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"LO STRESS NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DAL 16 MAGGIO"

fonte Italia Oggi / Normativa

06/02/2009 -

Con l’art. 32 del decreto legge n. 207/08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, sono state fissate delle proroghe al 16 maggio anche in tema di sicurezza del lavoro, quali:

1) la sola valutazione dei rischi limitatamente però a quelli derivanti da stress lavoro-correlato;

2) la comunicazione ai fini informativi all’Inail e Ipsema degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Continua invece a trovare applicazione l’obbligo di annotare detti infortuni sul registro degli infortuni (termine già previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.lgs. 81/2008 e prorogato al l gennaio 2009 dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 129/2008);

3) l’allegazione al contratto di appalto del documento unico di valutazione del rischio interferenziale, obbligo previsto dall’articolo 26,comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 e prorogato al 1° gennaio 2009 dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 129/2008; ed è utile rilevare che i contratti privi di questo allegato saranno nulli per contrasto con norme imperative di legge;

4) il divieto di effettuazione della sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva prevista dall’articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008 (che quindi pertanto potrà essere effettuata fino al 16 maggio 2009);

5) l’indicazione della data certa sul documento della sicurezza.

La sorpresa del decreto. Ha destato sorpresa fra gli addetti ai lavori l’esclusione all’ultimo momento dal decreto della proroga al 30 giugno degli obblighi di cui all’art. 306, comma 2, del decreto legislativo ti. 81/08 (noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Questa norma così recita: «Le disposizioni dì cui agli artt. 17,comma 1 , lettera a) (obblighi del datore di lavoro non delegabili) e 28 (oggetto della valutazione dei rischi) nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad essi rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo ti. 81/08».

La rilevanza della valutazione dei rischi Andrà precisato che in base al decreto legislativo n. 626/94, la valutazione dei rischi aziendali, ai fini della sicurezza del lavoro, è il primo obbligo che un datore di lavoro deve assumere fin dall’inizio dell’attività. Detto onere viene assolto con il documento tecnico relativo, che nelle imprese fino a 10 dipendenti può essere attivate con autocertificazione (in attesa che il ministero del lavoro renda noto lo standard ufficiale). Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/08 detto documento andava aggiornato alla luce delle relative nonne (vedi artt. 17 e 28) con data certa rilevabile dalla sottoscrizione del responsabile della prevenzione, del responsabile dei lavoratori e del medico competente. In sostanza con il 2009 l’originario documento dovrà essere dalle ditte aggiornato con le dovute integrazioni.

La paura delle sanzioni. Come più volte scritto, il decreto n. 81/08 ha ipotizzato una serie di sanzioni penali che hanno spaventato giustamente i responsabili delle imprese per le innumerevoli ipotesi di arresti o comunque con ipotesi di contravvenzioni oblabili con importi elevatissimi. Per quanto riguarda l’omessa valutazione dei rischi (vedi artt. 17 e 28), questa è sanzionata dall’art. 55 con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro ipotizzabile, con la regolarizzazione, la sanzione pecuniaria di 1/4 del massimo di 15.000 pari a 3.750 euro (vedi oblazione art. 24 del decreto legislativo n. 758/1994).

Conclusioni. I decreti legge entrano in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e devono esse re convertiti in legge entro 60 giorni. Non è difficile prevedere che in sede di conversione del decreto siano inserite delle modifiche ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha in corso delle trattative con le parti sociali e ha più volte manifestato l’intenzione del governo di apportare delle modifiche al Testo unico sulla sicurezza del lavoro. Pertanto è probabile che nel corso del 2009 vengano approvate altre novità, ma resta sempre in prima linea l’obbligo di una maggior cultura in materia sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori.

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