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"Sui compensi per le verifiche del carrello semovente telescopico"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
21/06/2016 -
Pubblichiamo la seconda parte del contributo di un nostro lettore, l’ing.
Massimo Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche
Impiantistiche) che analizza le incongruenze relative al
le tariffe per i compensi delle verifiche prime
e successive del carrello semovente telescopico.
Leggi la prima parte “ Aspetti
noti e meno noti del carrello semovente telescopico”.
Le tariffe per i compensi delle verifiche prime e
successive del carrello semovente telescopico: esistono delle incongruenze che
richiedono di esser chiarite quanto prima.
A seguito della promulgazione del DM 11/04/2011,
così come previsto al punto 3 dell’art. 3, il MLPS emette il 29/11/2012 un
decreto che determina le tariffe, da aggiornare ogni due anni, da applicare per
le prime verifiche e quelle successive alla prima di tutte le attrezzature di
lavoro, unificando quindi i molteplici criteri di pagamento che fino a quel
momento erano stati adottati dall’Ispesl e dalle varie ASL/Arpa sul territorio
nazionale.
Finalmente quindi, dal 29 novembre 2012, nelle
periodiche tabelle dei compensi per le verifiche suddette, il MLPS riserva una
parte consistente di una tabella (la 1B per l’edizione più aggiornata che è per
ora quella del 2014) solo ai carrelli semoventi telescopici, con tanto di distinzione
delle due tipologie (fisso o girevole) e, per ciascuna di queste, specifica le
loro peculiari caratteristiche conseguenti all’adozione dei diversi accessori
intercambiabili. Evidenzia poi la possibilità di applicare una tariffa
cumulativa di verifica per i due tipi di carrello “
dotati di più
attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento
materiali che di sollevamento persone”.
Ma come trattare i sollevatori verificati nel
pregresso, frequentemente ognuno con due o più verbali, ad esempio uno
rilasciato come autogru e un altro come ponte sviluppabile, a volte entrambi
con una matricola unica, a volte con matricole diverse?
Accortosi di questa lacuna, il MLPS ricorre nel 2013,
con l’intenzione di colmarla, alla classica circolare esplicativa, nel nostro
caso la n. 18 del 23/05/2013 che al punto 3 recita testualmente:
“Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio
telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
. sollevamento
carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e Jib, con e senza argano),
. sollevamento
persone con cestello/piattaforma;
tenuto anche conto di quanto indicato nel decreto
dirigenziale del 29/11/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.11, il numero dei matricola è
assegnato alla macchina base.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già
rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o
attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento
cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come
ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere
alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico
dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare
all’INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando
nel relativo modello l’indicazione del o dei numeri di matricola
precedentemente assegnati all’attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno
riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà
l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
Nel caso in cui dette attrezzature siano già state
sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/Arpa), rientrano nel regime
delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il
datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.”
Esaminiamo brevemente il testo della circolare qui
sopra riportato.
Per la parte riguardante le diverse matricole
assegnate allo stesso carrello semovente telescopico
già rientranti nel
previgente regime di verifica, la circolare dispone che il datore di lavoro
debba farle unificare dall’INAIL mediante l’invio all’ente del modello di messa
in servizio del carrello specificando tutti gli accessori di cui è dotato. La
procedura è assolutamente condivisibile se il carrello deve ancora esser
sottoposto ad una prima verifica.
Un po’ meno condivisibile e non affatto chiara è la procedura nel caso il
carrello sia già stato sottoposto a precedenti prime o seconde verifiche per
ogni suo assetto, e quindi possibilmente anche “omologato” con verbali di
verifica d’esercizio,
sotto un’unica matricola, solo specificando in
ciascun verbale di verifica se il carrello telescopico è stato trattato come
autogru e/o come ponte sviluppabile e/o come carrello (sollevatore) telescopico
dotato di un determinato accessorio.
In effetti il testo della circolare in questione,
prendendo in considerazione unicamente l’ipotesi che un solo carrello abbia
diverse matricole e non quella che lo stesso carrello possa esser stato verificato
nel pregresso con una sola matricola e più verbali, parrebbe “esentare” il
datore di lavoro dall’inviare ad INAIL un modello di nuova messa in servizio,
non essendoci da modificare niente dal momento che per il carrello
multifunzione esiste una sola inequivocabile matricola.
Tanto più in questo caso potrebbe apparire legittimo
lasciare le cose come stanno se si leggono le ultime tre righe del punto 3
della circolare che affermano che i carrelli già verificati, per i quali
(logicamente) non saranno necessarie le prime verifiche,
rientrano nel
regime delle verifiche periodiche successive, che significa continuare ad
eseguire seconde verifiche con più verbali a seconda degli accessori
disponibili per lo stesso carrello.
Tale presunta legittimità potrebbe ritenersi ancora
più fondata per il fatto che lo stesso INAIL dà l’alternativa in una prima
verifica di compilare una sola scheda tecnica per ogni carrello dotato di
accessori multifunzionali o di “
procedere alla compilazione di tre distinte
schede, aggiungendo a quella per il carrello anche quella per apparecchi di
sollevamento di tipo mobile e quella per ponti mobili sviluppabili su carro,
purché si indichi comunque su tutte la medesima matricola, ossia quella
assegnata al carrello semovente.” (pag. 25 delle già citate Istruzioni
INAIL per la prima verifica dei carrelli
telescopici).
Quindi, o la disposizione è in contrasto con la
possibilità di più verifiche successive alla prima di uno stesso carrello con
una sola matricola (a seconda del suo allestimento coi diversi accessori) o,
più pragmaticamente, la disposizione consente di redigere le tre diverse schede
tecniche di uno stesso carrello in quanto la percentuale che INAIL incassa per
ogni scheda tecnica è nulla, non comportando – incredibilmente – la redazione
di una scheda tecnica alcun costo per l’utente.
Nel caso menzionato non pare poi determinante né
illuminante sul da farsi il fatto che INAIL metta a disposizione di chi deve
trasmettere telematicamente alla banca dati gestita dall’ente i registri
informatizzati delle verifiche delle attrezzature di lavoro eseguite
trimestralmente sul territorio nazionale dai soggetti abilitati (punto 4.3
dell’Allegato III del DM 11 aprile 2011), solo un’unica possibilità di verifica
per ogni matricola. Ad ogni matricola si dovrebbe far corrispondere un’unica
tariffa conforme alle caratteristiche del carrello date dagli accessori con cui
lo stesso può o non può esser allestito e questo per determinare la percentuale
che lo stesso INAIL deve trattenere d’ufficio su ogni verifica (punti 1 e 2c
dell’art. 3 del DM 11 aprile 2011). Non si capisce perché a questo punto, negli
elenchi trasmessi dai soggetti verificatori ad INAIL, non si possa far
corrispondere ad una sola matricola assegnata ad un carrello diverse tariffe
variabili a seconda delle varie configurazioni assunte dal carrello, verificato
quindi tante volte quante sono i suoi
accessori nel segno della continuità della procedura (non abrogata né
dalla circolare MLPS né da INAIL) adottata
nel previgente regime delle
verifiche periodiche successive.
Fra le quattro voci tariffarie dove scegliere la
verifica del carrello (contro una per la gru su autocarro) il Ministero ne
mette a disposizione una “agevolata”. Ma è più conveniente per l’utente o per
il verificatore?
Il MLPS vorrebbe con la procedura proposta nel punto 3
della circolare n. 18 su riportata “venire incontro all’utente” facendogli
spendere meno con una tariffa “onnicomprensiva” per un solo verbale per
carrello multifunzionale, ovvero verificato con tutti i suoi accessori, che
seppur più alta delle altre singole tariffe relative ognuna ad una delle tre
combinazioni possibili (solo mezzo, mezzo con accessorio per sollevamento cose,
mezzo con accessorio per sollevamento persone), è senz’altro inferiore al costo
della somma di anche solo due delle tre tariffe singole.
Sembrano d’obbligo a questo punto alcune osservazioni.
Innanzi tutto, come mai questa “politica” non è stata
attuata dal MLPS anche nei confronti della gru installata
su autocarro? Questa attrezzatura di lavoro infatti può esser dotata, alla
stessa stregua del sollevatore telescopico, oltre che del tradizionale gancio,
anche di altri accessori sia per il sollevamento cose, ad esempio il verricello
a fune, sia per il sollevamento persone come il cestello. Di conseguenza è a
tutti gli effetti una apparecchiatura multifunzionale che, per la maggior parte
dei verificatori, è meritevole di diverse verifiche, con almeno un verbale per
le prove eseguite sollevando materiale ed un verbale per quelle eseguite
sollevando persone, entrambi contraddistinti da un’unica matricola se non due o
più di due.
Sempre a proposito dei carrelli semoventi a braccio
telescopico, nella parte della tabella delle tariffe dedicata dal MLPS alle
verifiche (prime e successive) appare al primo posto, sia per quelli fissi sia
per quelli girevoli, la voce relativa al mezzo base, dunque privo di accessori.
E perché dovrebbe esser verificato come apparecchiatura di sollevamento un
mezzo con questa configurazione? Essendo quanto mai improbabile che un datore
di lavoro acquisti solo un mezzo base, ovvero un sollevatore con un braccio
telescopico senza alcuna attrezzatura alla sua estremità che consenta di
sollevare o spostare alcunché, ammettiamo pure che il mezzo in questione abbia
come unico accessorio ad esempio le forche. Anche in questo caso il carrello
elevatore semovente non sarebbe soggetto a verifica in quanto, in base al punto
7 della Circolare del MLPS n. 9 del 05/03/2013, <…
esso non si configura
come “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e
movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di
presa” (UNI ISO 4306-1). >, disposizione che trae probabilmente origine
dalla già citata Circolare Ispesl n. 70 del 12/08/1992 che, a proposito di
“apparecchi a braccio telescopico” corredati solo da forche afferma la stessa
identica cosa, facendo riferimento all’ormai abrogato D.P.R. 547/1955. Ma, se
vogliamo, lo stesso concetto è ribadito anche dalle prime righe del punto 3
della Circolare MLPS n. 18 del 23/05/2013, già prima riportato per intero, dove
si prevedono verifiche solo per <
carrelli semoventi a braccio
telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
. sollevamento
carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e Jib, con e senza argano),
. sollevamento
persone con cestello/piattaforma;>.
Quindi solo nel caso il carrello dovesse esser
corredato da altri accessori, diversi funzionalmente dalle forche, diverrebbe
verificabile, ma ricadrebbe in una delle tre voci tariffarie relative al
sollevamento di materiali (SC) o di persone (SP) o di entrambi.
Detto questo, ovvero sottolineata l’incongruenza delle
voci tariffarie relative al solo carrello base, non verificabile anche se
titolare di matricola (!), parliamo delle altre tre possibilità di verifica e
quindi di applicazione delle tre corrispondenti tariffe ovviamente diverse per
le due tipologie di carrello.
La quarta voce tariffaria, quella “onnicomprensiva”
ideata per far risparmiare l’utente, si riferisce ad una verifica che, per
esperienza diretta, è difficilmente attuabile nella realtà. Infatti è molto
raro che un impresario tenga in cantiere la serie completa degli accessori per
il sollevamento, compreso l’obbligatorio telecomando per il cestello, con cui
allestire il carrello telescopico, elementi che purtroppo mai come in questi
tempi sono diventati frequentemente oggetto di furti nei periodi in cui nel
cantiere non si lavora (di notte per esempio o durante le festività).
Anche ammesso che l’impresario, sfidando la sorte,
tenesse in cantiere tutti gli accessori, con molta riluttanza dedicherebbe alle
prove a cui sottoporre le varie configurazioni del suo carrello, che dovrebbero
esser presentate tutte consecutivamente, le indispensabili diverse ore
richieste da una verifica completa ed eseguita correttamente, seguendo ad
esempio le istruzioni diffuse da INAIL per le prime verifiche (adottabili anche
per le successive) e dalle ASL più qualificate nel settore delle verifiche (vedi,
per citarne alcune, le “Istruzioni Operative” edite dal Servizio Sanitario
della Regione Emilia Romagna o la “Lista dei controlli per carrelli semoventi”
edita dalle ASL della Toscana).
E questo accade (non necessariamente solo per il
carrello) anche in luoghi non così soggetti ai furti, nei magazzini per esempio
o nelle officine, in quanto per il datore di lavoro il tempo necessario per le
verifiche, bene o male, sottrae alla produzione diverse ore lavorative
dell’apparecchiatura in esame e soprattutto impegna uno o più dipendenti che in
quelle ore non rendono. Si dirà: ma il tempo impiegato per le verifiche delle
apparecchiature di lavoro, qualsiasi durata abbia, non è da considerarsi mai
uno spreco in quanto è a favore del “consolidamento” della sicurezza di tutti i
lavoratori. Ragionamento ineccepibile che deve fare i conti però con la dura
realtà di tutti i giorni, realtà che almeno attualmente non è delle più
floride.
Effettivamente però, nel caso del nostro carrello
multifunzionale, una sicurezza “garantita e quasi indolore” si potrebbe
ottenere ugualmente se la verifica onnicomprensiva fosse almeno “dilazionata”
in due tempi, da stabilire secondo le esigenze dell’utente, uno da dedicare
alle prove per il sollevamento cose, l’altro a quelle per il sollevamento
persone, con almeno due distinti verbali per le due tipologie, come accadeva,
si rammenta,
nel previgente regime delle verifiche periodiche.
Inoltre, senza fare il processo alle intenzioni a
nessuno, né ai datori di lavoro né ai verificatori, senza due verbali che
garantiscano formalmente le avvenute verifiche per le tue tipologie di
sollevamento, è facile intravedere una “scorciatoia” che riduca di molto il
tempo di verifica e che accontenti contemporaneamente i due soggetti in causa:
ridurre le prove del carrello ad una sola, con l’accessorio montato al momento,
e redigere un verbale “multifunzionale”. Di sicuro in tal esecrabile caso la
prima delle prove che andrebbero nel dimenticatoio sarebbe quella della discesa
in emergenza del cestello con manovra a mano, prova che già è scarsamente
praticata da molti “buoni” verificatori per tutti i ponti mobili sviluppabili,
di qualunque tipologia siano. Per inciso il sistema per il recupero in
emergenza a mano del cestello viene spesso e volentieri dimenticato anche dagli
enti formatori che, in base all’accordo fra Stato e Regioni del 22 febbraio
2012, dovrebbero invece trasmettere una formazione completa agli operatori di
attrezzature per il lavoro.
Infine, tornando ai costi delle verifiche stabiliti
dalle tabelle del MLPS, c’è da notare che il confronto economico fra l’importo
risultante dalla somma delle due verifiche per carrello allestito per
sollevamento cose e carrello allestito per sollevamento persone e l’importo
della verifica onnicomprensiva, non dà poi una differenza così conveniente e
rilevante, differenza che fra l’altro sarebbe da diluire in un anno. Per
contro, la tariffa onnicomprensiva obbligherebbe qualche impresario datore di
lavoro a sostenere una cifra più alta anche negli anni in cui gli accessori per
il sollevamento cose o, viceversa, il cestello per le persone non venissero mai
adoperati, per qualsiasi incontestabile motivo, sopra a tutti la carenza di
lavoro, che darebbe ragione all’impresario di chiedere la sospensione della verifica
almeno per la funzione del cestello non utilizzata.
In questo caso gli inflessibili sistemi informatici
dell’INAIL non si sa come potrebbero reagire – e, viste le premesse, c’è da
ritenere che non reagirebbero proprio bene – se, per una stessa matricola di
carrello, si cambiasse tariffa da un anno all’altro.
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte –
Settore Verifiche Impiantistiche
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