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"Infortuni, denunce sospese"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza e M.Bellinazzo / Acqua

15/05/2009 - Il Ministro del lavoro sospende sul filo di lana l'obbligo di comunicare all'Inail gli "infortuni brevi" che sarebbe dovuto non essere così scontata neppure l'entrata in vigore degli altri obblighi attesi al debutto sempre nella giornata di sabato. La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, l'indicazione della «data certa» sul documento della sicurezza e il divieto di visita preassuntiva sono infatti oggetto di modifiche nell'ambito del decreto correttivo ora all'esame del Parlamento. Oggi l'InaiI dovrebbe comunicare la proroga del termine per l'invio del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, dopo che il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno segnalato difficoltà nell'accesso al sistema informatico. Proroghe in vi sta: Quest'ultimo dovrà essere approvato in via definitiva, dopo lo slittamento della scadenza originaria del 16 maggio 2009, entro la metà di agosto. Senza interventi in extremis che ne rinviino l'attuazione, perciò, potrebbero risultare operanti per alcune settimane norme destinate a mutare (come quella sulla data certa), ad assumere più precisi contenuti (come l'onere di valutare lo stress dei dipendenti) o, addirittura, ad essere abolite (come il divieto di visite preassuntive). Ecco perché nel Consiglio di ministri in programma oggi sarà analizzata l'opportunità di agganciare a un provvedimento di immediata attuazione - un decreto legge - una disposizione che blocchi l'entrata in vigore delle tre novità, in attesa che sia chiuso l'iter del correttivo al decreto legislativo 81/ 08. Comunicazioni sospese: L'adempimento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 81/08 sarebbe entrato in vigore domani e prevede l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare all'Inail o all'Ipsema (per i marittimi) anche gli infortuni che causano un'inabilità di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il Ministero del lavoro già con la lettera circolare del 29 maggio 2008, aveva ritenuto di dover sospendere tale obbligo in attesa che fosse operativo il Sistema informativo nazionale nei luoghi di lavoro (Sinp), previsto dall'articolo 8. Ora con la circolare 17/2009, divulgata ieri, viene confermato il congelamento dell'obbligo di comunicazione. Nel frattempo, resta l'obbligo del datore di lavoro di annotare sul registro infortuni anche tali eventi, oltre naturalmente quelli che determinano una inabilità di durata maggiore. Nulla è mutato rispetto all'obbligo di denuncia degli infortuni, a fini assicurativi (prognosi di durata superiore a tre giorni), previsto dall'articolo 53 del Dpr 1124/1965 il quale stabilisce che l'infortunio deve essere comunicato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Il termine è del giorno del primo approdo qualora !'infortunio si verifichi durante la navigazione (denuncia all'Ipsema).

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