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"Sui compensi per le verifiche del carrello semovente telescopico"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

21/06/2016 - Pubblichiamo la seconda parte del contributo di un nostro lettore, l’ing. Massimo Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche Impiantistiche) che analizza le incongruenze relative al le tariffe per i compensi delle verifiche prime e successive del carrello semovente telescopico.
 
Leggi la prima parte “ Aspetti noti e meno noti del carrello semovente telescopico”.

Le tariffe per i compensi delle verifiche prime e successive del carrello semovente telescopico: esistono delle incongruenze che richiedono di esser chiarite quanto prima.
A seguito della promulgazione del DM 11/04/2011, così come previsto al punto 3 dell’art. 3, il MLPS emette il 29/11/2012 un decreto che determina le tariffe, da aggiornare ogni due anni, da applicare per le prime verifiche e quelle successive alla prima di tutte le attrezzature di lavoro, unificando quindi i molteplici criteri di pagamento che fino a quel momento erano stati adottati dall’Ispesl e dalle varie ASL/Arpa sul territorio nazionale.
Finalmente quindi, dal 29 novembre 2012, nelle periodiche tabelle dei compensi per le verifiche suddette, il MLPS riserva una parte consistente di una tabella (la 1B per l’edizione più aggiornata che è per ora quella del 2014) solo ai carrelli semoventi telescopici, con tanto di distinzione delle due tipologie (fisso o girevole) e, per ciascuna di queste, specifica le loro peculiari caratteristiche conseguenti all’adozione dei diversi accessori intercambiabili. Evidenzia poi la possibilità di applicare una tariffa cumulativa di verifica per i due tipi di carrello “ dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone”.
Ma come trattare i sollevatori verificati nel pregresso, frequentemente ognuno con due o più verbali, ad esempio uno rilasciato come autogru e un altro come ponte sviluppabile, a volte entrambi con una matricola unica, a volte con matricole diverse?
 
Accortosi di questa lacuna, il MLPS ricorre nel 2013, con l’intenzione di colmarla, alla classica circolare esplicativa, nel nostro caso la n. 18 del 23/05/2013 che al punto 3 recita testualmente:
 
“Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
.   sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e Jib, con e senza argano),
.   sollevamento persone con cestello/piattaforma;
tenuto anche conto di quanto indicato nel decreto dirigenziale del 29/11/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.11, il numero dei matricola è assegnato alla macchina base.
 
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all’INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l’indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all’attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/Arpa), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.
 
Esaminiamo brevemente il testo della circolare qui sopra riportato.
Per la parte riguardante le diverse matricole assegnate allo stesso carrello semovente telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, la circolare dispone che il datore di lavoro debba farle unificare dall’INAIL mediante l’invio all’ente del modello di messa in servizio del carrello specificando tutti gli accessori di cui è dotato. La procedura è assolutamente condivisibile se il carrello deve ancora esser sottoposto ad una prima verifica. Un po’ meno condivisibile e non affatto chiara è la procedura nel caso il carrello sia già stato sottoposto a precedenti prime o seconde verifiche per ogni suo assetto, e quindi possibilmente anche “omologato” con verbali di verifica d’esercizio, sotto un’unica matricola, solo specificando in ciascun verbale di verifica se il carrello telescopico è stato trattato come autogru e/o come ponte sviluppabile e/o come carrello (sollevatore) telescopico dotato di un determinato accessorio.
In effetti il testo della circolare in questione, prendendo in considerazione unicamente l’ipotesi che un solo carrello abbia diverse matricole e non quella che lo stesso carrello possa esser stato verificato nel pregresso con una sola matricola e più verbali, parrebbe “esentare” il datore di lavoro dall’inviare ad INAIL un modello di nuova messa in servizio, non essendoci da modificare niente dal momento che per il carrello multifunzione esiste una sola inequivocabile matricola.
Tanto più in questo caso potrebbe apparire legittimo lasciare le cose come stanno se si leggono le ultime tre righe del punto 3 della circolare che affermano che i carrelli già verificati, per i quali (logicamente) non saranno necessarie le prime verifiche, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, che significa continuare ad eseguire seconde verifiche con più verbali a seconda degli accessori disponibili per lo stesso carrello.
Tale presunta legittimità potrebbe ritenersi ancora più fondata per il fatto che lo stesso INAIL dà l’alternativa in una prima verifica di compilare una sola scheda tecnica per ogni carrello dotato di accessori multifunzionali o di “ procedere alla compilazione di tre distinte schede, aggiungendo a quella per il carrello anche quella per apparecchi di sollevamento di tipo mobile e quella per ponti mobili sviluppabili su carro, purché si indichi comunque su tutte la medesima matricola, ossia quella assegnata al carrello semovente.” (pag. 25 delle già citate Istruzioni INAIL per la prima verifica dei carrelli telescopici).
Quindi, o la disposizione è in contrasto con la possibilità di più verifiche successive alla prima di uno stesso carrello con una sola matricola (a seconda del suo allestimento coi diversi accessori) o, più pragmaticamente, la disposizione consente di redigere le tre diverse schede tecniche di uno stesso carrello in quanto la percentuale che INAIL incassa per ogni scheda tecnica è nulla, non comportando – incredibilmente – la redazione di una scheda tecnica alcun costo per l’utente.
Nel caso menzionato non pare poi determinante né illuminante sul da farsi il fatto che INAIL metta a disposizione di chi deve trasmettere telematicamente alla banca dati gestita dall’ente i registri informatizzati delle verifiche delle attrezzature di lavoro eseguite trimestralmente sul territorio nazionale dai soggetti abilitati (punto 4.3 dell’Allegato III del DM 11 aprile 2011), solo un’unica possibilità di verifica per ogni matricola. Ad ogni matricola si dovrebbe far corrispondere un’unica tariffa conforme alle caratteristiche del carrello date dagli accessori con cui lo stesso può o non può esser allestito e questo per determinare la percentuale che lo stesso INAIL deve trattenere d’ufficio su ogni verifica (punti 1 e 2c dell’art. 3 del DM 11 aprile 2011). Non si capisce perché a questo punto, negli elenchi trasmessi dai soggetti verificatori ad INAIL, non si possa far corrispondere ad una sola matricola assegnata ad un carrello diverse tariffe variabili a seconda delle varie configurazioni assunte dal carrello, verificato quindi tante volte quante sono i suoi  accessori nel segno della continuità della procedura (non abrogata né dalla circolare MLPS né da INAIL) adottata nel previgente regime delle verifiche periodiche successive.
 
Fra le quattro voci tariffarie dove scegliere la verifica del carrello (contro una per la gru su autocarro) il Ministero ne mette a disposizione una “agevolata”. Ma è più conveniente per l’utente o per il verificatore?
Il MLPS vorrebbe con la procedura proposta nel punto 3 della circolare n. 18 su riportata “venire incontro all’utente” facendogli spendere meno con una tariffa “onnicomprensiva” per un solo verbale per carrello multifunzionale, ovvero verificato con tutti i suoi accessori, che seppur più alta delle altre singole tariffe relative ognuna ad una delle tre combinazioni possibili (solo mezzo, mezzo con accessorio per sollevamento cose, mezzo con accessorio per sollevamento persone), è senz’altro inferiore al costo della somma di anche solo due delle tre tariffe singole.
 
Sembrano d’obbligo a questo punto alcune osservazioni.
Innanzi tutto, come mai questa “politica” non è stata attuata dal MLPS anche nei confronti della gru installata su autocarro? Questa attrezzatura di lavoro infatti può esser dotata, alla stessa stregua del sollevatore telescopico, oltre che del tradizionale gancio, anche di altri accessori sia per il sollevamento cose, ad esempio il verricello a fune, sia per il sollevamento persone come il cestello. Di conseguenza è a tutti gli effetti una apparecchiatura multifunzionale che, per la maggior parte dei verificatori, è meritevole di diverse verifiche, con almeno un verbale per le prove eseguite sollevando materiale ed un verbale per quelle eseguite sollevando persone, entrambi contraddistinti da un’unica matricola se non due o più di due.
Sempre a proposito dei carrelli semoventi a braccio telescopico, nella parte della tabella delle tariffe dedicata dal MLPS alle verifiche (prime e successive) appare al primo posto, sia per quelli fissi sia per quelli girevoli, la voce relativa al mezzo base, dunque privo di accessori. E perché dovrebbe esser verificato come apparecchiatura di sollevamento un mezzo con questa configurazione? Essendo quanto mai improbabile che un datore di lavoro acquisti solo un mezzo base, ovvero un sollevatore con un braccio telescopico senza alcuna attrezzatura alla sua estremità che consenta di sollevare o spostare alcunché, ammettiamo pure che il mezzo in questione abbia come unico accessorio ad esempio le forche. Anche in questo caso il carrello elevatore semovente non sarebbe soggetto a verifica in quanto, in base al punto 7 della Circolare del MLPS n. 9 del 05/03/2013, <… esso non si configura come “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” (UNI ISO 4306-1). >, disposizione che trae probabilmente origine dalla già citata Circolare Ispesl n. 70 del 12/08/1992 che, a proposito di “apparecchi a braccio telescopico” corredati solo da forche afferma la stessa identica cosa, facendo riferimento all’ormai abrogato D.P.R. 547/1955. Ma, se vogliamo, lo stesso concetto è ribadito anche dalle prime righe del punto 3 della Circolare MLPS n. 18 del 23/05/2013, già prima riportato per intero, dove si prevedono verifiche solo per < carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
.   sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e Jib, con e senza argano),
.   sollevamento persone con cestello/piattaforma;>.
Quindi solo nel caso il carrello dovesse esser corredato da altri accessori, diversi funzionalmente dalle forche, diverrebbe verificabile, ma ricadrebbe in una delle tre voci tariffarie relative al sollevamento di materiali (SC) o di persone (SP) o di entrambi. 
Detto questo, ovvero sottolineata l’incongruenza delle voci tariffarie relative al solo carrello base, non verificabile anche se titolare di matricola (!), parliamo delle altre tre possibilità di verifica e quindi di applicazione delle tre corrispondenti tariffe ovviamente diverse per le due tipologie di carrello.
 
La quarta voce tariffaria, quella “onnicomprensiva” ideata per far risparmiare l’utente, si riferisce ad una verifica che, per esperienza diretta, è difficilmente attuabile nella realtà. Infatti è molto raro che un impresario tenga in cantiere la serie completa degli accessori per il sollevamento, compreso l’obbligatorio telecomando per il cestello, con cui allestire il carrello telescopico, elementi che purtroppo mai come in questi tempi sono diventati frequentemente oggetto di furti nei periodi in cui nel cantiere non si lavora (di notte per esempio o durante le festività). 
Anche ammesso che l’impresario, sfidando la sorte, tenesse in cantiere tutti gli accessori, con molta riluttanza dedicherebbe alle prove a cui sottoporre le varie configurazioni del suo carrello, che dovrebbero esser presentate tutte consecutivamente, le indispensabili diverse ore richieste da una verifica completa ed eseguita correttamente, seguendo ad esempio le istruzioni diffuse da INAIL per le prime verifiche (adottabili anche per le successive) e dalle ASL più qualificate nel settore delle verifiche (vedi, per citarne alcune, le “Istruzioni Operative” edite dal Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna o la “Lista dei controlli per carrelli semoventi” edita dalle ASL della Toscana).
 
E questo accade (non necessariamente solo per il carrello) anche in luoghi non così soggetti ai furti, nei magazzini per esempio o nelle officine, in quanto per il datore di lavoro il tempo necessario per le verifiche, bene o male, sottrae alla produzione diverse ore lavorative dell’apparecchiatura in esame e soprattutto impegna uno o più dipendenti che in quelle ore non rendono. Si dirà: ma il tempo impiegato per le verifiche delle apparecchiature di lavoro, qualsiasi durata abbia, non è da considerarsi mai uno spreco in quanto è a favore del “consolidamento” della sicurezza di tutti i lavoratori. Ragionamento ineccepibile che deve fare i conti però con la dura realtà di tutti i giorni, realtà che almeno attualmente non è delle più floride.
Effettivamente però, nel caso del nostro carrello multifunzionale, una sicurezza “garantita e quasi indolore” si potrebbe ottenere ugualmente se la verifica onnicomprensiva fosse almeno “dilazionata” in due tempi, da stabilire secondo le esigenze dell’utente, uno da dedicare alle prove per il sollevamento cose, l’altro a quelle per il sollevamento persone, con almeno due distinti verbali per le due tipologie, come accadeva, si rammenta, nel previgente regime delle verifiche periodiche.
 
Inoltre, senza fare il processo alle intenzioni a nessuno, né ai datori di lavoro né ai verificatori, senza due verbali che garantiscano formalmente le avvenute verifiche per le tue tipologie di sollevamento, è facile intravedere una “scorciatoia” che riduca di molto il tempo di verifica e che accontenti contemporaneamente i due soggetti in causa: ridurre le prove del carrello ad una sola, con l’accessorio montato al momento, e redigere un verbale “multifunzionale”. Di sicuro in tal esecrabile caso la prima delle prove che andrebbero nel dimenticatoio sarebbe quella della discesa in emergenza del cestello con manovra a mano, prova che già è scarsamente praticata da molti “buoni” verificatori per tutti i ponti mobili sviluppabili, di qualunque tipologia siano. Per inciso il sistema per il recupero in emergenza a mano del cestello viene spesso e volentieri dimenticato anche dagli enti formatori che, in base all’accordo fra Stato e Regioni del 22 febbraio 2012, dovrebbero invece trasmettere una formazione completa agli operatori di attrezzature per il lavoro.
 
Infine, tornando ai costi delle verifiche stabiliti dalle tabelle del MLPS, c’è da notare che il confronto economico fra l’importo risultante dalla somma delle due verifiche per carrello allestito per sollevamento cose e carrello allestito per sollevamento persone e l’importo della verifica onnicomprensiva, non dà poi una differenza così conveniente e rilevante, differenza che fra l’altro sarebbe da diluire in un anno. Per contro, la tariffa onnicomprensiva obbligherebbe qualche impresario datore di lavoro a sostenere una cifra più alta anche negli anni in cui gli accessori per il sollevamento cose o, viceversa, il cestello per le persone non venissero mai adoperati, per qualsiasi incontestabile motivo, sopra a tutti la carenza di lavoro, che darebbe ragione all’impresario di chiedere la sospensione della verifica almeno per la funzione del cestello non utilizzata.
 
In questo caso gli inflessibili sistemi informatici dell’INAIL non si sa come potrebbero reagire – e, viste le premesse, c’è da ritenere che non reagirebbero proprio bene – se, per una stessa matricola di carrello, si cambiasse tariffa da un anno all’altro.
 
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte – Settore Verifiche Impiantistiche
 
 

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