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"I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei datori di lavoro RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / QUESITI
27/04/2016 -
Quesito
Nell’ambito di un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato sostenuto che l’aggiornamento di un datore di lavoro che
svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e
che ha frequentato il corso di formazione nel mese di maggio 2011 va
fatto entro i 5 anni dal completamento della formazione stessa. Ma da
quando secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 decorre il
quinquennio per tali datori di lavoro RSPP?
Risposta
Un po' prematuramente ed ecco che spunta
un quesito sull' aggiornamento
dei datori di lavoro RSPP e cioè di quei datori di lavoro che hanno inteso optare
per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione. Da quando decorre, chiede un lettore, il quinquennio entro il quale
questi datori di lavoro RSPP devono provvedere ad aggiornarsi secondo gli
indirizzi forniti dalle disposizioni di legge e dal relativo Accordo
Stato-Regioni?
La formazione e l’aggiornamento dei
datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di
prevenzione e protezione, indicati più comunemente come datori di lavoro RSPP,
sono stati regolamentati dall'art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo il comma 2 di
tale articolo 34, infatti:
“
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al
periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell'accordo di cui al periodo precedente”,
mentre per quanto riguarda
l’obbligo di aggiornamento di tali figure con il comma 3 dello stesso articolo 34
è stato stabilito che:
“
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti
di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo
di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato
i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.
(...)
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