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"MANO PESANTE SULLA PRIVACY"

fonte Italia Oggi / Privacy

06/02/2009 -

Il decreto milleproroghe (dl n. 207 del 30dicembre2008) ha provveduto a inasprire notevolmente le sanzioni in materia di tutela della riservatezza di cui al codice della privacy approvato con d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Emerge un quadro preoccupante in termini sanzionatori in quanto è abbastanza facile incappare in sanzioni elevate. Si pensi, per esempio, alle violazioni in materia di informativa sulla privacy: potrebbe essere comminata, in caso di ispezione, una sanzione a partire da € 6.000,00 sino a € 36.000,0, oppure al trattamento dei dati effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza che prevede una sanzione variabile tra un minimo di € 20.000.00 a un massimo di €120.000.00 (per una sintesi del nuovo apparato sanzionatorio si veda la tabella).

Casi di minor gravità: se le violazioni di omessa o inidonea informativa, di cessione di dati, di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, di omessa o incompleta notificazione, di omessa informazione o esibizione di documentazione al Garante sono di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a due quinti.

Caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni: nel caso di più violazioni di un o di più disposizioni, ad eccezione della diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, della violazione delle disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico e dell’omessa informazione o esibizione di documentazione al Garante, commesse   anche in tempi diversi in relazioni a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Casi di maggior gravità: In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui sopra sono applicati in misura pari al doppio.

L’EMENS FISCALE SLITTA A GENNAIO 2010

Il termine di decorrenza, stabilito per l’avvio del cosiddetto Emens fiscale, inizialmente fissato al gennaio 2009, è prorogato al gennaio 2010. Tale ulteriore adempimento in capo al sostituto d’imposta è stato introdotto dalla legge Finanziaria 2008, con l’intento di semplificare la dichiarazione annuale cui sono tenuti i sostituti d’imposta. Ricordiamo che l’obbligo della denuncia mensile è stato introdotto nel 2005 e che, sino a oggi, il modello accoglie sostanzialmente i dati riguardanti le posizioni previdenziali dei lavoratori

Con l’Emens fiscale, verranno, invece, riportati, oltre che i dati retributivi, le informazioni necessarie:

• per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;

• per il calcolo dei contributi

• per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;

• per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

REGIONALIZZAZIONE DELL’IRAP

Le disposizioni in tema di «regionalizzazione dell’Irap», già previsto dalla Finanziaria per il 2008, è prorogato al 1° gennaio 2010. La norma di legge prevede che l’imposta regionale sulle attività produttive (rap) deve assumere la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (ora 2010), deve essere istituita con legge regionale. Resta comunque ferma l’indeducibilità dell’Irap delle imposte statali.

Le sanzioni per la violazione della privacy

Violazione delle disposizioni In materia dl informativa agli interessati da 6.000,00 a 36.000,00 euro

Cessione dei dati In violazione della disposizione specifica che autorizza espressamente la cessione, sia in violazione di altre disposizioni del codice in materia di trattamento del dati da 10.000,00 a 60.000,00 euro

Violazione delle disposizioni in materia di diffusione del dati personali idonei a rivelare lo stato di salute da 1 000 00 a 6 000 00 uro

Trattamento dei dati effettuato In violazione delle misure minime dl sicurezza da 20.000,00 a 120.000,00 euro, con esclusione della possibilità del pagamento della sanzione In misura ridotta. Resta ferma la sanzione penale dell’arresto fino a due anni

Trattamento Illecito del dati da 20.000,00 a 120.000,00 euro

Inosservanza delle prescrizioni dei Garante dell’adozione di misure necessarie a rendere il trattamento conforme alle prescrizioni di legge da 30 000 00 a 180 000 00 euro

Inosservanza del divieto, con possibilità di disporne il blocco, da parte del Garante, di trattare i dati, nei casi dl trattamento illecito o non corretto da 30 000 00 a 180 000 00 euro

Violazione delle disposizioni in materia dl conservazione di alcuni dati di traffico telefonici e telematici da 10 00000 a 50 000 00 euro

Omessa o infedele notificazione in ordine al trattamento del dati da 20.000,00 a 120.000,00 euro

Omessa fornitura dl informazioni ed esibizione di documenti richiesti dal Garante da 10.000,00 60.000, 00euro

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