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"Antincendio nella scuola: il D.M. 12 maggio 2016 "

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

25/07/2016 -

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 121 del 25 maggio 2016 il decreto ministeriale del 12 maggio 2016 è stato presentato dai giornali come il decreto che avvia il piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi.

In realtà il messaggio recepito dagli operatori del settore è quello della solita deroga riguardante il mancato adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente, per giunta ormai obsoleta, riguardante l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.


Anzi, più che una deroga, il decreto in oggetto pare essere una sorta di 'condono' che finisce con l'imporre alle 'scuole' [1] gli adeguamenti prescritti dalla vecchia regola tecnica del 26-08-1992, già in atto da tale data e che quindi sono presumibilmente già stati in buona parte realizzati.

Infatti le prescrizioni che dovranno essere ottemperate secondo delle scadenze differenziate  (una il 26 agosto 2016 e l'altra il 26 novembre 2016) sono così vicine alla data dell'entrata in vigore del Decreto del 12 maggio 2016, da far quasi pensare ad un miracolo nel constatare che entro tali scadenze tutte le scuole, o quasi, alla fin fine sono  effettivamente dotate di un numero sufficiente di estintori portatili, di impianti elettrici a norma, di interruttore generale con comando di sgancio a distanza, di un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo, di segnaletica di sicurezza, di un registro dei controlli periodici, del piano di emergenza, e, insomma, degli accorgimenti per l’esercizio in sicurezza dell’attività prescritti dal punto 12 del già citato Decreto 26 agosto 1992.

Si riassumono brevemente le scadenze differenziate entro le quali tutti gli istituti dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti previsti dal vecchio D.M. del 26 agosto 1992.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto appena pubblicato (26 agosto 2016), nelle scuole esistenti devono essere attuate le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992. In altre parole gli Enti proprietari in ogni edificio scolastico devono:

- adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968

- dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo

- installare gli estintori portatili

- applicare la segnaletica di sicurezza

- effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati. (n.d.r.: a carico delle scuole vi è la sola effettuazione della sorveglianza periodica degli impianti e dei presidi installati).

Entro sei mesi (26 ottobre 2016) nelle scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono essere attuati i punti 2.4-3.1-5-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3, quindi:

- separazione dei locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso,

- utilizzazione di materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984,

- regolazione della larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula,

- definizione degli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici,

- adeguamento degli impianti di produzione del calore,

- dotazione di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.

Dopo gli adeguamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, l'Ente proprietario dovrà presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Per quegli edifici scolastici e locali adibiti a scuole esistenti che siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 1 comma 4 del DM 12/5/2016), vige, invece, l'esenzione dall'obbligo di adeguamento

Gli edifici scolastici che potranno beneficiare di tale esenzione, in base ai dati comunicati dal MIUR nella presentazione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica dello scorso 7 agosto 2015, sono all'incirca il 25% dell'intero patrimonio edilizio.

In realtà anche gli edifici scolastici che rientrano nel rimanente 75% hanno negli anni fruito delle opere di adeguamento al D.M. 26 agosto 1992, effettuate arbitrariamente dagli Enti proprietari, magari in più tempi e senza consultare il Dirigente scolastico di turno.

Di rimando i Dirigenti scolastici hanno nel tempo predisposto il Piano di Emergenza, il Registro delle Verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro l'incendio e, forse non tutti, la Valutazione del Rischio Incendio, da allegare al Documento di Valutazione del Rischio.

Alla luce di questi ragionamenti, la reale portata del D.M. 12 maggio 2015 inizia ad apparire più chiara e meno allarmante.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici dotati di CPI in corso di validità o per i quali sia stata presentata la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sia l'Ente proprietario che il Dirigente scolastico non dovranno aspettarsi degli specifici sopralluoghi ispettivi da parte dei VV.F..

Per tutti gli altri edifici, invece, vi potranno essere dei sopralluoghi ispettivi a partire dal mese di gennaio 2017, a meno che l'Ente proprietario non abbia nel frattempo presentato la SCIA entro il 31-12-2016.

Gli Enti proprietari dovranno quindi darsi da fare per presentare il maggior numero di SCIA, mentre i Dirigenti scolastici dovranno adoperarsi per revisionare, o magari integrare, i loro piani di emergenza, il registro delle verifiche periodiche e la valutazione del rischio incendio. Se quindi i primi sono sicuramente consapevoli del numero di edifici scolastici per i quali devono ancora completare gli adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi,  i secondi si trovano, invece, di fronte al solito problema: se avranno avuto in consegna un edificio a norma, già dotato di CPI, dormiranno sonni tranquilli con la testa tra due cuscini; se viceversa si trovano nella condizione più sfortunata di avere un edificio non adeguato alla normativa, dovranno stare svegli e continuare a camminare sulle braci ardenti, e si dovranno adoperare per redigere e/o reperire tutta la documentazione prevista dal D.M. del 12 maggio 2016: questa parte meno fortunata di Dirigenti  scolastici avrà sicuramente a disposizione un piano di emergenza, avrà nominato e formato gli addetti all'antincendio e all'evacuazione e salvataggio; ma sarà sicuramente meglio riprendere in mano il piano di emergenza e il piano della formazione, per verificare che sia tutto effettivamente aggiornato; inoltre tutti avranno adottato un Registro delle verifiche periodiche, ma in questo caso, ricontrollandolo potrebbe saltare agli occhi che non è completo o che nel corso degli anni non è stato compilato in modo puntuale.

Se poi il Dirigente scolastico, sempre quello sfortunato senza il CPI o la SCIA, prende in mano il Documento di Valutazione dei Rischi, si  potrebbe accorgere che il RSPP della scuola non gli aveva mai prodotto la valutazione del rischio incendio; per il Dirigente scolastico i punti dolenti potrebbero essere quindi almeno due: la valutazione del rischio incendio e il registro delle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro l'incendio.

A questi due punti se ne dovrà purtroppo aggiungere un terzo per il quale il D.S. non è direttamente responsabile: il riferimento è alla solita difficoltà di comunicazione e di scambio di informazioni con l'Ente proprietario.  

Il recepimento del D.M. del 12 maggio 2016 da parte dei Dirigenti scolastici comporterà pertanto la necessità di muovere subito il primo passo chiedendo all'Ente proprietario l'invio di una relazione che informi in modo ufficiale il D.S. sullo stato di avanzamento dell'iter per l'ottenimento del CPI o per la presentazione della SCIA.  Il secondo passo dovrà poi essere quello di chiedere, sempre all'E.P., una copia dell'esame progetto approvato dai VV.F., corredato delle debite informazioni sulle attività non ancora effettuate, in modo che il D.S. possa redigere o aggiornare la valutazione del rischio incendio, con l'ausilio del proprio RSPP.

Nel prossimo articolo verranno trattati i punti seguenti:

  1. la documentazione, riguardante la prevenzione incendi, che il DS deve richiedere all'E.P.
  2. la documentazione che il DS deve avere agli atti, per renderla disponibile ai VV.F. in sede di visita ispettiva
  3. la valutazione del rischio incendio
  4. il registro delle verifiche periodiche

A conclusione del presente articolo, rimane invece da aggiungere una constatazione amara: con il D.M. del 12 maggio 2016 il legislatore sembra abbia tutta l'intenzione da una parte di confermare la strada della semplificazione e dell'alleggerimento del lavoro ispettivo dei VV.F., già intrapresa con il D.P.R.151/2011, e dall'altra di condonare gli interventi  di adeguamento ancora da effettuare, relegandoli al mero rispetto di una regola tecnica obsoleta non aggiornata con l'attuale tecnologia e con le nuove esigenze delle scuole; i Dirigenti scolastici dovranno, invece, continuare a dirigere e gestire l'attività scolastica in edifici  scolastici che non sono sicuri, mentre gli edifici scolastici si troveranno ad avere una sorta di nuova classificazione implicita: edifici di prima classe o di prima scelta, quelli con CPI e SCIA; edifici di seconda classe o di seconda scelta, quelli con i lavori di adeguamento già completati e in attesa di verifica della regolarità della SCIA o del rilascio del CPI; edifici di terza classe o di terza scelta, quelli per i quali  i lavori di adeguamento non sono stati ancora iniziati  o completati.

In questo nuovo panorama di statiche conferme e in attesa dell'ennesima scadenza del 31-12-2016, ci si chiede se mentre da una parte gli utenti delle scuole, cioè gli allievi e le loro famiglie, al momento dell'iscrizione al prossimo anno scolastico dovranno imparare a tenere conto anche della sicurezza dell'edificio nella loro scelta dell'Istituzione scolastica o, all'interno di essa, del plesso scolastico, dall'altra parte gli Enti proprietari potranno continuare a beneficiare di ulteriori proroghe statali della scadenza degli adempimenti della normativa antincendio.

 

 

Ing. Paolo Pieri

 

 

Ministero dell'Interno - Decreto del 12 maggio 2016 - Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.

 

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 



[1] leggasi 'Entri proprietari' degli edifici scolastici, e non certo i 'Dirigenti scolastici' che non hanno nè le competenze decisionali nè il portafoglio per gestire le opere di adeguamento

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