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"Chi è il Produttore di rifiuti? normativa e giurisprudenza a confronto "
fonte insic.it / RIFIUTI
29/09/2020 -
Il produttore di rifiuti secondo il Testo Unico Ambientale
Il D.Lgs. 152/2006 all'
art. 183, comma 1, lettera f),
nella sua attuale versione, definisce il produttore come "colui la cui
attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui
operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che
hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore)".
Il testo originario della legge fino al 14 agosto 2015, ossia il giorno precedente l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2015, definiva invece "produttore di rifiuti":
• il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)
• chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Dunque, la modifica apportata riguardava la nozione di "produttore iniziale", nell'ambito della quale veniva aggiunto il riferimento al "soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (di rifiuti) e non può non rilevarsi come la nuova figura inclusa nella definizione di produttore iniziale non fosse descritta in modo chiaro e preciso!
L'individuazione del secondo soggetto quale produttore deriva dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, fin dal 2005, aveva introdotto una linea di individuazione estensiva del produttore di rifiuti che coinvolgeva in tale definizione non solo il soggetto dalla cui attività concretamente origina il rifiuto, ma anche "il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione" individuando, in questa seconda definizione, il soggetto "committente" i lavori eseguiti dal produttore effettivo. Nel merito va detto che la Suprema Corte non ha mantenuto tale linea invariata nel tempo, anzi, le pronunce che distinguono nettamente le responsabilità del produttore effettivo da quelle del committente sono, per quanto a noi noto, in numero superiore a quelle in cui è stata mantenuta la linea estensiva. Ciò induce a dedurre che l'individuazione di una responsabilità di produzione rifiuti nel committente i lavori fosse specifica e idonea ai singoli fatti su cui in tale termine la Suprema Corte si era effettivamente espressa. Va inoltre osservato che tutte le sentenze della Suprema Corte riguardano attività di costruzione/demolizione e quindi esclusivamente attività cantieristiche edili.
Non riteniamo necessario aggiungere altro fatta salva l'evidenza che il riferimento dell'azione produttiva era ed è ristretto ad un'attività d'opera e quindi fattiva, reale, concreta.
Nel titolo I, ove sono contenute le disposizioni di carattere generale, ossia valide per la gestione delle terre e rocce da scavo, a prescindere dalla loro qualifica come sottoprodotti, rifiuti o materiali da ritenersi esclusi dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/06, è infatti presente l'art. 2 comma 1, lett. r), che definisce produttore "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo".
Il produttore di rifiuti secondo il Testo Unico Ambientale
Il D.Lgs. 152/2006 all'
art. 183, comma 1, lettera f),
nella sua attuale versione, definisce il produttore come "colui la cui
attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui
operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che
hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore)". Il testo originario della legge fino al 14 agosto 2015, ossia il giorno precedente l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2015, definiva invece "produttore di rifiuti":
• il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)
• chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Dunque, la modifica apportata riguardava la nozione di "produttore iniziale", nell'ambito della quale veniva aggiunto il riferimento al "soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (di rifiuti) e non può non rilevarsi come la nuova figura inclusa nella definizione di produttore iniziale non fosse descritta in modo chiaro e preciso!
Produttori di rifiuti e soggetti "committenti" di attività edilizie o di attività di manutenzione: cosa dice la giurisprudenza?
La modifica normativa sembrava riaprire una questione che era già stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza nel passato e cioè la questione di chi debba considerarsi produttore del rifiuto nell'ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d'opera, affidi ad altro soggetto l'esecuzione, sul medesimo bene, di un'attività dalla quale originano rifiuti, cioè per intenderci, tutti i soggetti "committenti" di attività edilizie o di attività di manutenzione.L'individuazione del secondo soggetto quale produttore deriva dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, fin dal 2005, aveva introdotto una linea di individuazione estensiva del produttore di rifiuti che coinvolgeva in tale definizione non solo il soggetto dalla cui attività concretamente origina il rifiuto, ma anche "il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione" individuando, in questa seconda definizione, il soggetto "committente" i lavori eseguiti dal produttore effettivo. Nel merito va detto che la Suprema Corte non ha mantenuto tale linea invariata nel tempo, anzi, le pronunce che distinguono nettamente le responsabilità del produttore effettivo da quelle del committente sono, per quanto a noi noto, in numero superiore a quelle in cui è stata mantenuta la linea estensiva. Ciò induce a dedurre che l'individuazione di una responsabilità di produzione rifiuti nel committente i lavori fosse specifica e idonea ai singoli fatti su cui in tale termine la Suprema Corte si era effettivamente espressa. Va inoltre osservato che tutte le sentenze della Suprema Corte riguardano attività di costruzione/demolizione e quindi esclusivamente attività cantieristiche edili.
Produttori di rifiuti e responsabilità
Con l'introduzione di un secondo soggetto nella nozione di produttore (il produttore iniziale) diventava poi definitivamente legge anche un principio già affermato dalla giurisprudenza ("responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo o nel consumo di beni da cui originano i rifiuti"), che aveva esteso la nozione di produttore di rifiuti anche al "soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione", ovvero il committente dei lavori eseguiti dal produttore effettivo.Non riteniamo necessario aggiungere altro fatta salva l'evidenza che il riferimento dell'azione produttiva era ed è ristretto ad un'attività d'opera e quindi fattiva, reale, concreta.
Produttore dei rifiuti nel settore delle terre e rocce da scavo
Per finire, due anni più tardi, nel giugno del 2017, con il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, il Legislatore tornava sulla nozione di produttore iniziale di rifiuti, anche se con riferimento all'ambito della disciplina speciale della gestione delle terre e rocce da scavo.Nel titolo I, ove sono contenute le disposizioni di carattere generale, ossia valide per la gestione delle terre e rocce da scavo, a prescindere dalla loro qualifica come sottoprodotti, rifiuti o materiali da ritenersi esclusi dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/06, è infatti presente l'art. 2 comma 1, lett. r), che definisce produttore "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo".
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