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"Sottoprodotti, nozione più ampia"

fonte Italia Oggi / Ambiente

09/02/2009 -

Entro il 12 dicembre 2010 dovranno essere considerate sottoprodotti, invece che rifiuti, anche le materie e le sostanze che necessitano di un trattamento industriale per poter essere riutilizzate e non solo, dunque, quelle che hanno sin dall’inizio le stesse caratteristiche delle normali merci, come prevede il «Codice ambientale» italiano (D.lgs. 152/2006). A imporlo è la nuova direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti (Guue 22 novembre 2008 n. L 312), che ha cristallizzato in norma di diritto oggettivo una definizione, quella di «sottoprodotto», nata e vissuta fino a oggi come elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea. Il gap Ue/Italia. La definizione comunitaria di sottoprodotto, alla quale gli stati Ue dovranno adeguarsi entro il 2010, promette dunque di allargare il novero dei beni originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione che potranno essere reimmessi in un nuovo processo industriale senza passare dallo status di «rifiuto». Attualmente, - infatti, in base al D.lgs. 152/2006 possono essere considerati «sottoprodotti» solo le materie che possiedono fin dalla loro origine le caratteristiche merceologiche proprie dei comuni beni, mentre quelle che necessitano di un trattamento per acquisire tale status sono considerate rifiuti, imponendo alle imprese che le processano di munirsi dell’autorizzazione amministrativa alla loro gestione durante tale metamorfosi. La «normale pratica industriale». Il gap tra la norma nazionale e quella comunitaria è rilevabile dal confronto delle due diverse condizioni richieste dalle norme in riferimento alla «riutilizzabilità» delle sostanze. Ossia da quella recata dall’articolo 183, comma 1, lettera p) del D.lgs. 152/2006 il quale chiede che le sostanze e i materiali «non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivo a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale (...) ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione» e quella prevista invece dall’articolo 5 della direttiva 2008/98/Ce che invece si accontenta del fatto che la «sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale». Per l’Ue, dunque, dovranno essere gestite come rifiuti soltanto le materie e le sostanze che necessitino, per essere riutilizzate, di un trattamento diverso da quello delle «normali pratiche industriali», mentre tutte le altre potranno continuare a essere gestite come merci in tutte le fasi della filiera. La «certezza del reimpiego». La nozione comunitaria di sottoprodotto appare più elastica di quella nazionale anche sotto il profilo della «certezza» del reimpiego, laddove il D.lgs. 152/2006 impone che esso debba essere definito «sin dalla fase della produzione», sia «integrale» e «avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente.

 

Direttiva 2008/98/Ce                           DIgs 152/2006

(articolo 5)                                          (art. 183, com. 1, lettera p)

• Sostanza od oggetto derivante         • Sostanze e materiali dei quali il

da un processo di produzione il          produttore non intende disfarsi

cui scopo primario non è la sua           e che soddisfano le seguenti

produzione e che soddisfano le          condizioni:

seguenti condizioni:                            1) siano originati da un processo

1. è certo che la sostanza o l’oggetto non direttamente destinato alla

sarà ulteriormente utilizzata/o;            loro produzione;

2. la sostanza o l’oggetto può es-        2) il loro impiego sia certo, sin dalla

sere utilizzata/o direttamente             fase della produzione, integrale

senza alcun ulteriore trattamen-          e avvenga direttamente nel cor

to diverso dalla normale pratica          so del processo di produzione o

industriale;                                          di utilizzazione preventivamente

3. la sostanza o l’oggetto è pro-          individuato e definito;

dotta/o come parte integrante di         3) soddisfino requisiti merceologici

un processo di produzione e               e di qualità ambientale idonei a

4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia     garantire che il loro impiego non

la sostanza o l’oggetto soddi-                         dia luogo ad emissioni e ad im

sfa, per l’utilizzo specifico, tutti         patti ambientali qualitativamente e

i requisiti pertinenti riguardanti          quantitativamente diversi da quelli

i prodotti e la protezione del-             autorizzati per l’impianto dove sono

la salute e dell’ambiente e non            destinati ad essere utilizzati;

porterà a impatti complessivi             4) non debbano essere sottoposti a

negativi sull’ambiente o la salu-          trattamenti preventivi o a trasfor

te umana. -                                          mazioni preliminari per soddisfare

i requisiti merceologici e di qualità

• Sulla base delle condizioni citate la             ambientale, ma posseggano tali

Commissione Ue potrà adottate         requisiti sin dalla fase della pro-

misure per stabilire i criteri da sod-     duzione;

disfare affinché alcune sostanze o      5) abbiano un valore economico di

oggetti specifici siano considerati       mercato.

sottoprodotti

 

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