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"Sul principio della massima sicurezza tecnologica fattibile"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

16/05/2016 - Torna la Corte di Cassazione in questa sentenza ad occuparsi del  principio della migliore tecnologia fattibile in base al quale l’imprenditore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti, deve procedere ad una sostituzione delle tecnologie precedentemente adottate con quelle più innovative.  Non può però pretendersi, ha aggiunto la suprema Corte,  che lo stesso proceda ad una sostituzione immediata delle tecniche precedentemente adottate con quelle più innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione dei tempi, delle modalità e dei costi dell’innovazione purché ovviamente i sistemi già adottati siano comunque idonei ad assicurare un livello elevato di sicurezza. Nel caso di cui alla sentenza la Corte di Cassazione ha confermata la condanna inflitta dai precedenti gradi di giudizio ad un amministratore unico di una società perché al momento dell’evento infortunistico occorso ad un lavoratore dipendente era disponibile un sistema di sicurezza, rispetto a quello già utilizzato, più idoneo a prevenire la situazione di pericolo che ha portato all’infortunio, sistema che il datore di lavoro avrebbe quindi dovuto adottare per la tutela della sicurezza del lavoratore.

Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’amministratore unico di una società per il delitto p. e p. dall' art. 589, primo, secondo e terzo comma cod. pen., per avere per colpa specifica, consistita nella violazione della disciplina antinfortunistica, cagionato l'esplosione di un compressore a causa della quale un operaio dipendente della stessa società, che stava provvedendo ad operazioni di carico delle autocisterne aziendali con GPL, ha riportato lesioni personali che lo hanno portato alla morte ed un altro dipendente della stessa società ha riportato lesioni personali guarite oltre il quarantesimo giorno, con indebolimento permanente dell'organo dell'udito, nonché del reato p. e p. dal combinato disposto degli artt. 4, quinto comma lett. h), 3 primo comma lett. b), 89, terzo comma lett. a) D. Lgs. 19/9/94 n. 626, per avere omesso di adottare le misure di prevenzione essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori e più precisamente per non avere aggiornato le misure preventive in relazione al grado di evoluzione delle tecnica della prevenzione e della protezione, non avendo provveduto alla predisposizione di dispositivi per evitare l'ingresso della fase liquida all'interno del compressore che così esplodeva cagionando gli eventi citati. L’imputato è stato, pertanto, dichiarato responsabile del reato ascrittogli e, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad € 50.000, per ciascuna parte.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso il provvedimento della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia adducendo diverse motivazioni. Lo stesso ha fatto rilevare che la sentenza impugnata aveva dichiarata la sua responsabilità per aver omesso di adottare le necessarie misure di prevenzione e per non aver aggiornato le misure preventive, mediante l'adozione di dispositivi atti ad evitare l'ingresso della fase liquida all'interno del compressore. Sarebbe stata più precisamente valutata negativamente per l'imputato l'omessa adozione di un meccanismo di sicurezza chiamato "barilotto trappola", utilizzato in altre aziende, come accertato dalla ASL nel corso delle indagini ed il cui uso avrebbe impedito l’accaduto. L’affermazione della Corte di Appello sull'obbligatorietà di munire il compressore del GPL del citato dispositivo di sicurezza "barilotto trappola" sarebbe stata, secondo il ricorrente, priva di qualsiasi valore scientifico e sarebbe derivata unicamente da una ricerca empirica condotta dalla ASL, che ne avrebbe appurato l'uso in altre aziende.
 
Il ricorrente ha richiamata la sentenza della Corte di Cassazione Sezione IV n. 41944 del 19/10/2006 riferita alla massima sicurezza tecnologica esigibile dal datore di lavoro. L'esatta applicazione delle prescrizioni tecniche non esimerebbe il datore di lavoro da responsabilità laddove l'evoluzione tecnologica le abbia di fatto superate. Nel caso di specie, però, ha sostenuto l’imputato, il compressore in uso era perfettamente funzionante, così come il dispositivo di sicurezza, sistema della stessa natura del "barilotto trappola", per cui nessun addebito sarebbe stato configurabile a suo carico in quanto il macchinario era munito di un sistema di sicurezza del tutto idoneo. Non poteva venirgli contestato di non aver adottato un sistema di sicurezza diverso ma del tutto analogo nei fini a quello di cui era effettivamente munito il macchinario oggetto dell'incidente. Il ricorrente ha aggiunto, inoltre, che il comportamento del lavoratore, anche qualora non potesse essere ritenuto abnorme e tale da interrompere il nesso di causalità e da porsi come causa sufficiente a determinare l'evento, sarebbe stato nel caso in esame esorbitante e quindi assolutamente imprevedibile per il datore di lavoro. 
 
Secondo poi quanto sostenuto dalle parti civili è risultato indubbio nel caso in esame che il datore di lavoro, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità, avrebbe dovuto informarsi dei sistemi di sicurezza esistenti sul mercato ed adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta ed ancora che l’applicazione del barilotto avrebbe certamente impedito l’accaduto. La condotta del lavoratore, altresì, non poteva essere considerata abnorme e tale da esonerare il datore di lavoro da responsabilità penali.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenute infondate le motivazioni del ricorso che è stato pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza che é vero che il compressore era dotato di un sistema di sicurezza funzionante ma è vero anche che dalle dichiarazioni rese dai periti era emerso chiaramente che lo stesso non era sufficientemente idoneo per cui il Tribunale prima e poi Corte territoriale avevano maturato il convincimento secondo il quale la presenza del “barilotto trappola” avrebbe impedito la causazione dell'infortunio.
 
A proposito della " massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori e però anche che “ qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza”. Con riferimento però al caso in esame la Corte territoriale aveva posto in evidenza che il sistema di sicurezza costituito dal così detto "barilotto trappola" "non costituiva una novità, essendo in uso in aziende analoghe secondo il perito e almeno dagli anni 1990 secondo uno dei testi dedotti dalla parte civile, e quindi avrebbe potuto essere utilizzato. Il datore di lavoro in definitiva, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell'impianto, era tenuto ad aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza esistenti sul mercato e ad adeguare l’impianto stesso con una spesa tra l’altro estremamente contenuta.
 
In merito, infine, alla tesi sostenuta dal ricorrente della interruzione del nesso di causalità tra l'accertata carenza del sistema di sicurezza e la morte del lavoratore, dovendo la stessa attribuirsi al comportamento abnorme dei lavoratori ed essendo l'evento stesso imprevedibile e inevitabile, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto più volte sostenuto e cioè che il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione ad un evento,
quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro.
 
 
Gerardo Porreca  
 
 
 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016 (u.p. 14 gennaio 2016) - Pres. Romis - Est. Pezzella – Ric. A. G. – Qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza non è possibile pretendere che l’imprenditore proceda ad una sostituzione immediata di quelle precedentemente adottate.
 

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