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"Preparazione e gestione delle emergenze secondo il nuovo codice"
fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze
07/06/2016 - Il nuovo “ Codice di prevenzione Incendi” contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, definisce la gestione della sicurezza antincendio (GSA) come una “misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in
fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.
E con riferimento al capitolo S.5 (Gestione della sicurezza antincendio) del codice, entrato in vigore il 18 novembre 2015, il nostro giornale si è soffermato in precedenti articoli sui ruoli e sulla progettazione della gestione della sicurezza. E abbiamo affrontato anche la gestione della sicurezza nell'attività in esercizio,
con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi, al registro
dei controlli e al piano per il mantenimento del livello di sicurezza.
Il codice si sofferma tuttavia anche sul tema delle
emergenze.
A questo proposito abbiamo già ricordato
che “la
preparazione all'emergenza, nell'ambito
della gestione della sicurezza antincendio, si esplica tramite:
- pianificazione delle procedure da eseguire in caso
d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
- nelle attività lavorative con la formazione ed
addestramento periodico del personale all'attuazione del piano
d'emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione
del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e
dell'eventuale sostituzione del personale impiegato”.
Inoltre la pianificazione d'emergenza “deve includere
planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni
necessarie alla gestione dell'emergenza” (ad esempio: “indicazione dei compiti
e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e
controllo, destinazioni delle varie aree dell'attività, compartimentazioni antincendio,
sistema d'esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli
impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, ...”).
In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività,
devono poi essere esposte:
a. “planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione
delle attrezzature antincendio;
b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di
emergenza”.
E il piano di
emergenza “deve essere aggiornato in caso di modifica significativa, ai
fini della sicurezza antincendio, dell'attività”.
Una
tabella riporta
le
misure antincendio per la
preparazione all'emergenza secondo il livello di prestazione (la GSA può
essere svolta secondo tre diversi livelli di prestazione: livello base, livello
avanzato, livello avanzato per attività complesse).
Riguardo al
primo livello di prestazione la pianificazione dell'emergenza “può
essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui
comportamenti da tenere”, informazione che deve riguardare:
-
istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da
fornire per consentire un efficace soccorso;
- istruzioni di primo intervento
antincendio, attraverso: azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle
squadre di soccorso; azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento
alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di
protezione ed attrezzature; azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature
ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli
occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica”.
Riguardo invece al
secondo e terzo livello di prestazione
il piano di emergenza “deve contenere le procedure per la gestione
dell'emergenza. In particolare:
- procedure di allarme: modalità
di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di
evacuazione;
- procedure di attivazione del
centro di gestione delle emergenze;
- procedure di comunicazione
interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente
definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti antincendio
e il centro di gestione dell'emergenza, individuate le modalità di
chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di
soccorso;
- procedure di primo intervento
antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo
spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella
evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
- procedure
per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo;
- procedure di messa in sicurezza
di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della
natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la
messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti;
- procedure di rientro
nell'edificio al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della
struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro
in condizioni di sicurezza”.
Il codice si occupa anche della
preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale,
impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo.
Infatti “qualora attività caratterizzate da promiscuità
strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo
siano esercite da
responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole
attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le
attività limitrofe”. Inoltre deve essere “prevista una pianificazione
d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta
all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le
attività ai fini della sicurezza antincendio”.
Si indica poi che, dove previsto dalla soluzione
progettuale individuata, deve essere predisposto “apposito
centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle
operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.
E tale centro di gestione delle emergenze, che deve essere individuato
da apposita segnaletica di sicurezza, “deve essere fornito almeno di:
a. informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza
(es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri
telefonici...);
b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso,
il personale e gli occupanti;
c. centrali di controllo degli impianti di protezione
attiva o ripetizione dei segnali d'allarme”.
Ricordando che il codice sottolinea l’importanza della “revisione
periodica dell'adeguatezza delle procedure di sicurezza antincendio in uso e
della pianificazione d'emergenza”, concludiamo l’articolo segnalando che il documento
“Norme tecniche di prevenzione incendi” (l’allegato al decreto contenente il
nuovo codice) affronta anche il tema della
gestione della sicurezza in emergenza.
In particolare la gestione della sicurezza antincendio durante
l'emergenza nell'attività “deve prevedere almeno:
a. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del
piano di emergenza” (di cui al paragrafo S.5.6.5 del Codice);
b. se non si tratta di attività lavorativa: “attivazione dei servizi di
soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di
apparecchiature ed impianti;
c. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze”
(secondo le indicazioni del paragrafo 5.5.6.7 del Codice).
E, infine, alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio “segue
generalmente:
a. l'immediata attivazione delle procedure d'emergenza;
b. nelle attività più complesse, la verifica dell'effettiva presenza di
un incendio e la successiva attivazione delle procedure d'emergenza”.
RTM
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