News
"Vendita articoli pirotecnici declassificati: indicazioni VV.F."
fonte www.insic.it / Rischio incendio
23/05/2016 - La Direzione Centrale ricorda che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal
recepimento di direttive comunitarie
(D.Lgs.58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/UE;
D.Lgs.123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno
comportato modifiche anche al
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014)
non è più possibile fare riferimento ad "artifìci pirotecnici
declassificati" in quanto tutti i prodotti esplodenti sono ora
classificati.
Pertanto, gli articoli pirotecnici in "libera vendita", di cui all'attività specificata al punto 18 cat. B, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014 emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.
Riferimenti normativi:
Circolare prot. n. 6251 del 18 maggio 2016
D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendila di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.
Pertanto, gli articoli pirotecnici in "libera vendita", di cui all'attività specificata al punto 18 cat. B, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014 emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.
Riferimenti normativi:
Circolare prot. n. 6251 del 18 maggio 2016
D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendila di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 806 volte.
Pubblicità