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"Regolamento europeo DPI: i requisiti dei DPI soggetti a invecchiamento"

fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.

18/07/2016 - Su PuntoSicuro in queste settimane stiamo focalizzando l’attenzione sui  requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, ma non con riferimento all'allegato II del  D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992  “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”. Bensì con riferimento all’allegato II del nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989.
 
Ricordiamo che il  nuovo regolamento, già entrato in vigore, si applicherà – con alcune eccezioni - dal  21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).

Cominciamo dunque a conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, essenziali ad esempio per l’immissione sul mercato di un DPI, contenuti nel Regolamento europeo 2016/425 (invero con poche differenze rispetto ai requisiti già contenuti nel D.Lgs. 475/1992).
 
In precedenti articoli del nostro giornale abbiamo presentato alcuni requisiti generali come i principi di progettazione, l’innocuità dei dispositivi di protezione individuale e i requisiti di comfort e efficacia.
 
Oggi invece ci soffermiamo, sempre con riferimento all’Allegato II del Regolamento, sui requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI.
 
Ad esempio se i DPI sono dotati di sistemi di regolazione, “questi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da non potersi allentare accidentalmente dopo la regolazione nelle condizioni prevedibili di impiego”.
 
Mentre i DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere devono essere progettati e fabbricati “in modo che la sudorazione derivante dal fatto di portarli sia ridotta al minimo. In alternativa, devono essere muniti di mezzi di assorbimento del sudore”.
 
Veniamo ad alcune indicazioni per i DPI per il viso, gli occhi e l'apparato respiratorio:
- “le limitazioni del viso, degli occhi, del campo visivo o dell'apparato respiratorio dell'utilizzatore da parte dei DPI devono essere ridotte al minimo;
- gli schermi per questi tipi di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con il grado di precisione e con la durata delle attività dell'utilizzatore;
- se necessario, tali DPI devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare che si appannino;
- i modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto”.
 
Veniamo ad un tema delicato, che spesso è anche una delle cause, in mancanza di controlli e verifiche idonee, di infortuni sul lavoro, l’ invecchiamento dei DPI.
 
Riguardo ai DPI soggetti a invecchiamento, l’allegato indica che se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento, “il mese e l'anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l'anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione”.
E qualora poi si constatasse che i DPI possono subire “un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni”.
 
Esistono poi DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego.
Se le condizioni prevedibili di impiego comportano in particolare il rischio “che il DPI resti impigliato in un oggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve essere progettato e fabbricato in modo tale da provocare la rottura o la lacerazione di uno degli elementi costitutivi eliminando in tal modo il pericolo”.
 
Vi sono anche DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.
Questi DPI devono essere progettati e fabbricati “in modo tale da non poter dare origine ad archi o scintille di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultanti da un urto che possano infiammare una miscela esplosiva”.
 
Infine alcuni dispositivi di protezione individuale sono poi destinati ad interventi rapidi o ad essere indossati o rimossi rapidamente: questi DPI “devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il tempo necessario ad indossarli e a rimuoverli. Se i DPI comprendono sistemi di fissaggio per mantenerli nella posizione corretta sull'utilizzatore o per rimuoverli, il funzionamento di tali sistemi deve essere rapido e agevole”.
 
Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato II si sofferma poi sui requisiti supplementari comuni anche di altre tipologie di dispositivi di protezione individuale:
- DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose;
- DPI muniti di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore;
- DPI da collegare a dispositivi esterni complementari;
- DPI con un sistema di circolazione di fluido;
- DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza;
- DPI in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore;
- DPI multi rischio.
 
 
 
 
 
 
RTM
 

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