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"Testo Unico: lavoratori subordinati, soci e contratti di collaborazione"

fonte www.puntosicuro.it / QUESITI

20/07/2016 - In questi anni di Jobs Act, di riforme e modifiche dei contratti di lavoro, viene spontaneo chiedersi cosa sia cambiato, per i lavoratori atipici e non, nell’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè del D.Lgs. 81/2008. E le domande nascono ancor più se guardiamo il Testo Unico attraverso i disposti del nuovo Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della  legge 10 dicembre 2014, n. 183 ”.

Per dare una risposta a questi quesiti facciamo riferimento ad un intervento al convegno “ Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola. Un intervento che riassume gli aspetti rilevanti in merito alle tutele di salute e sicurezza per diverse tipologie contrattuali.

Ci soffermiamo oggi su varie tipologie: lavoratori subordinati, soci lavoratori e lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.


In “ Applicazione del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori con contratti di lavoro atipici e flessibili”, intervento a cura di Maria Capozzi (DTL Bologna – Responsabile U.O. Vig. Tecnica) vengono innanzitutto presentate le attività e competenze delle Direzioni Territoriale del Lavoro (DTL); ad esempio con riferimento a: 

- vigilanza sulla regolarità dei rapporti di lavoro in tutti i settori produttivi; 

- vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili (Art. 13 del Testo Unico Sicurezza, TUSIC).

Sono poi riportati interessanti dati, che vi invitiamo a visionare nelle slide allegate all’articolo, relativi al monitoraggio delle attività di vigilanza nel 2013 e nel 2014. 

 

Veniamo tuttavia alla raccolta di informazioni per alcune tipologie di contratto e di lavoratore riguardo al tema della sicurezza.

 

Il relatore riprende infatti quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 in relazione alla valutazione dei rischi (art. 28) in cui si indica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli (...) e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

Riprendiamo anche la definizione di lavoratore presente nell’articolo 2 del TUSIC:


Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (...)


Partiamo dai lavoratori subordinati...

 

In questo caso si ricorda che l’impiego del lavoratore è subordinato alla comunicazione obbligatoria preventiva (C.O.) al Centro per l’Impiego e l’iscrizione sul L.U.L. ( Libro Unico Lavoro), un libro che ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

E si indica che “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro”.

 

Si riprende poi quanto contenuto nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 in merito alle collaborazioni organizzate dal Committente a cui si applica, dal 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con alcune eccezioni:

 

Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Veniamo dunque alle forme di contratto come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e gli eventuali contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.). Si ricorda che dal primo gennaio 2016 si è arrivati all'abolizione definitiva dei contratti Co.Co.Pro.

 

Dunque per i lavoratori Co.Co.Co. (e a progetto) le norme del TUSIC “si applicano soltanto nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”. Se dunque l’attività lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente, “quest’ultimo è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione”. 

 

Rimandando ad un altro articolo la trattazione delle tematiche relative ad altri forme e rapporti lavorativi come il lavoro somministrato, il distacco, il lavoro autonomo e l’apprendistato, concludiamo, per il momento, questa breve rassegna sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008, parlando del socio lavoratore.

 

A questo proposito riportiamo, innanzitutto, un’altra piccola parte della definizione già citata e relativa all’articolo 2, comma 1 del TUSIC:

 

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: (...) Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; (...)


Dunque il socio lavoratore di cooperativa o di società – anche di fatto – che presta la sua attività per conto della società o della cooperativa è equiparato al lavoratore dipendente e, anche in questo caso, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro”.  

 

 

Applicazione del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori con contratti di lavoro atipici e flessibili”, a cura di Maria Capozzi (DTL Bologna – Responsabile U.O. Vig. Tecnica), intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 2.37 MB).

  

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

 

 

RTM

 

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