"Servizio prevenzione e protezione: nuova prassi UNI 87:2020."
fonte Salute e sicurezza sul lavoro / Linee Guida
Nelle aziende il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) si può definire come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori. Composto dal RSPP ( Responsabile del Servizio) e, laddove nominati, dagli ASPP (addetti), i componenti del SPP devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali che sono specificati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ed è lo stesso decreto all’art.33 comma 1 a declinare i vari compiti generali a cui il SPP deve provvedere:
- “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire informazioni ai lavoratori”.
E dunque le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione sono “sia di tipo tecnico sia gestionale, organizzativo e relazionale e risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione”.
A sottolineare in questo modo l’importante ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione e a fornire delle indicazioni metodologiche - “utili a orientare sia il Datore di Lavoro sia il Servizio di Prevenzione e Protezione, che interagiscono in un rapporto sinergico e fiduciario, nella stima di massima dell’impegno previsto per svolgere le attività pianificate e programmate, tenendo conto del livello di rischio, della dimensione dell’organizzazione e di eventuali altri fattori” – è una nuova Prassi di riferimento, la UNI/PdR 87:2020 dal titolo “ Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.
La prassi di riferimento fornisce, dunque, elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo che tale prassi di riferimento non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha firmato un accordo di collaborazione con UNI.
Inoltre le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, “tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate”.
Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:
- I contenuti della nuova prassi di riferimento UNI
- Le attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione
- Il controllo, la verifica delle misure e la gestione delle procedure
- L’indice del documento
Nella prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 - elaborata dal Tavolo “Servizio Prevenzione e Protezione” condotto da UNI – si individuano le attività tipiche che vengono svolte da un servizio di prevenzione e protezione valide generalmente per tutte le realtà aziendali.
In particolare nella prima parte della UNI/PdR sono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, mentre nella seconda parte tali attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.
La prassi di riferimento è dunque elaborata per delineare, “anche in un approccio sistemico, le attività prevalenti (indicative e non esaustive) da effettuare per dare attuazione ai compiti elencati nell’art. 33 comma 1 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 81/2008”. E le attività sono raggruppate in “aree di intervento” che “facilitano una lettura tematica” e si articolano in “compiti” che concretamente “devono essere svolti dal SPP per conto di DL”.
Si indica che l’ impegno e il tempo del SPP da dedicare allo svolgimento delle attività, “dipende da diversi fattori: dimensioni aziendali, complessità/semplicità organizzativa, tipologia rischi presenti in relazione alla attività produttiva svolta dall’organizzazione/azienda, il contesto territoriale di riferimento, livello di conformità alle leggi e regolamenti e cultura organizzativa”.
Le attività tipiche del servizio di prevenzione e protezioneRimandando ad un futuro approfondimento la presentazione dell’approccio per processi, ci soffermiamo oggi su alcune attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione.
In particolare i compiti del SPP, di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, sono dettagliati in una tabella ove sono elencate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP. Ne riprendiamo alcune parti.
Una prima area di intervento è l’ analisi del contesto organizzativo.
È necessario “esaminare l’assetto organizzativo e la coerenza rispetto alle responsabilità e agli incarichi, aggiornare i documenti relativi a: nomine, designazioni e incarichi specifici degli addetti”.
Questi i compiti relativi all’acquisizione e analisi della seguente documentazione:
- “Statuto della società/ente
- Delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Attribuzione degli incarichi a dirigenti e preposti
- Organigramma aziendale
- Descrizione del ciclo produttivo e delle attività svolte all’interno dell’organizzazione
- Eventuali deleghe
- Nomine dei componenti del SPP, del medico competente, degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, ecc.
- Visura camerale”.
Veniamo alla individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione. L’attività consiste nell’individuare “leggi e norme in materia di sicurezza applicabili al sistema e acquisire la documentazione tecnica, autorizzativa e certificativa per verificarne la rispondenza”.
I compiti consistono dunque nella individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione, nell’aggiornamento legislativo e trasmissione delle informazioni con relativi suggerimenti operativi alle funzioni aziendali interessate e nella “acquisizione e analisi della documentazione (tecnica, autorizzativa e certificativa) relativa a:
- luoghi e ambienti di lavoro (agibilità, relazioni di adeguatezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell’All.4 D.Lgs. 81/2008, analisi ambientali, eventuali deroghe per lavori in seminterrati, notifica ex art.67 D.Lgs 81/2008)
- documentazione relativa alla prevenzione incendi (SCIA prevenzione incendi, progetti approvati dai Comandi provinciali VVF, eventuali CPI ecc.)
- macchine, attrezzature, impianti e mezzi aziendali (dichiarazioni di conformità delle macchine, verbali di collaudo, manuali d’uso di manutenzione, verbali di verifica delle attrezzature di cui all’All. VII, ecc.)
- impianti tecnologici (dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra, verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, verbale di verifica periodica dell’impianto in luoghi a rischio di esplosione, ecc.)
- sostanze e miscele (schede dati di sicurezza, documentazione sul rispetto delle norme REACH e CLP, analisi ambientali)
- formazione dei lavoratori (progetto formativo condiviso con l’OPP competente, registri e attestati dei corsi di formazione
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori (protocollo sanitario elaborato dal medico competente, giudizi di idoneità, comunicazioni all’INAIL – Organi di vigilanza, analisi statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, denunce di malattie professionali, ecc.)”
- gestione della sicurezza negli appalti (qualificazione delle imprese: acquisizione dei documenti previsti dall’art. 26. In aggiunta, possibile di richiesta di documenti come il DURC; scambio di informazioni con le imprese appaltatrici; verbali di coordinamento, ecc.)”.
Veniamo all’area di intervento relativa alla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (“valutazione dei rischi al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR”).
Questi i compiti relativi alla predisposizione/redazione/aggiornamento del DVR:
- “Analisi delle attività e dei processi, indagine di riscontro - sopralluogo
- Individuazione dei pericoli e indagine di riscontro - sopralluogo
- Valutazione dei rischi individuati e indagine di riscontro – sopralluogo
- Sopralluogo nei luoghi di lavoro col medico competente e/o RLS
- Coinvolgimento del MC nelle attività di Valutazione del Rischio
- Acquisizione del protocollo sanitario dal medico competente predisposto sulla base della valutazione dei rischi (anche in occasione della riunione periodica, come da art. 35 D.Lgs. 81/2008) e degli eventuali registri di esposti”.
Riguardo all’ individuazione e pianificazione delle misure e interventi di prevenzione e protezione da attuare (“definizione delle misure di prevenzione e protezione al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR”), questi sono i compiti riportati nella tabella:
- “Individuazione delle misure tecniche-organizzative-gestionali per la riduzione o laddove possibile l’eliminazione dei rischi
- Elaborazione delle procedure di salute e sicurezza adottate/da adottare
- Elaborazione delle procedure per la gestione delle emergenze
- Predisposizione, unitamente al medico competente, delle procedure per la corretta gestione del primo soccorso”.
Veniamo poi all’importante “ attuazione, controllo operativo e verifica delle misure di prevenzione e protezione delle misure generali di tutela pianificate e della loro efficacia”.
Si tratta di “pianificare ed effettuare verifiche documentali e/o in sito per l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, dell’uso dei DPI, degli impianti, della segnaletica e delle
procedure”.
La tabella riporta indicazioni per le verifiche da svolgere riguardo a vari ambiti.
I luoghi di lavoro:
- “della relazione descrittiva del rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV D.Lgs.81/2008
- della validità della SCIA-CPI e/o del rispetto delle prescrizioni;
- delle relazioni relative ai monitoraggi degli agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici.
Le attrezzature di lavoro:
- del censimento attrezzature marcate CE o conformi all'allegato V D.Lgs.81/2008;
- della adeguatezza delle attestazioni e delle dichiarazioni;
- della verifica periodica dell’adeguatezza;
- della manutenzione periodica ai dispositivi di sicurezza;
- del censimento delle apparecchiature a pressione, gas, vapore, riscaldamento, sollevamento;
- delle eventuali omologazioni e delle verifiche periodiche.
L’ uso dei DPI e DPC:
- dell'idoneità dei DPI e dei DPC.
Gli impianti e le apparecchiature elettriche:
- delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e delle denunce dell'impianto di messa a terra, degli impianti in aree a rischio di esplosione (Direttiva ATEX) e degli impianti a protezione delle scariche atmosferiche
- dell’effettuazione dei controlli periodici e delle verifiche periodiche in impianti di messa a terra, in zona ATEX e protezione scariche atmosferiche.
La segnaletica di sicurezza:
- dell’idoneità della segnaletica di sicurezza (orizzontale, verticale, acustica, luminosa, tattile, verbale e gestuale).
Le procedure:
- dell’adeguatezza di procedure e/o istruzioni operative e/o quant’altro necessario a disciplinare emergenze ed evacuazioni, lavori in spazi confinati, lock-out tag-out (LOTO), lavori elettrici, lavori in quota, lavoro isolato, consegna e manutenzione dei DPI, attività di aggiornamento dei registri (antincendio, ecc.).
Rischio da stress lavoro-correlato:
- dei passaggi previsti dalla Intesa della Commissione Consultiva Permanente (Lettera circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2010 e s.m.i.) e del percorso metodologico adottato dalla azienda per la valutazione di questo specifico fattore di rischio.
Rischi legati a differenze di genere, età, provenienza geografica e specificità contrattuali:
- della presenza di adeguate informazioni legate a queste caratteristiche dei lavoratori che necessitano di misure di prevenzione e protezione mirate”.
Chiaramente il documento indica che le attività di verifica indicate “sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo”.
Veniamo, infine, brevemente alla gestione delle procedure organizzative, gestionali e operative interne e di rapporto con le autorità e i fornitori.
Il documento si sofferma sui compiti relativi alle seguenti attività:
- Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo
- Fornire assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi infortunistici
- Esaminare ed aggiornare la documentazione della sicurezza in caso di fornitura di beni e servizi (DUVRI)
- Rapportarsi con gli uffici legali e/o acquisti, ecc. nonché partecipare alle riunioni di coordinamento in caso di cantieri interni all’azienda
- Gestire i DPI
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che, riguardo alle attività tipiche e ai compiti del SPP, si sofferma anche su:
- Gestione delle procedure inerenti i processi di formazione, comunicazione (interna ed esterna), informazione, consultazione e partecipazione
- Riesame periodico, analisi e valutazione dei dati di monitoraggio e controllo. Rilevazione di non conformità, infortuni, incidenti e anomalie
- Identificazione delle azioni correttive e migliorative ai fini del miglioramento continuo
Concludiamo pubblicando l’indice della prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020:
INTRODUZIONE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
3 TERMINI E DEFINIZIONI
4 PRINCIPIO
5 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
5.1 ATTIVITÀ TIPICHE 7
5.2 APPROCCIO PER PROCESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SPP
6 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO ANNUO DI UN ERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
APPENDICE – STIMA DELL’IMPEGNO ANNUO PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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