] - tale organo rappresentativo deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro.”
 
In conclusione sul punto, “vuole dirsi pertanto che la L. n. 241 del 1990 incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non deroga al ruolo istituzionale del RLS quale organo di rappresentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza.”
 
Per quanto riguarda poi l’ambito privato, il Tribunale amministrativo osserva che “per ciò che concerne il dato relativo alla eventuale contaminazione e/o concentrazione nell’aria della polvere di amianto, […] una lettura costituzionalmente orientata delle normative poste a base del diniego impugnato non avrebbe affatto imposto, per i lavoratori alle dipendenze di enti privati, un accesso canalizzato in capo al solo RLS; un conto è infatti il documento di valutazione dei rischi (DVR) complessivamente inteso, altro conto sono eventuali dati e notizie in esso contenuti che danno obiettiva contezza di insalubrità ambientali o di rischi di contaminazione; questi ultimi possono e devono essere, ove del caso, estrapolati dal documento e resi noti ai lavoratori (anche alle dipendenze di enti privati) che ne facciano richiesta”.
 
Infine il TAR ricorda che “la richiesta […] azionata dal ricorrente si colloca per di più all’interno dell’informazione ambientale disciplinata dal D.Lgs. n. 195 del 2005 (destinata ex art. 3 comma 1, ad essere resa “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”).”
 
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Qualche altra sentenza sull’RLS
 
Sulla figura dell’RLS nel caso Thyssenkrupp, si veda Corte di Assise d’Appello di Torino, 27 maggio 2013  n. 6, punto 6, “Il ruolo dei sindacati e dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori”.
 
Sulle attribuzioni dell’RLS (che contemplano “poteri di segnalazione e non di diretto intervento”) si veda Trib. Modena, Sez. Lav., 26 gennaio 2010.
 
Sul diritto di critica dell’RLS, si veda anche Trib. Roma, Sez. III Lav., 16 dicembre 2009 n.16203 (Licenziamento di un RLS dichiarato licenziamento illegittimo).
 
Sul ruolo dell’RLS in relazione alle rappresentanze sindacali si vedano anche: quale sentenza civile Trib. Firenze, Sez. Lav., 23 agosto 2013 n. 2795 e quale sentenza amministrativa T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, 11 luglio 2012 n. 6299.
 
Si può consultare infine Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2015 n. 11135, che conferma la condanna, oltre che del datore di lavoro di una impresa edile, anche di un capocantiere che ricopriva anche il ruolo di RLS (ma che - non ci si confonda su questo - è condannato in virtù del suo ruolo di capocantiere).
La sentenza ricorda che questi era “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del cantiere” (e solo per questo - per completezza - richiamiamo qui anche questa pronuncia), ma, si badi bene, la Cassazione condanna quest’ultimo soggetto specificatamente in qualità di capocantiere, per aver omesso di “vigilare sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte dal predetto imputato.”


Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
 

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