"Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”"
fonte Gazzetta Ufficiale / Normativa
Il decreto-legge, in vigore dal 26 marzo 2020, si compone di 6 articoli:
Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Art. 2 – Attuazione delle misure di contenimento
Art. 3 – Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
Art. 4 – Sanzioni e controlli
Art. 5 – Disposizioni finali
Art. 6 – Entrata in vigore
Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in
aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del
predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere
adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza,
domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo
e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori
comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio
nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti
che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia
infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del
territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora
per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate
positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e
religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,
discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali,
centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di
aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e
di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la
possibilita’ di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la
possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche
se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di svolgimento degli
allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti autorita’
statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la
soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne,
anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ delle
istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’
per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di
esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di attivita’ in
modalita’ a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o
chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia
delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle
amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’
indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive
finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici
e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’ ultimata
la valutazione dei candidati e la possibilita’ di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al
dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da
espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con
obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire
il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al
pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di alimenti
e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni,
nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi
di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre
il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di
quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli,
alimentari e di prima necessita’;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti
penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanita’ o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa assunzione
da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare
assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
per i servizi di pubblica necessita’, laddove non sia possibile
rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione
individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita’
economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata
a autorita’ pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto
lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza
dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia
assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica
utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito,
senza formalita’, le parti sociali interessate.
Art. 2 – Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o piu’ decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della
difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche’ i presidenti delle regioni interessate,
nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio
nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi’
adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso
in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche
regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio
nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e
gli altri ministri competenti per materia. Per i profili
tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita’, i
provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma,
il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del
dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale
momento, in casi di estrema necessita’ e urgenza per situazioni
sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base
dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente
previsti le misure gia’ adottate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla
stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il
controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni
caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte
dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a
norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da
lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 3 – Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia
limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario
verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono
introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui
all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di
loro competenza e senza incisione delle attivita’
produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto
con le misure statali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi’
agli atti posti in essere per ragioni di sanita’ in forza di poteri
attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
Art. 4 – Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma
1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o
da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni
di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni
sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v),
z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura
ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo
2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni
delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorita’ che le
hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove
necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria
dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di
sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata
nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del
codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi
dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a
sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite
dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da
euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e,
ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo
provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 5 – Disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita’ ivi previste mediante utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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