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"Fanghi da lavaggio di inerti di cava: qualificazione come rifiuti"
fonte www.insic.it / RIFIUTI
02/05/2016 -
I
fanghi derivanti dal
lavaggio di inerti provenienti dalla coltivazione di una
cava
non sono rifiuti solo quando essi rimangono entro il ciclo produttivo
dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre nel caso in cui gli
stessi siano sottoposti ad una successiva e diversa attività di
lavorazione devono essere considerati alla stregua di rifiuti; è il
principio espresso dalla Cassazione penale nella
sentenza n. 49985 del 18/12/2015.
Nel caso in esame, al fine di ottenere una più rapida chiarificazione delle acque di lavaggio degli inerti, l'imputato, responsabile di un impianto di cava, disponeva che esse fossero addizionate e miscelate con prodotti, cosiddetti flocculanti, consistenti in reagenti chimici aventi la capacità di catalizzare il processo di aggregazione dei materiali in sospensione e determinarne la precipitazione nel fluido che li contiene, onde consentirne la più agevole e rapida separazione fisica dal medesimo.
Un tale procedimento, esulando sia dalla attività di estrazione e lavorazione degli inerti che dalla connessa loro pulitura, non può ritenersi ricadente nell'ambito del ciclo produttivo della cava, appartenendo, invece, ad una successiva fase volta al più agevole e rapido smaltimento dei residui di lavorazione. Né la qualifica di «rifiuti» può essere superata, eccependo, come fatto dall'imputato, che si trattava comunque di «sottoprodotti», posto che non è stata provata l'esistenza concreta ed attuale di una successiva legittima riutilizzazione degli stessi (elemento indispensabile).
Nel caso in esame, al fine di ottenere una più rapida chiarificazione delle acque di lavaggio degli inerti, l'imputato, responsabile di un impianto di cava, disponeva che esse fossero addizionate e miscelate con prodotti, cosiddetti flocculanti, consistenti in reagenti chimici aventi la capacità di catalizzare il processo di aggregazione dei materiali in sospensione e determinarne la precipitazione nel fluido che li contiene, onde consentirne la più agevole e rapida separazione fisica dal medesimo.
Un tale procedimento, esulando sia dalla attività di estrazione e lavorazione degli inerti che dalla connessa loro pulitura, non può ritenersi ricadente nell'ambito del ciclo produttivo della cava, appartenendo, invece, ad una successiva fase volta al più agevole e rapido smaltimento dei residui di lavorazione. Né la qualifica di «rifiuti» può essere superata, eccependo, come fatto dall'imputato, che si trattava comunque di «sottoprodotti», posto che non è stata provata l'esistenza concreta ed attuale di una successiva legittima riutilizzazione degli stessi (elemento indispensabile).
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