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"Rafforzare la protezione dei lavoratori dalle sostanze cancerogene"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Cancerogeno
19/05/2016 -
Come sono attualmente protetti i
lavoratori nel quadro della legislazione UE?
I principi per la protezione dei
lavoratori dagli agenti
cancerogeni sono stabiliti, a livello di UE, dalla direttiva quadro
generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) e dalle
direttive che disciplinano specificamente i rischi chimici (in particolare la
direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni o
mutageni).
In base alla direttiva quadro i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati o
ridotti al minimo. La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni detta una
serie di disposizioni concrete riguardanti specificamente gli agenti chimici
cancerogeni.
I datori di lavoro devono
individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione a
specifici agenti cancerogeni e mutageni e devono prevenire l'esposizione in
presenza di rischi. Se possibile, le sostanze cancerogene dovrebbero essere
sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi; altrimenti, nella misura
in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, la fabbricazione e
l'utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso
per evitare l'esposizione dei lavoratori. Se anche questo è impossibile,
bisogna comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.
L'introduzione di questi valori
limite fornirà ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle autorità preposte ai
controlli un criterio obiettivo che li aiuterà a garantire il rispetto dei
principi generali della direttiva. Ciò dovrebbe concorrere a ridurre
l'esposizione a questi agenti cancerogeni prioritari, con una conseguente
diminuzione dei lavoratori affetti da tumori professionali
Fonte: europa.eu
L'assenza di limiti nazionali di
esposizione professionale (OEL) per alcuni agenti cancerogeni e la fissazione
di limiti elevati per altri determinano non solo una protezione inadeguata dei
lavoratori dell'UE, ma anche conseguenze negative per il mercato interno. Si vengono
a creare situazioni in cui possono godere di un indebito vantaggio competitivo
le imprese situate negli Stati membri che applicano livelli meno rigorosi
(assenza di limiti di esposizione professionale oppure limiti di esposizione
professionale elevati che consentono una maggiore esposizione dei lavoratori).
La diversità dei limiti nazionali di esposizione professionale può creare
incertezza su quali siano le norme adeguate di gestione del rischio.
Da un punto di vista più
generale, i limiti di esposizione professionale servono quindi a promuovere la
coerenza attraverso la realizzazione di pari condizioni di concorrenza per
tutti gli utilizzatori e la definizione di un obiettivo comune per i datori di
lavoro, i lavoratori e le autorità preposte ai controlli. La proposta si
traduce pertanto in un sistema più efficiente di protezione della salute dei
lavoratori nel mercato unico.
In base alla direttiva sugli
agenti cancerogeni o mutageni, gli Stati membri possono adottare valori limite
nazionali più bassi (quindi più rigorosi) rispetto a quelli dell'UE, in linea
con l'obiettivo ultimo della direttiva che punta a ridurre al minimo
l'esposizione.
Come viene modificata la
direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni dalla proposta della Commissione?
In base al contributo fornito da
scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e
ispettori del lavoro,
la Commissione ha
proposto valori limite per 13 agenti chimici contenuti in un elenco di
agenti chimici individuati come prioritari nel corso della consultazione. Per i
restanti agenti chimici, per i quali occorre un'ulteriore analisi, una proposta
relativa alla fissazione di valori limite verrà presentata entro la fine del
2016.
Tabella 1. Settori interessati,
tipi di cancro eziologicamente collegato e stima dei livelli di esposizione per
i 13 agenti chimici in esame
Agenti
chimici |
Limiti di
esposizione professionale (OEL) proposti
|
Settori
interessati |
Tipi di
cancro e altre malattie eziologicamente collegati |
Numero di
lavoratori esposti |
1,2-epossipropano
|
2,4 mg/m3 |
Fabbricazione
di sostanze chimiche; lubrificanti sintetici, sostanze chimiche utilizzate
nella perforazione petrolifera; sistemi poliuretanici. |
Tumori dei
sistemi linfatico ed ematopoietico, aumento del rischio di leucemia |
485 - 1 500 |
1,3-butadiene
|
2,2 mg/m3 |
Fabbricazione
di prodotti del petrolio raffinati, fabbricazione di articoli in gomma |
Tumori del
tessuto linfoematopoietico |
27 600 |
2-nitropropano
|
18 mg/m3 |
Fabbricazione
di prodotti chimici di base, fabbricazione di aeromobili e di veicoli
spaziali (uso a valle) |
Tumori epatici |
51 400 |
Acrilammide
|
(0,1 mg/m3) |
Fabbricazione
di sostanze e prodotti chimici, settori dell'istruzione, della ricerca e dello
sviluppo, altre attività d'impresa, sanità e altri servizi sociali,
amministrazione pubblica e difesa |
Cancro del
pancreas |
54 100 |
Bromoetilene
|
4,4 mg/m3 |
Produzione di
sostanze chimiche e prodotti affini; produzione di gomma e materie plastiche;
produzione di cuoio e articoli in cuoio; fabbricazione di prodotti in metallo
per il commercio all'ingrosso. |
Cancro del
fegato |
Non disponibile |
Composti del
cromo VI
|
(0,025 mg/m3) |
Produzione e
uso di pigmenti, pitture e rivestimenti (di conversione) per metalli,
contenenti cromo A valle, i composti cromati, compresi il cromato di bario,
il cromato di zinco e il cromato di calcio possono essere utilizzati come
prodotti di fondo e di finitura nel settore aerospaziale. |
Cancro del
polmone e dei seni nasali |
916 000 |
Ossido di
etilene
|
1,8 mg/m3 |
Estrazione di
petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi connessi
all'estrazione di petrolio e di gas; fabbricazione di prodotti alimentari,
prodotti tessili, sostanze chimiche, prodotti chimici, apparecchi medici,
apparecchi di precisione, strumenti ottici, orologi; sterilizzazione
ospedaliera e industriale; R&S, amministrazione pubblica e difesa;
settore dell'istruzione; sanità e altri servizi sociali. |
Leucemia |
15 600 |
Polveri di
legno duro |
(3 mg/m3) |
Industria della
lavorazione del legno, settori della fabbricazione di mobili e delle
costruzioni |
Cancro dei seni
nasali e cancro nasofaringeo |
3 333 000 |
Idrazina
|
0,013 mg/m3 |
Agenti
schiumogeni chimici; pesticidi agricoli; trattamento delle acque |
Cancro del
polmone e cancro del colon-retto |
2 124 000 |
o-toluidina
|
(0,5 mg/m3) |
Fabbricazione di
sostanze e prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali;
fabbricazione di articoli in gomma; ricerca e sviluppo; amministrazione
pubblica e difesa; settore dell'istruzione; sanità e altri servizi sociali. |
Cancro della
vescica |
5 500 |
Silice
cristallina respirabile (SCR) |
(0,1 mg/m3) |
Industria
estrattiva, fabbricazione del vetro, settore delle costruzioni, fornitura di
energia elettrica, gas, vapore e acqua calda |
Cancro del
polmone, silicosi |
5 300 000 |
Fibre ceramiche
refrattarie (FCR) |
0,3 f/ml |
Fabbricazione
di fibre (produzione, finitura, installazione, rimozione, operazioni di
assemblaggio, miscelazione/formatura) |
Eventi
respiratori avversi, irritazione cutanea e oculare; non è escluso il cancro
ai polmoni. |
10 000 |
Cloruro di
vinile monomero
(CVM) |
2,6 mg/m3 |
Fabbricazione
di sostanze e prodotti chimici (produzione di CVM e PVC) |
Angiosarcoma,
carcinomi epatocellulari |
15 000 |
Quali sono i vantaggi della
proposta?
Secondo le stime, l'introduzione
dei valori limite proposti potrebbe consentire di evitare circa 100 000
decessi nei prossimi 50 anni, principalmente in relazione ai seguenti agenti
chimici: silice cristallina respirabile (98 670), cromo VI
(1 670) e fibre ceramiche refrattarie (50).
Il tempo che intercorre tra
l'esposizione a un agente cancerogeno e l'insorgenza della malattia può
tuttavia arrivare fino a 50 anni. La stima si basa quindi su una serie di
ipotesi che riguardano le proiezioni dell'esposizione, i metodi di produzione e
le conoscenze mediche.
Quali saranno i benefici della
proposta per i lavoratori?
Prima di tutto, si attenueranno
le sofferenze e il peggioramento della qualità della vita che il cancro provoca
ai lavoratori e alle loro famiglie. La proposta contribuisce inoltre a far
evitare costi sanitari, mancati guadagni e altri costi a carico sia della
persona malata che di coloro che l'assistono. L'introduzione dei valori limite
proposti rafforzerà anche la tutela giuridica dei lavoratori esposti.
Quali saranno i benefici della
proposta per le imprese?
La proposta ridurrà i costi che
i tumori professionali causano in termini di produttività, visto che le imprese
eviteranno di trovarsi private dei loro collaboratori e di dover cercare e
formare nuovi lavoratori.
I valori limite stabiliti
dall'UE offrono inoltre un parametro di riferimento rispetto al quale
verificare il rispetto delle norme, contribuiscono a creare pari condizioni di
concorrenza grazie a norme di protezione minime in tutta l'UE e chiariscono
come controllare l'esposizione nei diversi Stati membri: tutto ciò è
indispensabile per realizzare un mercato unico più profondo e più equo.
Quali saranno i benefici della
proposta per gli Stati membri?
La proposta farà diminuire la
spesa sanitaria per trattamenti di cura e riabilitazione, come pure la spesa
dovuta a inattività e pensionamento anticipato per malattia e gli indennizzi
per malattie professionali riconosciute. Determinerà anche una riduzione dei
costi amministrativi e legali connessi alla gestione delle richieste di
prestazioni e dei casi riconosciuti.
Come sono state consultate le
parti sociali?
- Le parti sociali sono state
consultate nell'ambito di una consultazione obbligatoria in due fasi. Un
contributo ai lavori preparatori della Commissione è venuto dai risultati della
consultazione delle parti sociali. A questo proposito va citato l'apporto del
comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, i cui componenti (parti sociali e Stati membri) hanno formulato un
parere sui valori limite proposti nel quadro della presente iniziativa.
- Le parti sociali si sono
espresse a favore dell'inserimento nella direttiva di altre sostanze note come
"sostanze generate da un procedimento di lavorazione" e a favore
dell'introduzione di nuovi limiti di esposizione professionale (OEL) e della revisione
di quelli già in vigore, alla luce dei dati scientifici disponibili.
ALLEGATO – Limiti nazionali di
esposizione professionale in vigore, numero di lavoratori esposti alla silice
cristallina respirabile, alla polvere di legno duro e al cromo, per Stato
membro
Cromo VI
Figura 1 – Cromo VI – Limiti
nazionali di esposizione professionale in vigore, da un lato, e limiti di
esposizione professionale proposti, dall'altro

Figura 2
– Cromo VI – Numero di lavoratori esposti

Polvere di legno duro
Figura 3 – Polvere di legno duro
– Limiti nazionali di esposizione professionale in vigore, da un lato, e limiti
di esposizione professionale proposti a livello di UE, dall'altro

Figura 4
– Polvere di legno duro – Numero di lavoratori esposti

Silice cristallina respirabile (SCR)
Figura 5 – Silice cristallina respirabile
(SCR) – Limiti nazionali di esposizione professionale in vigore, da un lato, e
limiti di esposizione professionale proposti, dall'altro

Figura 6 – Silice cristallina respirabile
(SCR) – Numero di lavoratori esposti

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