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"La denuncia Inail può attendere"

fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

15/05/2009 -
Resta in stand-by la nuova denuncia all'Inail o all'Ipsema sugli infortuni di almeno un giorno, oltre quello dell'evento. In quanto finalizzata ai fini statistici e informativi, la comunicazione non entrerà in vigore domani, 16 maggio (da quando saranno operative le altre novità quali, tra l'altro, la nuova valutazione dei rischi), ma dopo sei mesi dall'adozione delle regole di funzionamento del Sinp, il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Lo precisa il ministro del lavoro nella circolare n. 17/2009 spiegando, inoltre, che nulla è invece cambiato in merito agli altri adempimenti previsti ai fini assicurativi e relativi alla denuncia degli infortuni (assenze superiori a tre giorni) e all'obbligo di annotazione sull'apposito registro. Un nuovo adempimento. La nuova comunicazione è prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, il T.u. sicurezza in vigore dal 15 maggio 2008. La norma disciplina gli obblighi a carico di datori di lavoro e dirigenti, stabilendo che sia i primi (datori di lavoro), i quali esercitino attività soggette alla tutela del Tu, che i secondi (dirigenti), che organizzino le medesime attività secondo le attribuzioni e le competenze a essi conferite, sono tenuti tra l'altro «comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni». Gli adempimenti disciplinati, come si vede, sono in realtà due. Ma mentre per il secondo si tratta di un obbligo già vigente (e previsto anche dall'articolo 53 del dpr n. 1124/1965), il primo è un'assoluta novità.
Il 16 maggio. La nuova comunicazione è uno degli adempimenti la cui efficacia è stata oggetto di proroga al 16 maggio, per mezzo del dI n. 207/2008. Da domani, infatti, saranno operative la nuova valutazione dello stress lavoro-correlato, il requisito della data certa del documento di valutazione dei rischi, la nuova sorveglianza sanitaria e il divieto alle visite mediche preassuntive.

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