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"Rischio fumo di tabacco: cosa fare in azienda"
fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi
11/05/2016 -
Oltre all’applicazione del
divieto assoluto di fumo (all’interno e all’esterno) nei casi riportati in
Tabella 14 e alle misure generali di prevenzione incendi come riportato
dall’art. 46 del D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro con la collaborazione
dell’RSPP:
■
deve dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non
privati ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea
cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto; è infatti
interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto,
anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero
instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo (Circolare
17/12/2004 del Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004);
■
come “promotore della salute” può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco
in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la
salute e sicurezza in azienda;
■
può (ma non è obbligato) istituire nella
propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 17/12/2004 del
Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004) che devono rispondere alle
caratteristiche del D.P.C.M. 23/12/2003 [1]
(anche se gli appositi impianti di ventilazione non sembrano in grado di
abbattere, sia all’interno che all’esterno, i rischi per la salute legati alla
esposizione a fumo passivo);
■
in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [2],
deve fare informazione sui rischi supplementari dovuti al fumare per gli
esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e all’amianto (art. 257),
sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su quanto
previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo;
■
deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti
dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare
adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente
per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare,
avvalendosi dei servizi competenti in materia, come raccomandato nell’art. 5
dell’Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2004 [3];
■
deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi (DVR)
l’esposizione al fumo passivo
dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad
agenti chimici pericolosi;
■
deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza degli esposti a fumo passivo.
Per la
valutazione del rischio dovuto a potenziale esposizione dei lavoratori
alle sostanze chimiche (Capo I, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008) contenute nel
fumo passivo il Datore di Lavoro deve considerare:
1. le proprietà pericolose;
2. le informazioni sulla salute e
sicurezza;
3. il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione;
4. le circostanze in cui viene
svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
5. i valori limite di esposizione
professionale o i valori limite biologici;
6. gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare;
7. se disponibili, le conclusioni
tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
8. l’informazione e formazione
dei lavoratori.
I rischi dovranno
essere eliminati o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure (artt. 224 e 225 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) [3]:
1. progettazione e organizzazione
dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
2. fornitura di attrezzature
idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
3. riduzione al minimo del numero
di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
4. riduzione al minimo della
durata e dell’intensità dell’esposizione;
5. misure igieniche adeguate;
6. riduzione al minimo della
quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione;
7. metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici;
8. dispositivi di protezione
individuali.
La sorveglianza sanitaria sarà
intrapresa se il rischio non risulterà irrilevante per la salute dei lavoratori
nonostante le misure intraprese.
Nel caso in cui il Datore di
Lavoro consideri il fumo passivo come
cancerogeno deve effettuare una valutazione dell’esposizione ad agenti
cancerogeni (come disciplinato dal Capo II, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008) e:
1. considerare le caratteristiche
delle lavorazioni, la loro durata e la loro frequenza;
2. tenere conto dei quantitativi
di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati e della loro concentrazione;
3. stimare la capacità degli
stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, tenendo
conto di tutti i possibili modi di esposizione;
4. adottare le misure preventive
e protettive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative in base
ai risultati della valutazione;
5. limitare al minimo possibile
il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;
6. progettare, programmare e
sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti
cancerogeni;
7. provvedere alla misurazione
degli agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
o da un incidente;
8. provvedere alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
9. elaborare procedure per i casi
di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
10. disporre, su conforme parere
del Medico Competente, misure protettive particolari con quelle categorie di
lavoratori per le quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni
presenta rischi particolarmente elevati;
11. fornire informazione e
formazione;
12. programmare la sorveglianza
sanitaria;
13. istituire il registro di
esposizione.

Nei locali per fumatori, dove
operano lavoratori, dovranno essere applicate tutte le misure atte a ridurre il
rischio ai più bassi livelli di esposizione ed eventualmente le misure di protezione
individuale e la sorveglianza sanitaria tenendo conto delle donne in stato di gravidanza,
dei minori e della suscettibilità individuale.
Nella Tabella 15 sono riportate
sinteticamente le principali azioni da intraprendere
in azienda per il controllo del fumo di tabacco.

INAIL - La
gestione del fumo di tabacco in azienda (formato PDF, 3.81 MB)
[1]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Attuazione
dell’art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato
dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di “tutela della
salute dei non fumatori”. Gazzetta Ufficiale n. 300, 29 dicembre 2003.
[2]
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’art. 1 della Legge 3
agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, Supplemento ordinario n. 108, 30
aprile 2008.
[3]
Accordo del 16 dicembre 2004. Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il
Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della
Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51,
comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Gazzetta Ufficiale n. 303, 28 dicembre
2004.
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