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"Nuove norme sui mangimi animali"
fonte La Libertà / Sicurezza alimentare
16/02/2009 - Prescrizioni in materia di etichettatura, tra cui l'obbligo di indicare in ordine decrescente l'elenco delle materie prime impiegate, tutelando però il segreto delle "ricette". Indicazioni con il tipo di materie prime vietate e istituzione di un catalogo di quelle autorizzate: sono le novità in materia di norme sui mangimi animali appena approvate dal Parlamento europeo con 543 voti favorevoli, 8 contrari e 26 astensioni. Allineando le norme su quelle disposte per i prodotti alimentari destinati al consumo umano, l'obiettivo è di garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica, un'informazione adeguata agli utilizzatori e ai consumatori, e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno. Il fatturato annuo dell'industria comunitaria dei mangimi composti, inclusi gli alimenti per animali da compagnia, ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi. La produzione zootecnica rappresenta il 50% circa della produzione agricola nell'UE e l'alimentazione animale costituisce il principale fattore di costo per i cinque milioni di allevatori di bestiame.
I mangimi potranno essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali. Saranno i produttori a dover garantire che i loro mangimi siano sani, genuini, di qualità, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile, nonché etichettati, imballati e presentati conformemente alle nuove disposizioni. I mangimi dovranno inoltre essere conformi alle riserve tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici indicati, mentre altre componenti vengono espressamente escluse. Tra le materie prime vietate figurano feci, urine nonché il contenuto del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fito-farmaceutici e prodotti derivati, legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione, tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali, rifiuti urbani solidi (come quelli domestici) e, infine, imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare. L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non dovranno indurre l'utilizzatore in errore su natura, metodo di fabbricazione o di produzione, proprietà, composizione, quantità, durata, specie o categorie di animali cui sono destinati. Tuttavia, l'etichettatura e la presentazione delle materie prime dei mangimi e dei mangimi composti potranno richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di sostanze specifiche. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti potranno essere immessi sul mercato solo se l'etichetta riporta il tipo di mangime ("materia prima per mangimi", "mangime completo" o "mangime complementare"), il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura, il numero di riconoscimento dello stabilimento della persona responsabile per l'etichettatura, il numero di riferimento della partita o del lotto, il quantitativo netto, l'elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura "additivi" e il tenore d'acqua. Ci sono poi prescrizioni supplementari obbligatorie per i mangimi composti, con l'indicazione della specie animale o la categoria di animali cui sono destinati, le istruzioni per un loro uso corretto che indichino l'esatta destinazione e l'indicazione della data di conservazione minima. Inoltre, sull'etichetta dovrà figurare l'elenco delle materie prime in ordine decrescente di peso. L'acquirente potrà inoltre chiedere al fabbricante ulteriori informazioni sui dati quantitativi se le percentuali in peso delle materie prime non sono indicate sull'etichetta: quest'informazione non potrà più essere rifiutata. Ma a tutela dei diritti di proprietà intellettuale del produttore potrà restare segreta l'esatta composizione del composto. Le norme saranno meno rigide per i mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, eccetto per gli animali da pelliccia: l'indicazione del nome specifico della materia prima potrà essere sostituita da quello della sua categoria. Saranno ammesse pratiche di indicazioni facoltative sulle etichette, basate sulle prassi esistenti.
Rappresentanza a Milano
della Commissione Europea
I mangimi potranno essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali. Saranno i produttori a dover garantire che i loro mangimi siano sani, genuini, di qualità, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile, nonché etichettati, imballati e presentati conformemente alle nuove disposizioni. I mangimi dovranno inoltre essere conformi alle riserve tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici indicati, mentre altre componenti vengono espressamente escluse. Tra le materie prime vietate figurano feci, urine nonché il contenuto del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fito-farmaceutici e prodotti derivati, legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione, tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali, rifiuti urbani solidi (come quelli domestici) e, infine, imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare. L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non dovranno indurre l'utilizzatore in errore su natura, metodo di fabbricazione o di produzione, proprietà, composizione, quantità, durata, specie o categorie di animali cui sono destinati. Tuttavia, l'etichettatura e la presentazione delle materie prime dei mangimi e dei mangimi composti potranno richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di sostanze specifiche. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti potranno essere immessi sul mercato solo se l'etichetta riporta il tipo di mangime ("materia prima per mangimi", "mangime completo" o "mangime complementare"), il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura, il numero di riconoscimento dello stabilimento della persona responsabile per l'etichettatura, il numero di riferimento della partita o del lotto, il quantitativo netto, l'elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura "additivi" e il tenore d'acqua. Ci sono poi prescrizioni supplementari obbligatorie per i mangimi composti, con l'indicazione della specie animale o la categoria di animali cui sono destinati, le istruzioni per un loro uso corretto che indichino l'esatta destinazione e l'indicazione della data di conservazione minima. Inoltre, sull'etichetta dovrà figurare l'elenco delle materie prime in ordine decrescente di peso. L'acquirente potrà inoltre chiedere al fabbricante ulteriori informazioni sui dati quantitativi se le percentuali in peso delle materie prime non sono indicate sull'etichetta: quest'informazione non potrà più essere rifiutata. Ma a tutela dei diritti di proprietà intellettuale del produttore potrà restare segreta l'esatta composizione del composto. Le norme saranno meno rigide per i mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, eccetto per gli animali da pelliccia: l'indicazione del nome specifico della materia prima potrà essere sostituita da quello della sua categoria. Saranno ammesse pratiche di indicazioni facoltative sulle etichette, basate sulle prassi esistenti.
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