News
"Interpello: la sorveglianza sanitaria nel distacco del lavoratore"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
23/05/2016 - Come ha ricordato l’avvocato Rolando Dubini, in un articolo su PuntoSicuro, si ha
distacco di lavoratori quando un datore di lavoro (
distaccante), mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro (
distaccatario),
uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa. Stiamo parlando di una forma contrattuale regolata dall'art.
30 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 (cosiddetta “legge Biagi”). In particolare il distacco – come indicato nell’articolo 30 - ricorre quando ‘
un
datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto
per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa’.
E come indica, in un altro contributo su PuntoSicuro, Emilio Del Bono, il
distaccante
rimane pienamente datore di lavoro,
titolare del rapporto di lavoro, ed ha la disponibilità di modificare
il contratto di lavoro e di adottare provvedimenti di natura
disciplinare
Il D.Lgs.
n. 81/2008 dedica alla figura del distacco il comma 6 dell’art. 3, dove si
chiarisce che
la
generalità degli obblighi datoriali in materia di prevenzione e protezione
sono in capo al distaccatario. Ma
l’
obbligo
informativo e formativo sui rischi “tipici”,
quindi
“
specifici”,
connessi alla mansione rimangono ancora in capo al distaccante.
In ogni caso il profilo di
responsabilità in capo al distaccante è delicato, e lo conferma un orientamento
giurisprudenziale che ha avuto modo di sancire che
il datore di lavoro distaccante
continua a rispondere per
fatti illeciti commessi dal proprio
dipendente che abbia causato un infortunio sul lavoro ad atro
soggetto ( Cass. n. 215 del
11/01/2010).
E a dimostrare che sui compiti e
sulle responsabilità di chi opera il distacco e di chi ne beneficia ci siano
ancora incertezze e dubbi, è il recente interpello della
Commissione Interpelli prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008.
L’
Interpello n. 8/2016 del 12 maggio 2016, che ha per oggetto la “
risposta al quesito relativo alla corretta
interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del
d.lgs. n. 81/2008”, contiene infatti un parere della Commissione
Interpelli proprio sul tema degli obblighi in materia di
sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di
distacco del lavoratore.
Nel documento si indica che
Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello
in merito alla ‘
corretta interpretazione
all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.
81/2008’.
In particolare Utilitalia chiede
di sapere ‘
nei casi di distacco del
personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale
delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i
procedimenti ad essa connessi e/o collegati’.
Come sempre la Commissione fa
alcune
premesse normative.
Ad esempio viene ricordata la
prima parte del comma 6 dell’articolo 3 (Campo di applicazione) del D.Lgs.
81/2008.
Riprendiamo l’intero comma 6:
Articolo 3 - Campo di applicazione
6. Nell’ipotesi di distacco del
lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico
del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui
al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione,
organo o autorità ospitante. |
Viene poi ribadito il contenuto
dell’
art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 (
Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)
che, come abbiamo già preannunciato, prevede che ‘
l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa’.
Tutto ciò premesso la Commissione
fornisce le seguenti
indicazioni.
In caso di distacco
dei lavoratori “gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha
disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)”.
In particolare “sulla base della
normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di ‘
informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato’”.
E al secondo (distaccatario) “
spetta invece l’onere, a norma del medesimo
articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria”.
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1177 volte.
Pubblicità