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"Regolamento europeo 2016/425: le nuove categorie di rischio dei DPI"
fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.
24/06/2016 - Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989,
è stato pubblicato il 31 marzo sulla Gazzetta Ufficiale della UE, è
entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma
si applica – con alcune eccezioni - a decorrere dal
21 aprile 2018. Sarà infatti da questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE.
Abbiamo dunque il tempo e l’obbligo, come giornale di informazione
in materia di sicurezza, di approfondire alcuni dei punti del nuovo
Regolamento per favorire un’idonea conoscenza e un’adeguata
applicazione.
Uno dei primi punti su cui ci
soffermiamo è un aspetto già affrontato in passato, generalmente con
riferimento a quanto contenuto nel decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE
del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale): la
divisione in categorie
dei DPI.
Riprendiamo parzialmente uno dei “
considerando” contenuti nel nuovo Regolamento:
“
al fine di tener conto dei progressi e
delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, dovrebbe
essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente
alla modifica delle categorie di rischi dai quali il DPI è destinato a
proteggere gli utilizzatori”.
La nuova divisione in categorie -
di cui si fa riferimento all’articolo 18 del Capo IV del Regolamento
2016/425 – è contenuta nell’allegato I. Le definizioni delle singole
categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare sull’entità del
rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è estesa a ulteriori
rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.
L’
Allegato I contiene infatti le nuove
categorie di rischio dei DPI.
Le categorie di rischio da cui i dispositivi
di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono
tre.
La
categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche
superficiali;
b) contatto con prodotti per la
pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde
che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute
all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute
all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di
natura non estrema”.
La
categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono
causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili
con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose
per la salute;
b) atmosfere con carenza di
ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura
aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100
°C;
f) ambienti a bassa temperatura
aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o
inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro
sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena
portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da
coltello;
m) rumore nocivo”.
E la
categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle
categorie I e III”.
Ricordiamo che la categoria di
rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è
importante per le
procedure di
valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta
il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).
In particolare le procedure di
valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio
di cui all'allegato I, “sono le seguenti:
a)
categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui
all'allegato IV;
b)
categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V
seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
(modulo C) di cui all'allegato VI;
c)
categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e
una delle seguenti:
i) conformità al tipo basata sul
controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo
ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII;
ii) conformità al tipo basata
sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui
all'allegato VIII.
A titolo di deroga, per i DPI
prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e
classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui
alla lettera b)”.
Riportiamo infine qualche
indicazione (Allegato III) sulla
documentazione
tecnica per i dispositivi
di protezione individuale.
Infatti la documentazione tecnica
deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità
dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e
di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 del Regolamento e
stabiliti nell'allegato II dello stesso.
Concludiamo segnalando (Allegato
III) che la documentazione tecnica deve “
comprendere
almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione completa del DPI
e dell'uso cui è destinato;
b) una valutazione dei rischi da
cui il DPI è destinato a proteggere;
c) un elenco dei requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
d) disegni e schemi di
progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e
circuiti;
e) le descrizioni e le
spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla
lettera d) e del funzionamento del DPI;
f)i riferimenti delle norme
armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la
progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale
delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono
state applicate;
g) se le norme armonizzate non
sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle
altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
h) i risultati dei calcoli di
progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità
del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i) relazioni sulle prove
effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di
salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa
classe di protezione;
j) una descrizione dei mezzi
usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità
del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
k) una copia delle istruzioni e
delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;
l) per i DPI prodotti come unità
singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie
per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
m) per i DPI prodotti in serie in
cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una
descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il
montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di
DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili”.
RTM
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