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"Piani di Emergenza esterna: regolamento sulla consultazione del personale"
fonte www.insic.it / Gestione delle Emergenze
01/08/2016 -
Con Decreto interministeriale n.138/2016, il Ministero Ambiente intende regolare le forme di
consultazione sui
piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del
D.Lgs. n.105/2015 (
Seveso III -vedi il nostro aggiornamento).
Il decreto entra in vigore dal 6 agosto ed abroga l'Allegato F (che
disciplinava le forme di consultazione del personale che lavora nello
stabilimento sui Piani di emergenza interna).della Seveso III
Il decreto n.138/2016 era previsto dalla medesima Seveso III all'articolo 20 comma 5; regola le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine. Le consultazioni sono organizzate dal gestore per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, PEI, dalla stesura ai successivi aggiornamenti e revisioni.
In base all' Art. 3 (Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento), il gestore deve consultare il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, (Art. 47 del D.Lgs. n.81/2008). I gestori devono poi comunicare (art. 3 comma 2) almeno quindici giorni prima dell'incontro:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.
All'art. 3 comma 3 si richiede che prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti dovranno incontrare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: dall'incontro viene prodotto un verbale, che diventa parte integrante del PEI, e viene depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro (Art. 3 comma 4) possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del Piano, delle quali il gestore tiene conto e di cui mantiene apposita registrazione nel verbale prodotto durante la riunione congiunta (di cui al comma 3 dell'art. 3).
Riferimenti normativi
DECRETO 6 giugno 2016, n. 138 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149)
(GU n.170 del 22-7-2016)
Vigente al: 6-8-2016
Il decreto n.138/2016 era previsto dalla medesima Seveso III all'articolo 20 comma 5; regola le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine. Le consultazioni sono organizzate dal gestore per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, PEI, dalla stesura ai successivi aggiornamenti e revisioni.
In base all' Art. 3 (Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento), il gestore deve consultare il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, (Art. 47 del D.Lgs. n.81/2008). I gestori devono poi comunicare (art. 3 comma 2) almeno quindici giorni prima dell'incontro:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.
All'art. 3 comma 3 si richiede che prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti dovranno incontrare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: dall'incontro viene prodotto un verbale, che diventa parte integrante del PEI, e viene depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro (Art. 3 comma 4) possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del Piano, delle quali il gestore tiene conto e di cui mantiene apposita registrazione nel verbale prodotto durante la riunione congiunta (di cui al comma 3 dell'art. 3).
Riferimenti normativi
DECRETO 6 giugno 2016, n. 138 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149)
(GU n.170 del 22-7-2016)
Vigente al: 6-8-2016
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