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"Interpello: la normativa per la gestione dell’amianto negli edifici"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/05/2016 - In una recente intervista di PuntoSicuro sul tema dell’
amianto abbiamo
sottolineato come l’Italia sia un paese pieno di fibre di amianto, con
bonifiche insufficienti e un’insufficiente attenzione e tutela della
popolazione e dei lavoratori. E Stefano Farina, coordinatore della
sicurezza e responsabile del settore costruzioni di AiFOS, ai nostri
microfoni ha ricordato come nei cantieri di ristrutturazione o
demolizione di edifici la presenza di amianto si riscontri circa
nell’80% dei casi...
Come affrontare la presenza di materiali contenenti amianto
e tutelare la salute dei lavoratori? E con l’applicazione di quali
normative?
A rispondere è un recente
documento della
Commissione Interpelli,
prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, che indica come la normativa da
applicare possa essere diversa a seconda che i materiali contenenti amianto
siano presenti in
impianti funzionali
all’immobile o in impianti produttivi strettamente correlati all’attività
imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.
Stiamo parlando dell’
Interpello n. 10/2016 del 12 maggio 2016,
che ha per oggetto la “
risposta al
quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione
dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed
al DM 6 settembre 1994”.
Confindustria ha infatti avanzato
istanza di interpello per sapere se gli
impianti
tecnici produttivi, “strettamente correlati all’attività imprenditoriale e
funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella
definizione di ‘
impianti tecnici in opera
all’interno ed all’esterno degli edifici’ di cui al DM 6 settembre 1994”.
Ricordiamo che il Decreto
del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 è relativo alle “Normative
e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto”. E contiene un articolo unico in cui si indica che ‘
le norme relative agli strumenti necessari
ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla
pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio
e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste
dall' art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto, previste all' art.6, comma 3, della legge medesima
sono riportate
nell'allegato’ al
decreto.
Inoltre Confindustria evidenzia
che la
Circolare Ministeriale n. 7 del
12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero
della salute, precisa che ‘
la normativa
contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture
edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica
anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che
all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti
dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti
contenenti amianto’.
Per dare il proprio parere la
Commissione Interpelli fa alcune
premesse
normative.
Ad esempio si premette che la Legge
n. 257 del 27 marzo 1992 che “dispone la cessazione dell’impiego
dell’amianto disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito
decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali
siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro
della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e
alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla
programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da
seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione”.
Inoltre si indica che il decreto
attuativo emanato nel 1994 – il decreto ministeriale 6 settembre 1994 già
citato – “definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo,
prevedendo in proposito che ‘
la presente
normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o
industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui
sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare
una esposizione a fibre aerodisperse’. A maggior chiarimento, lo stesso
decreto precisa opportunamente che ‘
sono
pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la
contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo
contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata
riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento
da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di
materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti’ e la
successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che ‘
la normativa contenuta nel decreto
ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia
definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti
tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali
l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o
nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto’”.
Fatte queste premesse la Commissione
Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
La legge n. 257/1992 e le
relative precisazioni amministrative, “ivi compreso il riferimento agli ‘
impianti tecnici in opera all’interno che
all’esterno’ è
diretta ai soli
edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio
dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici)”.
E pertanto, partendo dal
presupposto che “in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e
la salute dei lavoratori”, la Commissione ritiene che
eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
-
mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994
da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del
datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti
amianto presenti in
impianti funzionali
all’immobile;
-
attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del
Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in
impianti produttivi strettamente correlati
all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio
dell’immobile.
Tiziano Menduto
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