"Nuove istruzioni per le verifiche degli apparecchi di sollevamento materiali"
fonte INAIL / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
Non è la prima volta che l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si sofferma sulle istruzioni per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile.
Lo aveva già fatto nel 2017 con diversi documenti che avevano l’intento di “ proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica” – di competenza dell’Inail - definendo “ modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti”, anche “ al fine di garantire all’utenza indicazioni e comportamenti coerenti”. E l’Istituto ha presentato, anche più recentemente, altri documenti sulla prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile.
Confermando gli intenti già dichiarati il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail ha pubblicato, in aggiornamento di quanto indicato nel 2017, un nuovo documento dal titolo “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.
Il documento - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto) - descrive in dettaglio le macchine movimento terra e i carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi e i caricatori per la movimentazione di materiali”. Inoltre, come indicato nella premessa del documento, “ne illustra le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica)”.
Gli obblighi del datore di lavoro e la periodicità delle verifiche
Come ricordato anche nel documento del 2017, il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, “provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego; in particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo la frequenza di verifica si riduce”.
Il documento riporta l’indicazione delle periodicità prescritte per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile:
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo: verifica annuale;
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifica biennale;
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifica annuale.
Rimandiamo alla lettura del documento per l’individuazione dei settori di impiego indicati nell’allegato VII del d.lgs. 81/2008 (si può far riferimento alla nota prot. 15/VI/0021784 dell’11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego).
Le indicazioni sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento
Si indica poi che gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile “rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’art. 194 del dpr 547/55. La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.
Nelle note si segnala anche che la legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, “ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Nel caso di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, “il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per gli apparecchi di sollevamento mobili marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà procedere ad inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola”.
Si indica poi che apparecchi di sollevamento mobili, “ già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima della data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora ISPESL o dall’Inail, come previsto dalle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n. 162054/97 e alla successiva Circolare M.L.P.S. n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di Inail, che s’impegna a provvedere quanto prima, qualora non fosse già stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’inserimento nella banca dati”.
Rimandiamo i lettori, anche in questo caso, alla lettura del documento Inail che fornisce informazioni sulle attrezzature di sollevamento che rientrano o non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/2008.
Concludiamo riportando l’indice del documento “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.
1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: macchine movimento terra
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica macchine movimento terra
4.3 Verbale di prima verifica periodica macchine movimento terra
5. Campo d’applicazione: caricatori per movimentazione di materiali
5.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
5.2 Scheda tecnica caricatori per la movimentazione di materiali
5.3 Verbale di prima verifica periodica caricatori per movimentazione di materiali
6. Campo d’applicazione: carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti
6.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
6.2 Scheda tecnica carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti
6.3 Verbale di prima verifica periodica carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti
Appendice - Liste di controllo
Appendice - Documentazione
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