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"La sicurezza negli interventi edilizi su coperture"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
09/05/2016 - Il rischio di caduta dall’alto, una delle prime cause di infortuni mortali e gravi, è aggravato da
interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio sostituzione tegole, interventi su antenne, installazione impianti solari termici o fotovoltaici, ...) oppure da
attività gestite in autonomia dal proprietario (recupero oggetti, piccole riparazioni, pulizia grondaie, ...) svolte senza protezioni adeguate.
E proprio per affrontare e
prevenire questi rischi la Giunta Regionale del Veneto in questi anni ha elaborato
le " Istruzioni
tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in
condizioni di sicurezza” approvate con DGR 2774/2009 e successivamente ha approvato
la delibera
della Giunta Regionale N. 97 del 31 gennaio 2012 contenente note di
indirizzo e un aggiornamento delle istruzioni tecniche.
E la delibera stessa, in vista di
un'ulteriore semplificazione dei procedimenti individuati, ha poi richiesto alla
Direzione Prevenzione regionale di individuare per alcuni casi specifici di
frequente riproposizione, l'identificazione di
misure alternative a quelle contenute nell'allegato B (cap. 1.2,
1.3, 1.4) della
delibera 97/2012.
E’ stato dunque elaborato un
documento tecnico – a cui si fa riferimento
nella
disposizione del 26 settembre
2012, protocollo 43211 - che individua, per
tre casi particolari, misure alternative a quelle dell'allegato B, ma
“parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive
manutenzioni”. Documento tecnico che è stato presentato nel convegno, che si è
tenuto a Treviso il 29 gennaio 2013, “
Sicurezza
delle manutenzioni in quota. L’aggiornamento delle istruzioni tecniche regionali
per l’applicazione della normativa (DGRV 97/2012)”.
Come indicato nell’allegato alla suddetta
disposizione nei tre casi individuati “se il progettista, nel rispetto degli
obblighi imposti dall’art. 22 del D.Lgs. 81/08, sottoscrive un’asseverazione di
conformità alle misure individuate per lo specifico caso, non è richiesta la verifica
tecnico-discrezionale del progetto, e conseguentemente non è necessario
acquisire il parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01 in merito
all’ottemperanza all’art. 79 bis della L.R. 61/85”.
Riportiamo i tre casi, come
contenuti nell’allegato:
1)
Interventi edilizi su coperture di edifici residenziali esistenti per i
quali sussiste impossibilità tecnica di accesso dall’interno (dimostrata con
apposita relazione allegata al progetto)
“La progettazione delle misure di
sicurezza per l’accesso alla copertura deve prevedere la predisposizione di
sistemi di aggancio e fissaggio per una scala portatile in dotazione
all’edificio con un punto di sbarco, predisposto nel rispetto della normativa
di sicurezza, ad altezza massima di m 7 da terra;
2)
Interventi edilizi riguardanti coperture (nuove o esistenti) non
portanti
La progettazione delle misure di
sicurezza deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione
di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le
soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.
In caso di installazione su coperture
non portanti di elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc.) o
impianti che necessitano di successiva manutenzione, la progettazione delle
misure di sicurezza deve prevedere la predisposizione di percorsi sicuri
tramite andatoie, passerelle, piani di camminamento esclusivamente per l’accesso,
il transito e l’esecuzione dei lavori sugli stessi (punto 1.3 dell’Allegato B alla
DGR 97/2012).
Se si tratta di coperture già
esistenti per le quali sussiste l’impossibilità tecnica di realizzare percorsi
sicuri (dimostrata con apposita relazione allegata al progetto) le soluzioni di
sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono
prevedere lo sbarco sulla
copertura;
3)
Interventi edilizi riguardanti manufatti/tettoie di dimensioni ridotte,
tali per cui gli interventi di manutenzione siano sicuri solo lavorando con
idonee attrezzature dal bordo della copertura, senza salirvi
La progettazione delle misure di
sicurezza per la manutenzione degli elementi strutturali e di copertura e su
eventuali elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc) o impianti
deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea
segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto.
Le soluzioni di sicurezza progettate per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione devono prevedere modalità di esecuzione
degli interventi dal bordo della copertura”.
E si riportano infine anche due
utili definizioni:
-
copertura portante: copertura che per la sua intera superficie ha
consistenza tale da sostenere sia il personale manutentore che eventuali
strumenti, materiali, attrezzature di lavoro dello stesso;
-
copertura non portante: copertura totalmente sfondabile
caratterizzata da una capacità portante insufficiente a reggere i carichi
accidentali dell’attività manutentiva, in relazione alla sua componente
strutturale o per lo stato di degrado della stessa.
Regione Veneto, “ Disposizione 26
settembre 2012, protocollo 43211” (formato PDF, 693 kB).
Regione Veneto “ Casi particolari”
(formato PDF, 59 kB).
RTM
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