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"Sicurezza a responsabilità definita "
fonte il Sole 24 ore, M. Bellinazzo / Sicurezza sul lavoro
24/04/2009 - La cosiddetta norma "salvamanager" sarà riformulata o addirittura cancellata. Il ministero del Welfare tuttavia non recederà dall`intento di differenziare i profili di responsabilità di tutti coloro che operano all`interno dell`azienda o nei cantieri, collegando più strettamente gli obblighi ricadenti su ciascuno alle sanzioni (anche di taglio penale) applicabili in caso di infortuni. Gli uffici legislativi dei dicasteri (Welfare e Giustizia) impegnati da alcuni mesi nella revisione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, quindi, modificheranno la versione dell`articolo 10-bis contenuta nel decreto correttivo varato daPalazzo Chigi a fine marzo. O, più probabilmente, elimineranno la disposizione sull`obbligo di impedimento - che aggiunge un articolo 15-bis al decreto legislativo n. 81/08 - ridefinendo, nell`ambito di norme di più spiccato carattere sostanziale, gli obblighi "specifici" di cui sono destinatari i vari soggetti tenuti a garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro (datori, dirigenti preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti e dipendenti). Verranno ricalibrate così le aree di responsabilità esclusiva, in modo da fissare meglio anche il perimetro dei doveri del datore di lavoro e dei manager. Il datore, in particolare, sarà ritenuto responsabile delle violazioni delle norme antinfortunistiche quando riguarderanno obblighi a lui direttamente imputabili oppure quando risulterà infranto il gennerale dovere di vigilanza che la legge gli assegna. Viceversa, quando l`inottemperanza sarà relativa a obblighi e prescrizioni che hanno come titolari soltanto gli altri soggetti della filiera di comando dell'azienda e, all'estremo di quest'ultima, gli stessi lavoratori, il datore non potrà essere considerato responsabile, almeno sul piano penalistico. In sostanza - coerentemente conil principio sancito dall'articolo 27, comma i, della Costituzione per cui la responsabilità penale è personale - con questi ulteriori ritocchi al Testo unico si punta a impedire che venga riconosciuta, a priori, una "posizione di garanzia" del datore di lavoro anche quando costui abbia seguito alla lettera la disciplina antinfortunistica e non avesse, in relazione all`eventuale vicenda da cui è scaturito l`incidente, poteri giuridici e di fatto idonei a evitare l'evento. Secondo i tecnici degli uffici legislativi questo significherebbe introdurre surrettiziamente una forma di responsabilità "oggettiva" incompatibile con il nostro ordinamento.
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