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"Codice Prevenzione incendi: la valutazione del rischio di esplosione"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive
29/04/2016 - Il nuovo Codice di prevenzione Incendi non contiene solo le
regole tecniche orizzontali (RTO)
che riportano i criteri ed i metodi che consentono di determinare le
misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche alcune
regole tecniche verticali (RTV)
applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse. Regole che, come
ricordato ai nostri microfoni dal dirigente dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, saranno implementate nel tempo.
Ci soffermiamo oggi sulle regole
tecniche verticali relative alle
aree a
rischio per atmosfere esplosive contenute nella sezione V del documento “
Norme tecniche di prevenzione incendi”
allegato al Decreto
del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (entrato in
vigore il 18
novembre 2015).
Nel capitolo V.2 (Aree a rischio per atmosfere
esplosive ) la regola tecnica verticale
affronta i “criteri di valutazione e riduzione del rischio
di esplosione nelle attività soggette”.
In particolare si ricorda che
nelle attività soggette in cui sono presenti “sostanze infiammabili allo stato
di gas, vapori, nebbie o polveri in deposito, in ciclo di lavorazione o di
trasformazione, in sistemi di trasposto, manipolazione o movimentazione, il
responsabile dell'attività deve valutare il rischio di formazione di atmosfere
esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei
seguenti obiettivi, in ordine di priorità decrescente:
a. prevenire la formazione di
atmosfere esplosive,
b. evitare l'accensione di
atmosfere esplosive,
c. attenuare i danni di un'esplosione
in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti”.
E tali obiettivi devono essere
conseguiti con “l'installazione di prodotti aventi un adeguato grado di
sicurezza equivalente, secondo le disposizioni legislative anche comunitarie e
le norme tecniche vigenti, tenuto conto della probabilità di presenza di
atmosfera esplosiva (mediante individuazione di zone) e della probabilità di
inefficacia dei mezzi di protezione ivi ammessi”.
Inoltre le attività soggette con
presenza di rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive “devono
disporre della documentazione tecnica attestante l'idoneità dei prodotti
installati per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in
conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto, nonché di tutte le
indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro
degli stessi”.
Veniamo alla
valutazione del rischio di esplosione che deve essere “effettuata
attraverso le seguenti fasi:
a. individuazione delle condizioni
generali di pericolo di esplosione;
b. identificazione delle
caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili;
c. determinazione della
probabilità di formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere
esplosive;
d. identificazione dei potenziali
pericoli di innesco;
e. valutazione dell'entità degli
effetti prevedibili di un'esplosione;
f. quantificazione del livello di
rischio accettabile;
g. adozione di misure finalizzate
alla riduzione del rischio di
esplosione”.
Ad esempio si indica che l'
individuazione delle condizioni generali di
pericolo di esplosione comporta “lo studio delle sezioni o reparti
pericolosi, delle apparecchiature e degli impianti di processo e tecnologici
presenti, considerando anche l'organizzazione del lavoro e delle attività
svolte negli ambiti oggetto di valutazione”. E il processo produttivo deve
essere considerato in “tutte le fasi di attività o fermata previste (es.
normale funzionamento, avvio, fermata ordinaria, fermata differita, fermata di
emergenza, manutenzione, guasto) con particolare attenzione alle fasi
transitorie”. E le analisi da condurre sulle apparecchiature e sugli impianti
di processo e tecnologici “devono essere mirate all'individuazione:
a. delle potenziali fonti di
innesco presenti;
b. delle potenziali sorgenti di
emissione;
c. delle caratteristiche
costruttive, di installazione o d'uso e di manutenzione verificando la
conformità: i. alle eventuali specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di rece¬pimento delle direttive comunitarie di prodotto; ii. alle
norme tecniche vigenti; iii. alle istruzioni dei fabbricanti”.
Inoltre per le sostanze
infiammabili e le polveri combustibili “devono essere individuate le
caratteristiche chimico-fisiche pertinenti all'esplosione in tutte le
condizioni ambientali significative e le caratteristiche dei sistemi di
deposito o stoccaggio previsti, secondo le norme tecniche applicabili”.
Riguardo poi alla
determinazione della probabilità di
formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere esplosive
(zonizzazione) si indica che:
- “gli impianti dove vengono
lavorate o depositate sostanze infiammabili devono essere progettati, eserciti
e mantenuti in modo da ridurre al minimo le emissioni di sostanze infiammabili
sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri e le conseguenti estensioni delle
zone interessate dal rilascio, con riferimento alla frequenza, durata e
quantità delle emissioni;
- le aree a rischio di esplosione
devono essere ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della
presenza di atmosfere esplosive” così come definito nella tabella relativa alla
classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva (presente nel
documento);
- “l'individuazione delle zone pericolose
e della relativa probabilità di accadimento deve essere condotta secondo la
normativa tecnica applicabile. La suddivisione in zone dei luoghi con pericolo
di esplosione può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di codici di
calcolo riconosciuti;
- gli strati di polvere
combustibile, se di spessore pericoloso secondo le indicazioni delle vigenti
norme tecniche, devono essere considerati come qualsiasi altra fonte in grado
di formare un'atmosfera esplosiva”.
Rimandando ad un futuro articolo
la presentazione della valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di
un'esplosione e specialmente delle misure possibili per la riduzione del
rischio di esplosione, concludiamo soffermandoci sull’
identificazione dei potenziali pericoli di innesco.
Il nuovo Codice ricorda che i pericoli
di innesco sono “strettamente legati a presenza di sorgenti di accensione ed a
proprietà di accensione delle miscele potenzialmente esplosive” (nel documento
è presente un elenco di possibili sorgenti di accensione tratte dalla norma UNI
EN 1127-1).
Inoltre si indica che la possibilità
di accensione di una atmosfera
esplosiva è “strettamente dipendente dalla frequenza con cui le sorgenti di
accensione vengono a contatto con la miscela esplosiva”. E a tal fine, le
sorgenti di accensione “possono essere così classificate:
a. sorgenti di accensione che
possono manifestarsi continuamente o frequentemente, in genere presenti durante
le normali operazioni;
b. sorgenti di accensione che
possono manifestarsi in circostanze rare, in genere a seguito di malfunzionamenti
prevedibili;
c. sorgenti di accensione che
possono manifestarsi in circostanze molto rare, in genere a seguito di
malfunzionamenti estremamente rari”.
E, in termini di attrezzature,
sistemi di protezione e componenti utilizzati, la precedente classificazione
deve essere ritenuta “equivalente a:
a. sorgenti di accensione che
possono manifestarsi durante il normale funzionamento;
b. sorgenti di accensione che
possono manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni previste;
c. sorgenti di accensione che
possono manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni rare”.
Si segnala, infine, che per la
necessità di assicurare un livello di sicurezza equivalente adeguato, in
nessuna delle zone individuate nella tabella (zona 0, 1 o 2 per la presenza di gas,
vapori e nebbie – zona 20, 21 o 22 per la presenza di polveri) sono consentite
attrezzature che presentino inneschi frequenti o continui.
L’
indice del capitolo “Aree a rischio per atmosfere esplosive” (V.2):
- scopo e campo di applicazione;
- valutazione del rischio di esplosione;
- misure per la riduzione del rischio di esplosione;
- misure per la riduzione del rischio per gli occupanti;
- prodotti impiegabili;
- opere da costruzione progettate per resistere alle
esplosioni;
- riferimenti.
RTM
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