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"Le caratteristiche di un buon piano di sicurezza e di coordinamento"
fonte www.puntosicuro.it / P.S.C. Piano di Sciuerzza e Coordinamento
24/06/2016 -
Nei cantieri edili i
piani di sicurezza non
devono essere un elenco astratto dei rischi del comparto, ma devono
fare riferimento ai rischi reali del cantiere e devono essere un
efficace strumento applicativo di gestione di tali rischi.
A parlare in questi termini dei piani di sicurezza nei cantieri è un documento Inail su cui PuntoSicuro si è più volte soffermato in questi mesi, un documento - dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – che oltre a parlare di piani di sicurezza e dei nuovi modelli semplificati ( DI 9 settembre 2014) si sofferma sulla presentazione di alcuni modelli applicativi.
Al di là dei modelli applicativi, il documento dedica un capitolo alla descrizione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), un piano che contiene: “una relazione tecnica che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano l’opera da realizzare, una serie di prescrizioni, ovvero di indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche dei processi lavorativi previsti, la stima dei costi della sicurezza e gli allegati del caso, quali grafici e/o diagrammi”.
A parlare in questi termini dei piani di sicurezza nei cantieri è un documento Inail su cui PuntoSicuro si è più volte soffermato in questi mesi, un documento - dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – che oltre a parlare di piani di sicurezza e dei nuovi modelli semplificati ( DI 9 settembre 2014) si sofferma sulla presentazione di alcuni modelli applicativi.
Al di là dei modelli applicativi, il documento dedica un capitolo alla descrizione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), un piano che contiene: “una relazione tecnica che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano l’opera da realizzare, una serie di prescrizioni, ovvero di indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche dei processi lavorativi previsti, la stima dei costi della sicurezza e gli allegati del caso, quali grafici e/o diagrammi”.
Il PSC riguarda sia la
fase di progettazione che la
fase di esecuzione dell’opera.
In particolare il contenuto del PSC
“viene
deciso in fase di progettazione e
dipende dalle scelte progettuali e organizzative, avendo in obiettivo la
riduzione, al minimo, dei rischi per i lavoratori. Mentre le scelte progettuali
riguardano fondamentalmente i materiali e le tecnologie da impiegare; le scelte
organizzative si riferiscono, invece, alla pianificazione spazio-temporale dei
lavori”.
Si segnala che il committente (o
il responsabile dei lavori) deve “trasmettere il PSC a tutte le imprese
invitate a presentare un’offerta per l’esecuzione dei lavori; in caso di opera
pubblica il PSC va inviato a tutti i partecipanti della gara d’appalto. Prima
che inizino i lavori, l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi; contestualmente le imprese esecutrici
debbono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, a sua
volta, lo invia al CSE; le imprese e lavoratori autonomi sono tenuti a
rispettare POS e PSC.
Le imprese esecutrici possono
proporre, in funzione della propria tecnologia, delle modifiche al PSC
presentato in fase di progettazione”.
Si segnala che prima dell’accettazione del PSC, “il datore
di lavoro delle imprese esecutrici è tenuto a consultare l’RLS ed a fornire eventuali
chiarimenti; da parte sua il RLS può formulare nuove proposte. Tali verifiche
debbono essere effettuate entro 15 giorni dalla ricezione, per poi dare inizio
ai lavori”.
Veniamo alla
fase di esecuzione.
Durante questa fase dei lavori il
PSC è un “
punto di riferimento non solo
i per datori di lavoro e i responsabili ma anche per tutti i lavoratori e gli
addetti che sono presenti all’interno del cantiere”. È essenziale “per la
tutela della sicurezza di chi lavora all’interno del cantiere e, soprattutto, è
necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutte quelle attività
lavorative da eseguire in contemporanea in diverse aree del cantiere, senza
esporre a rischio i lavoratori”.
Si segnala che una volta avviati
i lavori è necessario “controllare che quanto riportato nel PSC sia
effettivamente in linea con lo svolgimento dei lavori. Questa attività è compito
del CSE il quale deve costantemente verificare la compatibilità del PSC con
l’andamento dei lavori all’interno del singolo cantiere. In caso di
incompatibilità tra il PSC ed i lavori in corso è obbligatorio sospendere gli
stessi per rimodulare il coordinamento e l’organizzazione del cantiere, in
relazione al PSC, il quale, dovendo possedere caratteristiche di documento
dinamico, potrà (e dovrà) essere modificato (dal CSE) per adeguarsi ai
mutamenti all’interno del cantiere”.
Il documento, che si sofferma
anche sulla
notifica preliminare di
inizio lavori, un documento indispensabile per la vigilanza degli enti preposti
al controllo della sicurezza nei cantieri edili,
segnala dunque che il PSC
rappresenta “lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi e delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e
delle attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché
della stima dei relativi costi, che non sono soggetti al ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici”.
Inoltre il PSC contiene le
misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o
dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.
L'elaborazione del PSC deve, ad
esempio, considerare:
- i rischi che l'area circostante
comporta per il cantiere;
- i rischi che il cantiere può
comportare per l'area circostante;
- i rischi causati dalle specifiche
lavorazioni, dai materiali utilizzati e dagli impianti e attrezzature;
- i rischi di
interferenza tra le diverse lavorazioni di più imprese.
E la
relazione tecnica deve “contenere i dati del cantiere, la
descrizione sintetica ma completa dell'intervento, la descrizione dell'organizzazione
del cantiere, delle specifiche lavorazioni e attrezzature e i numeri telefonici
utili per servizio di pronto soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia locale. Il
documento deve riportare i nominativi di tutte le figure con compiti di
sicurezza e in particolare: committente, responsabile dei lavori, coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, datori di lavoro delle imprese esecutrici, lavoratori
autonomi”.
Infine al Piano di sicurezza e di
coordinamento devono essere allegati: “il cronoprogramma dei lavori, le tavole
grafiche esplicative di progetto (progetto del cantiere, tavola tecnica degli
scavi, ecc.) e la stima dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso”.
Rimandando ad un altro articolo
la presentazione dell’aspetto di analisi dei rischi del PSC, concludiamo la
presentazione del capitolo dedicato al PSC riportando le
caratteristiche di un buon PSC:
- “puntuale indicazione delle
lavorazioni con suddivisione in sottofasi, sub-sottofasi, ecc.;
- facilità di lettura e
comprensione in termini di grafica e di contenuti;
- rappresentazione grafica e
fotografica dello stato dei luoghi, della sequenzialità delle attività da
realizzare, delle misure di sicurezza previste, delle opere provvisionali,
ecc.;
- dettaglio di livello prossimo
al POS, ad eccezione degli aspetti organizzativi di competenza esclusiva
dell’impresa;
- puntuale ricognizione delle
interferenze ambientali (linee elettriche aeree, ostacoli fissi, sottoservizi,
ecc.) e delle misure da porre in essere per la loro gestione;
- cronoprogramma reale, con
precisa individuazione delle interferenze e delle procedure di sicurezza
derivanti da attuare per la loro riduzione nei limiti di accettabilità;
- valutazione analitica del
rischio e le misure di sicurezza conseguenti;
- progettazione dell’area di
cantiere in termini di apprestamenti igienico assistenziali, attrezzature
fisse, recinzioni, in linea con i rischi valutati e che trovi riscontro nella
valutazione dei costi della sicurezza;
- precisa indicazione delle voci
di costo della sicurezza, con valutazione analitica degli stessi”.
INAIL - Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento
curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e
Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di
Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
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abbonati dedicata a “ Progettazione
della sicurezza nei cantieri edili”.
RTM
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